9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2009

concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo

(2009/909/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona trasforma il Consiglio europeo in un’istituzione dell’Unione europea e istituisce la carica di presidente del Consiglio europeo con un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

(2)

È opportuno fissare le condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al presidente del Consiglio europeo si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano al presidente della Commissione.

2.   Lo stipendio base mensile del presidente del Consiglio europeo è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 138 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al presidente del Consiglio europeo a cura del presidente del Consiglio.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 187 dell’8.8.1967, pag. 1.