29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/5


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

del 4 maggio 2009

relativa alla regolamentazione del Parlamento europeo sui corsi di lingue e di informatica per i deputati

2009/C 204/03

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1), in particolare gli articoli 20 e 22,

viste le misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (nel prosieguo: «MA») (2), in particolare gli articoli 44 e 74,

visti l'articolo 8 e l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo,

considerando che le disposizioni della regolamentazione relativa alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento europeo (3), in particolare l'articolo 22 e seguenti riguardanti i corsi di lingua e di informatica dei deputati, scadranno il giorno dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che occorre pertanto adottare una nuova regolamentazione in materia,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi e definizioni

1.   In applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 delle MA, i deputati possono seguire corsi di lingue e di informatica organizzati dal Parlamento europeo o da un organismo abilitato, alle condizioni previste dalla presente regolamentazione. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per i corsi di lingue e di informatica entro i limiti e alle condizioni qui di seguito previste.

2.   Per organismo abilitato si intende una scuola, un istituto o un insegnante/formatore autonomo che disponga delle qualifiche richieste dalla normativa nazionale applicabile ai corsi impartiti per l'apprendimento della lingua o dell'applicazione software, secondo la formula scelta dal deputato.

Articolo 2

Rimborso delle spese d'insegnamento

1.   Il rimborso delle spese di insegnamento, ivi comprese, se del caso, le spese d'iscrizione, non può superare un importo annuale di 5 000 EUR per quanto riguarda i corsi di lingue e di 1 500 EUR per quanto riguarda i corsi di informatica. Entro tali limiti, può essere rimborsato un importo massimo di 500 EUR per quanto riguarda la formazione a distanza o il materiale autodidattico.

2.   Nell'anno delle elezioni o allorché il mandato del deputato termina durante l'esercizio finanziario, gli importi massimi sono ripartiti pro rata temporis tra il deputato uscente e il deputato di nuova elezione. Gli importi percepiti in più devono essere rimborsati o recuperati.

Articolo 3

Modalità del rimborso

Le spese di insegnamento sono rimborsate, fatta eccezione delle spese di trasferta dell'insegnante o delle spese di commissione, sulla base di una domanda scritta del deputato corredata dei seguenti documenti giustificativi:

1.

la fattura relativa alle spese di insegnamento, redatta in debita forma e debitamente quietanzata per quanto riguarda l'importo totale, la quale indichi:

a)

il nome del deputato;

b)

il nome, l'indirizzo e la forma giuridica dell'organismo abilitato;

c)

il costo totale del corso con indicazione separata delle spese di insegnamento e di ogni altro onere;

d)

il numero di partita IVA o, se l'organismo è esente dall'obbligo della partita IVA o dal versamento di quest'ultima, il motivo di tale esenzione;

e)

e il numero di registro commerciale o equivalente dell'organismo abilitato, qualora prescritto dalla legge;

2.

un attestato di regolare frequenza rilasciato e debitamente certificato dall'organismo abilitato che indichi il nome del deputato, il numero di ore di insegnamento seguite, le date e gli orari;

3.

un documento giustificativo attestante che l'organismo è abilitato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, a impartire un insegnamento.

SEZIONE 2

CORSI DI LINGUE

Articolo 4

Corsi di lingue organizzati dal Parlamento europeo

I deputati possono seguire nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo e a Bruxelles, al costo orario di 40 EUR ed entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2, uno o più corsi di lingue con gli insegnanti messi a loro disposizione dal Parlamento europeo e secondo il loro calendario di lavoro per le cinque lingue di lavoro più richieste (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo).

Articolo 5

Altri corsi di lingue ufficiali

1.   I deputati possono seguire corsi per apprendere le lingue ufficiali di cui all'articolo 138 del regolamento del Parlamento, le lingue corrispondenti alle versioni facenti fede dei trattati nonché le lingue ufficiali dei paesi ufficialmente riconosciuti come candidati all'adesione.

2.   Per tali corsi i deputati beneficiano del rimborso delle spese di insegnamento sostenute entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2 e secondo le modalità previste all'articolo 3.

3.   I deputati possono ottenere altresì il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno eccedenti l'importo di cui all'articolo 2 per corsi seguiti in una scuola o istituto a condizione che:

a)

la scuola o l'istituto si trovi sul territorio europeo (esclusi i luoghi abituali di lavoro del Parlamento e le regioni situate geograficamente al di fuori del continente europeo); e

b)

i corsi siano stati seguiti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati eletti o in un paese ufficialmente riconosciuto come candidato all'adesione; e

c)

la lingua studiata sia una lingua ufficiale di tale Stato membro o di tale paese candidato all'adesione;

d)

tali corsi comprendano un minimo di venti ore di insegnamento per corso con un minimo di 4 lezioni di 60 minuti o di 5 lezioni di 45-50 minuti al giorno. Il corso deve essere composto di giorni consecutivi che possono essere interrotti da un massimo di due giorni festivi (non inclusi i fine settimana) in cui l'istituto di insegnamento sia chiuso.

4.   Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base degli articoli 13, 15 e, mutatis mutandis, 17 delle MA per un massimo di due viaggi andata e ritorno l'anno. Le corse in taxi di distanza massima di 40 km effettuate all'arrivo o alla partenza dal luogo del corso sono rimborsate dietro presentazione di documenti giustificativi che precisino la distanza percorsa.

5.   Le spese di soggiorno sono rimborsate sulla base della metà del tasso di base dell'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24, paragrafo 2, delle MA, e per un massimo di 20 giorni l'anno, sempre che il deputato dimostri di aver effettivamente dovuto sostenere le spese di alloggio. A tal fine il deputato deve presentare la fattura di albergo debitamente quietanzata.

6.   Nell'anno elettorale il numero di viaggi di andata e ritorno e il numero di giorni in cui sono concesse le indennità sono ripartiti pro rata temporis tra il deputato uscente e il deputato neoeletto.

7.   I documenti giustificativi riguardanti le spese di viaggio e di soggiorno devono essere presentati congiuntamente con quelli riguardanti le spese di insegnamento.

Articolo 6

Corsi di altre lingue

I deputati possono partecipare a corsi di lingue diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché tale studio presenti un nesso diretto con la loro attività parlamentare ufficiale e sia preventivamente autorizzato dal Questore responsabile per la formazione professionale. Per tali corsi i deputati beneficiano del rimborso delle sole spese d'insegnamento entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2 e secondo le modalità previste all'articolo 3.

SEZIONE 3

CORSI DI INFORMATICA

Articolo 7

Corsi offerti dal Parlamento

I deputati possono partecipare a corsi di informatica organizzati dal Parlamento per le applicazioni informatiche che esso fornisce ai deputati.

Essi non ottengono alcun rimborso per la partecipazione a tali corsi.

Articolo 8

Altri corsi di informatica

I deputati possono partecipare a corsi di informatica impartiti al di fuori dell'istituzione per le applicazioni informatiche utilizzate nell'esercizio delle loro funzioni.

Per tali corsi essi ottengono il rimborso delle sole spese di insegnamento entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2 e secondo le modalità previste all'articolo 3 e sempre che presentino una documentazione dettagliata relativa al programma di corso seguito.

SEZIONE 4

FORMAZIONE A DISTANZA E AUTODIDATTICA

Articolo 9

Definizione

I deputati possono seguire corsi di lingue o di informatica a distanza, compresi corsi on-line, o acquistare il materiale autodidattico necessario per corsi di lingue o di informatica.

Articolo 10

Modalità di rimborso

1.   Per tale formazione, i deputati ottengono entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2, il rimborso della tassa di iscrizione alla formazione a distanza e/o del materiale autodidattico, ad esclusione del costo della connessione o della comunicazione informatica.

2.   Il rimborso avviene secondo le modalità previste all'articolo 3 e dietro presentazione:

a)

di una documentazione dettagliata relativa al programma di formazione a distanza scelto o di una descrizione del materiale autodidattico acquistato;

b)

e per i corsi seguiti a distanza e/o on-line, di un attestato di assiduità rilasciato e debitamente certificato dall'organismo abilitato che indichi il nome del deputato, il numero di ore di corso, le date e gli orari.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente regolamentazione entra in vigore, previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Approvato dall'Ufficio di presidenza del PE il 19 maggio 2008 e il 9 luglio 2008 (PE 388.087/BUR/GT/RIV 13).

(3)  Doc. PE 113/166/BUR/riv. XXV/01-2209.