9.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/36 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2009
concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(2009/910/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,
visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato di Lisbona istituisce la carica di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, conformemente all’articolo 18 del trattato sull’Unione europea, guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei vicepresidenti della Commissione. |
(2) |
È opportuno fissare le condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. All’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano ai membri della Commissione, comprese quelle applicabili ai vicepresidenti della Commissione.
2. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, lo stipendio base mensile dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 130 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.
Articolo 2
La presente decisione è notificata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a cura del presidente del Consiglio.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU L 187 dell’8.8.1967, pag. 1.