11.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/4 |
DECISIONE 2009/933/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa all’estensione, a nome dell’Unione europea, del campo di applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
visto l’articolo 3 della decisione 2003/516/CE del Consiglio, del 6 giugno 2003, relativa alla firma degli accordi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell’autorizzazione conferita il 26 aprile 2002 dal Consiglio alla presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America, sono stati negoziati, con gli Stati Uniti d’America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sull’estradizione e l’altro sulla mutua assistenza giudiziaria. |
(2) |
A norma della decisione 2003/516/CE del Consiglio del 6 giugno 2003 (1), l’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (2) e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (3) sono stati firmati a nome dell’Unione europea il 25 giugno 2003. |
(3) |
A norma della decisione 2009/820/PESC del Consiglio del 23 ottobre 2009 (4), l’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sono stati conclusi. In virtù di tale decisione, il 28 ottobre 2009 la presidenza del Consiglio ha scambiato gli strumenti di approvazione con l’Attorney General degli Stati Uniti a Washington D.C. |
(4) |
Entrambi gli accordi entreranno in vigore il 1o febbraio 2010. |
(5) |
I Paesi Bassi hanno informato la presidenza che intendono estendere il campo di applicazione territoriale dell’accordo sull’estradizione, in virtù del suo articolo 20, paragrafo 1, lettera b), alle Antille olandesi e ad Aruba. Tale estensione è avvenuta mediante scambio di una nota diplomatica tra il segretariato generale del Consiglio e la Missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea, il 9 giugno 2009, accettata con la nota diplomatica di quest’ultima del 16 giugno 2009. |
(6) |
Data l’imminenza dell’entrata in vigore dell’accordo sull’estradizione tra l’UE e gli USA, è opportuno che il Consiglio approvi tale estensione del campo d’applicazione territoriale, |
DECIDE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, l’estensione del campo di applicazione territoriale di detto accordo alle Antille olandesi e ad Aruba è approvata a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25.
(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.
(3) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.
(4) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40.