3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con «116»

[notificata con il numero C(2009) 9425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/884/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/116/CE della Commissione (2) riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale. L’allegato a tale decisione contiene un elenco di numeri specifici all’interno di questo arco di numerazione e dei servizi ai quali ogni numero è riservato. È possibile adattare l’elenco secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(2)

Sono stati individuati due servizi a valenza sociale (una linea telefonica diretta per vittime di reati e un servizio di guardia medica per cure non urgenti) che potrebbero entrare a fare parte dei numeri armonizzati. Per tali ragioni occorre aggiornare la decisione 2007/116/CE e introdurre numeri riservati aggiuntivi. Il numero del servizio di guardia medica per cure non urgenti non intende sostituirsi al 112 né agli altri numeri nazionali per situazioni di emergenza.

(3)

La decisione 2007/116/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/116/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che, a partire dal 15 aprile 2010, l’autorità nazionale di regolamentazione competente possa assegnare i numeri aggiunti all’elenco in virtù della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)   GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.


ALLEGATO

Elenco dei numeri riservati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale

Numero

Servizio al quale il numero è riservato

Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto di utilizzare questo numero

116 000

Denominazione del servizio:

Linea telefonica diretta per i bambini scomparsi

Descrizione:

Il servizio: a) risponde alle segnalazioni di bambini scomparsi e le comunica alle forze di polizia; b) offre consigli e sostegno alle persone responsabili del bambino scomparso; c) contribuisce alle indagini.

Servizio disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese).

116 006

Denominazione del servizio:

Linea telefonica diretta per vittime di reati

Descrizione:

Il servizio offre sostegno emotivo alle vittime di reati, fornisce informazioni sui loro diritti e su come rivendicarli, nonché informazioni sulle organizzazioni competenti in materia. In particolare, il servizio fornisce informazioni su: a) forze di polizia locali e procedure penali; b) possibilità di indennizzo e aspetti assicurativi. Vengono inoltre comunicate altre possibili fonti di aiuto per le vittime del crimine.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116 111

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette destinate ai bambini

Descrizione:

Il servizio aiuta i bambini bisognosi di cure e protezione e li mette in contatto con servizi e risorse; fornisce ai bambini l’opportunità di esprimere le loro preoccupazioni, di parlare dei problemi che li riguardano direttamente e di trovare aiuto in situazioni di emergenza.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116 117

Denominazione del servizio:

Servizio di guardia medica per cure non urgenti

Descrizione:

Il servizio permette ai chiamanti di ottenere il tipo di assistenza medica più adatto ai loro bisogni, per situazioni critiche ma non di emergenza, soprattutto, ma non solo, al di fuori delle ore di lavoro, nei fine settimana e nei giorni festivi. Il chiamante viene messo in contatto con un operatore competente e qualificato, oppure direttamente con un medico qualificato.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116 123

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette di sostegno emotivo

Descrizione:

Il servizio consente al chiamante di beneficiare di un vero contatto umano basato sull’ascolto e non sulla formulazione di giudizi. Offre sostegno emotivo alle persone che soffrono di solitudine, di crisi psicologiche o che meditano il suicidio.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.