2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

concernente l’aiuto di Stato C 5/07 (ex N 469/05) relativo all’attenuazione dell’obbligo di informazione imposto alle compagnie di navigazione marittima soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio

[notificata con il numero C(2009) 4522]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/868/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 settembre 2005 (2), la Danimarca ha notificato alla Commissione una modifica al regime danese di tassazione sul tonnellaggio, autorizzato inizialmente con decisione del 12 marzo 2002 (3) (caso N 563/01).

(2)

La modifica è stata registrata come aiuto notificato con il numero N 469/05. Tale modifica è stata introdotta dalla legge n. 408 del 1o giugno 2005.

(3)

Con lettere del 28 ottobre 2005, 19 maggio e 29 agosto 2006 (4), la Commissione ha chiesto alle autorità danesi l’invio di informazioni supplementari, che sono state trasmesse con le risposte del 22 novembre 2005, del 30 giugno 2006 e del 29 settembre 2006 (5).

(4)

Con decisione del 7 febbraio 2007, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento di indagine formale (di seguito «la decisione di apertura»), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6) (di seguito «regolamento sugli aiuti di Stato»). Con decisione del 4 aprile 2007, la Commissione ha adottato una decisione rettificativa che modifica la decisione di apertura su richiesta delle autorità danesi. Una comunicazione di sintesi della decisione e del testo completo della lettera nella lingua originale, e della sua versione rettificata, è stata pubblicata a pagina 6 della Gazzetta ufficiale C 135 del 19 giugno 2007  (7).

(5)

Con lettera del 7 marzo 2007 (8), la Danimarca ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di apertura. Solo una terza parte interessata ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 19 luglio 2007 (9).

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Descrizione della misura notificata sul regime di tassazione del tonnellaggio

(6)

La misura notificata è stata descritta nella decisione di apertura e sarà ricordata in questa sezione.

(7)

Le operazioni commerciali tra due società appartenenti allo stesso gruppo devono avvenire sulla base del principio di piena concorrenza. Secondo questo principio si deve procedere a verificare la coerenza dei prezzi nelle transazioni tra affiliate appartenenti allo stesso gruppo con i prezzi di mercato. Per consentire all’amministrazione fiscale di controllare il rispetto di questo principio, le società devono fornire tutte le informazioni necessarie sulle loro operazioni commerciali con affiliate appartenenti allo stesso gruppo.

(8)

La legge n. 408 del 1o giugno 2005 esonera le compagnie di navigazione danesi soggette alla tassa danese sul tonnellaggio (10) dall’obbligo di fornire alle autorità fiscali tutte le informazioni necessarie concernenti le transazioni finanziarie che esse effettuano con società straniere appartenenti allo stesso gruppo.

(9)

Più precisamente, l’articolo 1, paragrafo 9, della suddetta legge recita: «i paragrafi da 1 a 8 non si applicano alle società ecc. che dichiarano il loro reddito a norma della legge sulla tassazione del tonnellaggio rispetto alle transazioni controllate con soggetti giuridici o stabilimenti permanenti esteri [cfr. paragrafo 1(2)-(4)] quando le entrate derivanti da tali transazioni sono trasferite alle entrate soggette alla tassa sul tonnellaggio». I paragrafi da 1 a 8 a cui l’articolo fa riferimento sono quelli dell’articolo 3B(9) della legge sull’amministrazione fiscale (legge consolidata 869 del 12 agosto 2004, modificata da ultimo dall’articolo 1 della legge 1441 del 22 dicembre 2004). Questi paragrafi riguardano due importanti obblighi imposti a tutte le società danesi che operano in Danimarca, cioè:

a)

comunicazione sistematica, assieme al risultato della tassa sul reddito, di informazioni relative alle operazioni commerciali effettuate con le affiliate estere; nonché

b)

preparazione della documentazione scritta sulle modalità con cui sono stati fissati prezzi e condizioni di queste operazioni. Tale documentazione deve essere presentata alle autorità fiscali solo se richiesta.

(10)

In effetti, gli emendamenti notificati prevedono l’esenzione delle società soggette alla tassa sul tonnellaggio da entrambi i suddetti obblighi in relazione alle operazioni transfrontaliere mentre restano in vigore nel caso di operazioni concluse tra affiliate in Danimarca.

(11)

La misura notificata pertanto avrà un impatto sul «principio di piena concorrenza» di cui alla sezione 2.11.1 della decisione iniziale del 12 marzo 2002 che approva il regime danese sul tonnellaggio (11), in quanto essa modificherà l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni imposto alle società soggette alla tassa sul tonnellaggio per quanto riguarda le loro operazioni transfrontaliere.

(12)

L’esenzione dall’obbligo di fornire informazioni e registrazioni è specifico per le società soggette alla tassazione sul tonnellaggio.

2.2.   Descrizione del regime vigente

(13)

Il regime di tassazione sul tonnellaggio è descritto nelle decisioni della Commissione del 12 marzo 2002 relativa al caso N 563/01 e del 7 febbraio 2007 relativa al caso N 469/05. Le sue principali caratteristiche sono richiamate nella presente sezione.

(14)

Le entrate derivanti da tutte le operazioni ammissibili e imponibili nell’ambito del regime di tassazione sul tonnellaggio sono pari ad un importo forfettario corrispondente alla somma degli importi fissi determinati per ciascuna nave in funzione del suo tonnellaggio, a prescindere dal profitto effettivo realizzato dalla compagnia marittima, nel modo seguente:

fino a 1 000 t nette

DKK 7 (~ 0,90 EUR) per 100 t nette al giorno

tra 1 001 e 10 000 t nette

DKK 5 (~ 0,70 EUR) per 100 t nette al giorno

tra 10 001 e 25 000 t nette

DKK 3 (~ 0,40 EUR) per 100 t nette al giorno

> 25 000 t nette

DKK 2 (~ 0,30 EUR) per 100 t nette al giorno.

(15)

Le entrate così calcolate sono tassate all’aliquota ordinaria dell’imposta sulle società.

(16)

In vigore con effetto dal 1o gennaio 2001, questo regime interessa le imprese soggette all’imposta sul reddito in Danimarca (quelle che hanno una base operativa fissa in Danimarca) e che prestano servizi di trasporto marittimo. Il regime è aperto anche alle imprese straniere che si registrano in Danimarca trasferendovi la propria sede amministrativa. Solo le entrate risultanti da operazioni di trasporto marittimo sono interessate dal regime.

(17)

Le compagnie di navigazione sono libere di adottare o meno il regime. La scelta deve essere effettuata al più tardi all’atto dell’invio della dichiarazione dei redditi per l’anno in cui la tassazione sul tonnellaggio è stata applicata per la prima volta. La decisione relativa alla scelta del regime è vincolante per un periodo di 10 anni. In Danimarca le compagnie di navigazione appartenenti allo stesso gruppo devono effettuare la stessa scelta con riguardo al regime di tassazione sul tonnellaggio. Quando una compagnia di navigazione opta per questo regime fiscale, tutte le sue navi e tutte le operazioni che soddisfano le condizioni sono soggette a tale regime.

(18)

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, attualmente la Danimarca applica solo un altro regime a favore degli operatori dei trasporti marittimi, oltre a quello di tassazione sul tonnellaggio: si tratta dell’esonero per i proprietari delle navi dal pagamento dell’imposta sul reddito e degli oneri sociali per i marittimi che lavorano a bordo delle navi ammissibili (cosiddetto regime DIS) (12).

2.3.   Durata

(19)

Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le autorità danesi si sono impegnate con lettera del 14 febbraio 2006 a notificare ancora la modifica già notificata entro 10 anni. La misura in esame scadrà pertanto alla fine del 2015.

2.4.   Dotazione finanziaria

(20)

Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le autorità danesi hanno comunicato che tale modifica non dovrebbe avere conseguenze finanziarie per il regime in vigore. Gli aiuti individuali non saranno interessati dalla modifica prevista.

3.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(21)

Nella sua decisione di apertura del procedimento, la Commissione ha manifestato due preoccupazioni principali in merito alla misura notificata:

in primo luogo occorre stabilire se la Danimarca possa garantire che, dopo l’attuazione della misura notificata, le sue autorità fiscali siano ancora in grado di individuare i tentativi di evasione fiscale da parte delle affiliate straniere delle compagnie di navigazione soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio e di informarne il paese straniero interessato. Qualora ciò non avvenga, la Commissione si è chiesta se altri paesi, compresi gli Stati membri diversi dalla Danimarca, debbano assumersi l’onere di verificare tutte le operazioni transfrontaliere con le imprese soggette alla tassa danese sul tonnellaggio (la maggior parte delle quali sono molto probabilmente imprese stabilite in Danimarca),

in secondo luogo, la Commissione si è chiesta se la disparità di trattamento, per quanto riguarda l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni, operato fra le imprese beneficiarie che hanno solo affiliate nazionali non ammissibili alla tassa sul tonnellaggio e quelle che hanno solo affiliate straniere, possa considerarsi legittima. Alla luce della giurisprudenza della causa Matra (13), tale disparità di trattamento potrebbe incidere negativamente sulla compatibilità del regime.

(22)

La Commissione ha ricordato che le misure di separazione sono essenziali per garantire l’ermeticità dei regimi di tassazione sul tonnellaggio.

(23)

In particolare, se la misura di separazione riguardante le transazioni commerciali non è applicata efficacemente, settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro in questione o in altri paesi, possono usufruire della possibilità di evadere l’imposta sulle società effettuando transazioni commerciali con un’affiliata soggetta al regime di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro interessato.

(24)

La Commissione ha inoltre espresso il timore che la modifica della misura di separazione oggetto della notifica possa condurre a una situazione in cui le attività imponibili in altri paesi, e quindi non coperte dal regime di tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, possano beneficiare indebitamente di quest’ultimo effettuando transazioni a prezzi non equi con affiliate stabilite in Danimarca che hanno adottato tale regime.

(25)

La Commissione ha presso atto che le autorità fiscali danesi intendono mantenere la possibilità di effettuare verifiche ex post di transazioni intra-gruppo che interessano società danesi soggette alla tassazione sul tonnellaggio.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DANESI SULLA DECISIONE DI APRIRE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(26)

Con lettera del 15 marzo 2007 (14), le autorità danesi hanno reagito alla decisione di apertura dichiarando di non avere ulteriori osservazioni da fare e rinviando alle risposte da esse fornite in precedenza con le lettere del 22 novembre 2005, del 30 giugno 2006 e del 29 settembre 2006.

(27)

La lettera del 22 novembre 2005 dichiara quanto segue: «Il regime notificato non comporterà alcun trasferimento di risorse statali alle società beneficiarie. Si tratta di una riduzione del requisito di comunicazione e documentazione che non riveste alcun valore economico in sé. Il regime notificato pertanto non comporta alcun vantaggio finanziario o fiscale aggiuntivo, ecc. rispetto ai regimi precedentemente approvati dalla Commissione. Le compagnie di navigazione soggette alla tassazione sul tonnellaggio devono rispettare il principio di piena concorrenza per tutte le loro transazioni controllate. Il regime notificato non muta questo stato di cose. Il regime si limita a prevedere un alleggerimento dell’obbligo di documentare il rispetto del principio di piena concorrenza, per determinate transazioni controllate.»

(28)

Nella loro lettera del 30 giugno 2006, le autorità danesi hanno dichiarato che prima dell’entrata in vigore della legge 408 del 1o giugno 2005, l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni si applicava solo alle transazioni transfrontaliere tra affiliate. La suddetta legge ha esteso quest’obbligo alle transazioni tra una società danese in regime di tassazione sul tonnellaggio e una affiliata soggetto di imposta in Danimarca e non soggetta alla tassazione sul tonnellaggio.

(29)

Nella loro lettera del 29 settembre 2006, le autorità danesi hanno indicato quanto segue in merito alla questione se paesi stranieri, compresi gli Stati membri diversi dalla Danimarca, debbano assumersi l’onere di verificare tutte le transazioni transfrontaliere con le imprese soggette alla tassa danese sul tonnellaggio:

«Le autorità fiscali di un paese hanno il dovere di verificare le dichiarazioni dei redditi di imprese e persone fisiche soggetti di imposta in tale paese. Nell’ambito di impegni internazionali può anche essere necessario inviare informazioni ad altri Stati, sia volontariamente che dietro richiesta.

È nella competenza delle stesse autorità fiscali dello Stato membro decidere come esercitare i propri compiti di controllo. È di cruciale importanza per le autorità fiscali danesi che il gettito fiscale danese sia tutelato tenendo conto delle risorse disponibili. Questo significa anche che il suo lavoro di controllo si concentrerà naturalmente su quei soggetti di imposta che, in seguito ad una analisi di rischio, richiedono uno stretto monitoraggio.

La modifica proposta al regime danese di tassazione sul tonnellaggio non cambia questo stato di cose. Esso può invece incidere sulle possibilità delle autorità fiscali danesi di rispettare le richieste di informazioni provenienti dalle autorità fiscali di altri paesi.

Nel caso del trasferimento di prezzi in particolare, può risultare difficile ottenere, dopo che il fatto è avvenuto, le necessarie prove che le transazioni intra-gruppo sono state effettuate secondo il principio di piena concorrenza. Spesso, la base di comparazione da utilizzare per la valutazione non sarà completa. È pertanto molto più facile ottenere le necessarie registrazioni nel momento in cui avviene la transazione interna al gruppo. Il dovere di fornire le registrazioni è un chiaro incentivo permanente per assicurare il materiale a sostegno della conclusione che le transazioni interne sono state effettuate in conformità del principio di piena concorrenza.

Il significato dell’emendamento notificato è che quanti sono soggetti alla tassa sul tonnellaggio sono esentati dall’obbligo di fornire le registrazioni se le transazioni riguardano società di gruppi stranieri. Beneficiando dell’esenzione tali soggetti non saranno sottoposti al requisito di assicurare il materiale su base permanente, o in realtà, di sostenere la conclusione che le transazioni con quelle società del gruppo sono state effettuate in conformità del principio di piena concorrenza. Una richiesta proveniente da un altro paese di fornire informazioni può essere soddisfatta solo se esiste il materiale, ad esempio i conti della società con relativi voucher. Le autorità danesi tuttavia, non possono chiedere che venga compilato del materiale aggiuntivo solo per essere usato dalle autorità fiscali di un altro Stato. Se un soggetto di imposta non ha l’obbligo di fornire delle registrazioni, non sarà possibile, ad esempio, esigere che lo stesso soggetto rediga una analisi comparativa a beneficio di un altro Stato. In questo senso l’esenzione può danneggiare gli altri paesi.»

(30)

La stessa lettera del 29 settembre 2006 dichiara quanto segue in merito alla questione se, dopo l’introduzione della misura notificata, la sua separazione resterebbe ermetica di fronte a qualsiasi tentativo di evasione fiscale da parte di affiliate straniere di società di navigazione soggette al regime danese della tassazione sul tonnellaggio:

«Per avere tale certezza, sarebbe necessario che, almeno una volta all’anno, tutti gli organismi soggetti alla tassazione sul tonnellaggio con società di gruppi esteri, venissero controllati e che tutte le transazioni tra le due parti venissero verificate a tale riguardo. Una iniziativa di questo tipo sarebbe però del tutto impensabile. Le autorità danesi devono rendere prioritarie le loro risorse e cercare di ottimizzare il loro lavoro di controllo.

Le norme applicabili sono un segno del fatto che si sono fatti tentativi per cercare di istituire la migliore separazione possibile nei confronti dell’evasione fiscale. La modifica notificata, l’esenzione dall’obbligo di fornire informazioni e registrazioni, indebolirà in qualche misura tale separazione. Di qui la notifica alla Commissione.»

(31)

Con la lettera summenzionata, le autorità danesi hanno annunciato che la modifica avrebbe indebolito «in qualche misura» la separazione, specificando tuttavia che «in qualche misura significa in qualche misura». Secondo le autorità danesi, «se anche l’altro Stato membro interessato da una transazione transfrontaliera dispone di un regime di tassazione sul tonnellaggio, l’emendamento non avrà alcuna conseguenza. I problemi possono sorgere solo con i paesi che non hanno attuato tale regime di tassazione sul tonnellaggio. In questo caso è importante, tuttavia, se il paese ha introdotto esso stesso un obbligo di fornire registrazioni o non ha ritenuto necessario imporre tale obbligo sui suoi soggetti di imposta.»

(32)

Sulla questione di come giustificare una disparità di trattamento, in merito all’obbligo di fornire informazioni e registrazioni, tra società che sono soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio e quelle che non lo sono (ma che sono soggette all’imposta danese sulle società), le autorità danesi hanno risposto che la dichiarazione speciale sui redditi, inclusa la non disponibilità di detrazioni, significa che l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni è meno rilevante per i soggetti alla tassa sul tonnellaggio.

5.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(33)

Solo un terzo interessato, l’Associazione degli armatori danesi, Danmarks Rederiforening, ha reagito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione di sintesi della decisione di apertura.

(34)

Con lettera del 19 luglio 2007 (15), l’Associazione degli armatori danesi ricorda che una compagnia di navigazione danese deve, come in precedenza, agire in condizioni di piena concorrenza sia sul piano interno, tra l’attività soggetta alla tassazione sul tonnellaggio e l’attività generale, che sul piano esterno, in relazione a società di gruppi stranieri. La società deve inoltre continuare a poter fornire le prove dei prezzi praticati.

(35)

L’Associazione degli armatori danesi sottolinea che, secondo la misura notificata, le società non devono fornire in anticipo le informazioni relative alle transazioni commerciali con affiliate estere, ma solo quando ne sono richieste.

(36)

Per quanto riguarda la questione se sia legittimo adottare un trattamento differenziato delle società sotto il profilo delle procedure amministrative, l’Associazione degli armatori danesi osserva che la Commissione non può certamente essere del parere che determinate società debbano sottostare a oneri amministrativi superflui semplicemente per trovarsi nelle stesse condizioni, dal punto di vista della concorrenza, di altre società nei cui confronti le autorità ritengono necessarie le procedure in questione.

6.   COMMENTI DELLA DANIMARCA SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI

(37)

La Danimarca non ha inviato commenti sulle osservazioni presentate dall’Associazione degli armatori danesi.

7.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

7.1.   Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(38)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(39)

Attraverso il regime di tassazione sul tonnellaggio le autorità danesi concedono un vantaggio, diminuendo la tassa sulle società che questo settore dovrebbe altrimenti pagare, attraverso risorse statali, favorendo in tal modo determinate imprese in quanto la misura è specifica al settore della navigazione internazionale. Tali sussidi minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto tali attività di navigazione si svolgono essenzialmente su un mercato mondiale.

(40)

La Commissione ritiene che la misura notificata non modifichi la qualifica del regime in quanto aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(41)

Si tratta quindi di stabilire se le misure previste modifichino la valutazione espressa nella decisione della Commissione del 12 marzo 2002 (16) sulla compatibilità generale del regime con il mercato comune.

7.2.   Compatibilità della misura

(42)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, il che offre una possibile base per una deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che la misura notificata debba essere esaminata alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(43)

In particolare, gli aiuti a favore del settore marittimo devono essere esaminati alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004 (17) (di seguito «gli orientamenti»).

7.2.1.   L’allentamento delle misure di separazione

(44)

Come ricordato nella decisione di apertura, una delle principali condizioni per la compatibilità con il mercato comune dei regimi di tassazione sul tonnellaggio è l’attuazione delle misure di separazione che accompagnano tali regimi. In particolare questa condizione è posta dalla sezione 3.1, ultimo comma, degli orientamenti, che recita «quindi nei casi in cui un armatore sia anche attivo in altri settori commerciali, sarà chiesta la tenuta di una contabilità trasparente per evitare un effetto diffusivo dell’aiuto su attività non connesse con i trasporti marittimi».

(45)

Le misure di separazione che costituiscono un elemento integrante del regime sono intese a garantire che nessun’altra attività al di fuori del trasporto marittimo, nello Stato membro interessato, in un altro Stato membro o in un paese terzo, possa beneficiare indirettamente del regime. Se il regime di tassazione sul tonnellaggio, in seguito alla modifica, offrisse la possibilità di beneficiare della tassa per attività non marittime, la sua compatibilità verrebbe rimessa in questione.

(46)

Una delle principali misure di separazione consiste nel verificare, sulla base del principio di piena concorrenza, le transazioni commerciali fra imprese soggette alla tassa sul tonnellaggio e le loro eventuali affiliate (o la parte delle imprese in questione soggetta alla normale imposta sulle società), che possono essere imprese nazionali o straniere.

(47)

In effetti, anche se le autorità danesi ritengono che un obbligo di comunicazione e documentazione non abbia valore economico in sé stesso, esso è nei fatti collegato alle transazioni finanziarie che hanno una natura economica propria; se la misura di separazione riguardante le transazioni commerciali non è applicata efficacemente, settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro in questione o in altri paesi, possono usufruire della possibilità di evadere l’imposta sulle società effettuando transazioni commerciali con un’affiliata soggetta al regime di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro interessato, senza che ciò sia giustificato da un qualsiasi obiettivo legittimo di interesse comune.

(48)

Inoltre, quando le misure di separazione si dimostrano inefficaci o è probabile che lo siano, anche parzialmente, la Commissione ritiene che il regime di tassazione sul tonnellaggio possa portare ad una possibilità di evasione fiscale a danno di altri Stati membri o di paesi SEE.

(49)

Già per queste ragioni, l’allentamento delle misure di separazione deve essere considerato in grado di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Il regime, in queste circostanze, sarebbe incompatibile con il mercato comune.

7.2.2.   La distinzione tra affiliate nazionali ed estere

(50)

Inoltre, alla Commissione risulta che le autorità danesi, in applicazione della misura di separazione basata sul principio di piena concorrenza, intendono continuare a verificare le transazioni fra due imprese affiliate, quando una di esse beneficia della tassa sul tonnellaggio, come hanno fatto finora, ma solo se entrambe le imprese sono soggetti di imposta in Danimarca.

(51)

Di conseguenza, mentre la verifica delle transazioni infranazionali con un’impresa soggetta alla tassazione sul tonnellaggio rimarrebbe sotto il controllo e la responsabilità delle autorità fiscali danesi, la verifica delle transazioni transfrontaliere fra un’impresa che beneficia della tassa sul tonnellaggio in Danimarca e un’affiliata estera sarebbe compito del paese straniero interessato, il che porterebbe ad una mancanza di controllo e vigilanza per quanto riguarda le transazioni finanziarie internazionali.

(52)

Ne consegue che la misura notificata modifica il regime danese della tassazione sul tonnellaggio, approvato dalla Commissione nel 2002 (18), in quanto essa esenta le società soggette alla tassazione sul tonnellaggio dagli obblighi che erano in vigore nel 2002. Le attività diverse dal trasporto marittimo esercitate in un altro Stato membro o in un paese SEE da un’affiliata di un’impresa soggetta alla tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, potrebbero più facilmente beneficiare della tassa danese sul tonnellaggio e sfuggire alla normale imposta sulle società nello Stato membro o nel paese SEE interessato. Questo viene riconosciuto dalla Danimarca quando afferma che la misura di separazione in questione verrebbe «in qualche misura» alleggerita. I principi di non discriminazione e di parità di trattamento per tutte le società del settore devono però essere applicati; le autorità danesi presumono che le frodi e l’evasione fiscale nelle transazioni commerciali non siano frequenti, tuttavia, anche se così fosse, i controlli appaiono necessari per assicurare una prassi accurata nelle transazioni internazionali.

(53)

La Commissione ritiene che la misura di separazione concernente le transazioni intra-gruppo deve proteggere contro le distorsioni del mercato comune che derivano anche dai vantaggi per le società affiliate nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri. Altrimenti, le conseguenze dell’evasione fiscale attraverso una società soggetta alla tassazione sul tonnellaggio danneggerebbero gravemente il funzionamento del mercato comune.

(54)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che lo Stato membro che ha introdotto un regime di tassazione sul tonnellaggio debba trattare le transazioni intra-gruppo transfrontaliere (transazioni transfrontaliere che potrebbero favorire società affiliate in qualsiasi altro Stato membro o Stato SEE) come se queste transazioni favorissero tali società sul suo proprio territorio. In altri termini, uno Stato membro, ai fini dell’attuazione della misura di separazione concernente le transazioni intra-gruppo, deve applicare alle transazioni di una società soggetta alla tassazione sul tonnellaggio con una affiliata estera, gli stessi standard che esso applica alle transazioni con una società nazionale non soggetta alla tassazione sul tonnellaggio.

(55)

Secondo i principi di non discriminazione e parità di trattamento, lo Stato membro della tassa sul tonnellaggio deve imporre lo stesso obbligo di fornire informazioni e registrazioni, secondo la misura di separazione in questione, sulle transazioni infranazionali (il che può essere a detrimento di questo Stato membro) e alle transazioni transfrontaliere (il che può essere a detrimento degli altri Stati membri o di Stati SEE). Queste informazioni sono effettivamente essenziali per controllare il trasferimento dei prezzi all’interno di un gruppo di società.

(56)

Allentando le verifiche che le autorità danesi devono effettuare sulle transazioni tra una società soggetta al regime danese di tassazione sul tonnellaggio e una delle sue affiliate estere, la Danimarca disattende i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. Così facendo, la Danimarca trasferisce almeno parte dell’onere di accertare il rispetto degli obiettivi del sistema e di eventuali possibili distorsioni del mercato comune all’altro Stato membro e allo Stato SEE dove la società affiliata non soggetta alla tassa sul tonnellaggio, interessata dalla transazione, viene tassata.

(57)

Pertanto, la Commissione conclude che la misura notificata porterà ad un indebolimento della misura di separazione rispetto ad un altro Stato membro o ad uno Stato SEE.

(58)

Inoltre, la Commissione ritiene non giustificata la disparità di trattamento, per quanto riguarda l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni, fra le imprese beneficiarie che hanno solo affiliate nazionali non ammissibili alla tassa sul tonnellaggio e quelle che hanno solo affiliate estere. La misura creerebbe in tal modo una distorsione non giustificata di concorrenza tra società che hanno affiliate estere e quelle che non ne hanno.

(59)

Di conseguenza, gli effetti della misura notificata sono tali che alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non soddisfano al requisito di cui alla sezione 3.1, ultimo comma, degli orientamenti. Pertanto, la misura in questione deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE.

7.3.   Conclusioni

(60)

In conclusione, la Commissione ritiene che la misura notificata porti a distorsioni contrarie all’interesse comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE rendendo quindi il regime danese di tassazione sul tonnellaggio incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura notificata consistente nell’abrogare per gli armatori soggetti alla tassa danese sul tonnellaggio l’obbligo, imposto altrimenti a tutte le altre società, di fornire alle autorità fiscali danesi informazioni commerciali su tutte le transazioni commerciali concluse con affiliate estere, sulla base della legge n. 408 del 1o giugno 2005, è incompatibile con il mercato comune.

A detta misura non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU C 135 del 19.6.2007, pag. 6.

(2)  Protocollata con il riferimento TREN (2005) A/23228.

(3)  Il testo della decisione nella lingua ufficiale è consultabile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf La Commissione ha approvato con decisione del 1o dicembre 2004 (caso N 171/04) l’ampliamento dell’elenco dei tipi di attività connesse ammissibili (quelle strettamente e direttamente correlate alla fornitura di servizi di trasporto) per la locazione di locali commerciali a bordo, quali negozi o chioschi, sia per società terze che per una parte indipendente della compagnia marittima e per attività ammissibili o non ammissibili svolte in tali chioschi. Il testo di questa seconda decisione è disponibile nella lingua ufficiale al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2004/n171-04.pdf

(4)  Riferimenti TREN (2005) D/122520, TREN (2006) D/209990 e D/217824.

(5)  Protocollate con i riferimenti TREN (2005) A/29975, TREN (2006) A/26422 e D/33708.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(7)  Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_135/c_13520070619en00060019.pdf

(8)  Protocollata con il riferimento TREN (2007) A/25703.

(9)  Protocollata con riferimento TREN (2007) A/38091.

(10)  Descritta nella sezione 2.2 che segue.

(11)  Cfr. nota 3. La sezione 2.11.1 della decisione spiega che le disposizioni sul «principio di piena concorrenza» nella legge fiscale danese sono applicabili anche al regime danese della tassa sul tonnellaggio.

(12)  Caso NN 116/98, approvato con decisione della Commissione del 13 novembre 2002. Il testo della decisione nella lingua ufficiale è consultabile al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports-1998/nn116-98.pdf

(13)  Cfr. sentenza Matra del 15 giugno 1993 della Corte di giustizia nella causa C-225/91, Matra/Commissione, e in particolare il punto 41: «41. Al riguardo, si deve ricordare che, anche se la procedura di cui agli artt. 92 e 93 lascia alla Commissione, e, in determinati casi, al Consiglio, un ampio margine discrezionale per sindacare la compatibilità di un regime di aiuti statali con le esigenze del mercato comune, dall’economia generale del trattato si ricava che tale procedura non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del trattato (sentenza nella causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. 1980, pag. 1533, punto 11). La Corte ha anche rilevato che le modalità di un aiuto contrastanti con norme specifiche del trattato diverse dagli artt. 92 e 93 possono essere così indissolubilmente connesse con l’oggetto dell’aiuto da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente (sentenza nella causa 74/76, Iannelli/Meroni, Racc. 1977, pag. 557).»

(14)  Protocollata con il riferimento TREN (2007) A/26997.

(15)  Protocollata con il riferimento TREN (2007) A/38091.

(16)  Cfr. nota 3.

(17)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(18)  Cfr. nota 3.