1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/75


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE

[notificata con il numero C(2009) 9193]

(2009/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2009/560/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione (3), approva le versioni modificate di taluni programmi nazionali approvati dalla decisione 2008/897/CE.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i contributi a essi assegnati per il 2009, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi nazionali. È opportuno ridistribuire i fondi stanziati, trasferendoli dai programmi nazionali che non utilizzeranno interamente il contributo ai programmi per i quali le spese saranno superiori al contributo. La riassegnazione deve basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6)

Inoltre, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della rabbia e la Polonia e la Slovenia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della febbre catarrale.

(7)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai quattro Stati membri.

(8)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/897/CE.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Polonia il 30 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Slovenia il 23 luglio 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Romania il 20 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia il 3 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

La decisione 2008/897/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 400 000 EUR per l’Irlanda;

b)

2 500 000 EUR per la Spagna;»;

b)

alla lettera g) «2 000 000 EUR» è sostituito da «1 370 000 EUR»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

14 000 000 EUR per l’Irlanda;

b)

9 100 000 EUR per la Spagna;

c)

2 900 000 EUR per l’Italia;

d)

120 000 EUR per la Polonia;

e)

200 000 EUR per il Portogallo.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

3 600 000 EUR per la Spagna;»;

4)

l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da e) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

16 650 000 EUR per la Germania;

f)

90 000 EUR per l’Estonia;

g)

60 000 EUR per l’Irlanda;»;

b)

le lettere da j) a l) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

55 000 000 EUR per la Francia;

k)

2 000 000 EUR per l’Italia;

l)

20 000 EUR per la Lettonia;»;

c)

alla lettera o), «1 400 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

d)

le lettere da r) a u) sono sostituite dalle seguenti:

«r)

3 550 000 EUR per l’Austria;

s)

100 000 EUR per la Polonia;

t)

2 700 000 EUR per il Portogallo;

u)

100 000 EUR per la Romania;»;

e)

le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti:

«w)

490 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 600 000 EUR per la Svezia.»;

5)

l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera c), «1 400 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;

b)

alla lettera d), «75 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c)

alla lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;

d)

le lettere da h) a m) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

700 000 EUR per la Grecia;

i)

1 250 000 EUR per la Spagna;

j)

1 450 000 EUR per la Francia;

k)

1 700 000 EUR per l’Italia;

l)

100 000 EUR per Cipro;

m)

90 000 EUR per la Lettonia;»;

e)

alla lettera q), «1 700 000 EUR» è sostituito da «2 350 000 EUR»;

f)

le lettere da s) a u) sono sostituite dalle seguenti:

«s)

4 500 000 EUR per la Polonia;

t)

650 000 EUR per il Portogallo;

u)

50 000 EUR per la Romania;»;

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

670 000 EUR per la Francia;»;

7)

l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera e), «500 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;

b)

alla lettera k), «550 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»;

c)

alla lettera s), «50 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;

d)

alla lettera v), «400 000 EUR» è sostituito da «220 000 EUR»;

8)

l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 400 000 EUR per il Belgio;

b)

350 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;»;

b)

le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

3 300 000 EUR per l’Irlanda;

h)

1 200 000 EUR per la Grecia;

i)

5 400 000 EUR per la Spagna;

j)

14 100 000 EUR per la Francia;

k)

5 350 000 EUR per l’Italia;»

c)

alla lettera m), «230 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;

d)

alla lettera r), «2 900 000 EUR» è sostituito da «2 600 000 EUR»;

e)

le lettere da t) a v) sono sostituite dalle seguenti:

«t)

790 000 EUR per la Polonia;

u)

1 530 000 EUR per il Portogallo;

v)

580 000 EUR per la Romania;»;

f)

le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:

«x)

500 000 EUR per la Slovacchia;

y)

500 000 EUR per la Finlandia;»;

g)

alla lettera za), «5 900 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR».

9)

l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 100 000 EUR per la Bulgaria;

b)

500 000 EUR per la Lituania;

c)

880 000 EUR per l’Ungheria;»;

b)

alla lettera f), «500 000 EUR» è sostituito da «760 000 EUR»;

10)

all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

1 100 000 EUR per la Polonia.»;

11)

all’articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

1 650 000 EUR per la Polonia.»;

12)

all’articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

870 000 EUR per l’Estonia;

d)

850 000 EUR per la Lettonia;

e)

550 000 EUR per la Slovenia;»;

13)

all’articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

14)

all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

460 000 EUR per il Portogallo.»;

15)

all’articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.