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7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/40 |
DECISIONE 2009/820/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2009
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito dell’autorizzazione conferita il 26 aprile 2002 dal Consiglio alla presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America, sono stati negoziati, con gli Stati Uniti d’America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sull’estradizione e l’altro sulla mutua assistenza giudiziaria. |
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(2) |
A norma della decisione 2003/516/CE del Consiglio, del 6 giugno 2003 (1), l’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (2) e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (3) sono stati firmati a nome dell’Unione europea il 25 giugno 2003. |
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(3) |
Gli accordi dovrebbero ora essere approvati. |
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(4) |
Gli accordi prevedono al rispettivo articolo 3, paragrafo 2, lo scambio di strumenti scritti tra gli USA e gli Stati membri dell’Unione sull’applicazione dei trattati bilaterali. L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria prevede un obbligo analogo per gli Stati membri che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti. Questi strumenti scritti sono stati scambiati tra tutti gli Stati membri e gli Stati Uniti d’America. |
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(5) |
Il 19 febbraio 2009 il segretariato generale del Consiglio ha notificato agli Stati Uniti d’America le designazioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo sull’estradizione e a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria, nonché le limitazioni invocate a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sono approvati a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata, a nome dell’Unione europea, a scambiare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 22 dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e all’articolo 18 dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
T. BILLSTRÖM
(1) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 25.