5.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2008

che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 5123]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/810/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione riguardante l’attuazione del regolamento in questione nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 e l’evoluzione dei settori considerati.

(2)

Il formulario tipo precedentemente istituito dalla decisione 93/173/CEE della Commissione (3) deve essere aggiornato per tenere conto anche degli sviluppi della normativa comunitaria in materia di periodi di guida e di riposo.

(3)

I nuovi obblighi in materia di relazioni, istituiti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dalla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ne fissa le condizioni minime di applicazione, riguardano in particolare le informazioni sulle deroghe nazionali concesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, e informazioni più precise sui controlli effettuati sui veicoli.

(4)

La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (5) integra le disposizioni riguardanti i periodi di guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo stabiliti nel regolamento (CE) n. 561/2006.

(5)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva in questione. Questa scadenza biennale coincide con quella di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

(6)

Per motivi di praticità amministrativa e di efficacia dei controlli sull’impatto delle norme comunitarie in questo settore, è opportuno includere le informazioni in questione nel formulario tipo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è stabilito in conformità del modello di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 93/173/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(2)   GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(3)   GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33.

(4)   GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35.

(5)   GU L 80 del 23.2.2002, pag. 35.


ALLEGATO

Formulario tipo per la trasmissione delle relazioni sull’attuazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e della direttiva 2002/15/CE, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dell’articolo 13 della direttiva 2002/15/CE

1.   STATO MEMBRO:

2.   PERIODO DI RIFERIMENTO:

[articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006]

Dal (data):

Al (data):

3.   CALCOLO DEI CONTROLLI MINIMI DA EFFETTUARE

(articolo 2 della direttiva 2006/22/CE)

a)

Numero di giorni di lavoro per conducente nel periodo di riferimento:

b)

Numero totale dei veicoli soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006:

c)

Numero totale di giorni di lavoro [(a) × (b)]:

d)

Numero minimo dei controlli [2 % di (c) dal 1o gennaio 2008, 3 % dal gennaio 2010]:

4.   CONTROLLI SU STRADA

4.1.   Numero di conducenti controllati su strada ripartiti per paese di immatricolazione e tipo principale di trasporto

Tipo principale di trasporto

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Residenti

Non residenti

Trasporto di persone

 

 

 

Trasporto di merci

 

 

 

Totale

 

 

 

4.2.   Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di strada e paese di immatricolazione

Tipo di strada

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

I

IRL

L

Autostrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada secondaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di strada

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Altro

Totale

Autostrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada secondaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di tachigrafo

Tipo di tachigrafo

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Residenti

Non residenti

Analogico

 

 

 

Digitale

 

 

 

Totale

 

 

 

Se le statistiche nazionali lo consentono, si prega di completare anche la tabella sottostante indicando le cifre esatte riguardanti i veicoli provvisti di tachigrafo digitale:

a)

Numero di veicoli provvisti di tachigrafo digitale

 

b)

Percentuale di veicoli provvisti di tachigrafo digitale rispetto al totale dei veicoli soggetti ai regolamenti

 

4.4.   Numero di giorni di lavoro controllati su strada ripartiti per tipo principale di trasporto e per paese di registrazione

Tipo principale di trasporto

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Residenti

Non residenti

Trasporto di persone

 

 

 

Trasporto di merci

 

 

 

Totale

 

 

 

4.5.   Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate su strada

(R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE)

Articolo

Tipo di infrazione

Trasporto di persone

Trasporto di merci

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

UE/SEE/Svizzera

Paesi terzi

Residenti

Non residenti

Residenti

Non residenti

R 6

Periodo di guida:

limite giornaliero

limite settimanale

limite bisettimanale

 

 

 

 

 

 

R 6

Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità

 

 

 

 

 

 

R 7

Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un’interruzione troppo breve)

 

 

 

 

 

 

R 8

Periodi di riposo:

minimo giornaliero

minimo settimanale

 

 

 

 

 

 

R 10 e 26

Dati riguardanti i periodi di guida:

dati conservati per 1 anno

fogli di registrazione per i 28 giorni precedenti

Dati riguardanti i periodi di lavoro:

 

 

 

 

 

 

D allegato I A

Apparecchio di controllo:

funzionamento difettoso

abuso o manipolazione dell’apparecchio di controllo

 

 

 

 

 

 

5.   CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE

5.1.   Numero di conducenti controllati e numero di giorni di lavoro controllati nei locali delle imprese:

Tipo di trasporto

Numero di conducenti controllati

Numero di giorni di lavoro controllati

I.   Tipologia

Trasporto di persone

 

 

Trasporto di merci

 

 

II.   Tipologia

Trasporto per conto terzi

 

 

Trasporto per conto proprio

 

 

5.2.   Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate nei locali delle imprese

[R — infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, D — infrazione ai sensi della direttiva 2006/22/CE]

Articolo

Tipo di infrazione

Trasporto di persone

Trasporto di merci

R 6

Periodo di guida:

limite giornaliero

limite settimanale

limite bisettimanale

 

 

R 6

Mancanza di dati riguardanti le altre mansioni e/o la disponibilità

 

 

R 7

Interruzioni durante i periodi di guida (guida per oltre 4,5 ore senza interruzione o con un’interruzione troppo breve)

 

 

R 8

Periodi di riposo:

minimo giornaliero

minimo settimanale

 

 

R 10 e 26

Dati riguardanti i periodi di guida:

dati conservati per 1 anno

fogli di registrazione per i 28 giorni precedenti

 

 

D allegato I

Apparecchio di controllo:

funzionamento difettoso

abuso o manipolazione dell’apparecchio di controllo

 

 

5.3.   Numero di imprese e di conducenti controllati nei locali delle imprese ripartiti in base alle dimensioni della flotta

Dimensioni della flotta

Numero di imprese controllate

Numero di conducenti controllati

Numero di infrazioni accertate

1

 

 

 

2-5

 

 

 

6-10

 

 

 

11-20

 

 

 

21-50

 

 

 

51-200

 

 

 

201-500

 

 

 

Oltre 500

 

 

 

6.   CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE

a)

Numero di agenti di controllo impiegati nei controlli su strada e nei locali delle imprese

b)

Numero di agenti di controllo formati per analizzare i dati dei tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese

c)

Numero di apparecchi forniti agli agenti di controllo per trasferire, leggere e analizzare i dati di tachigrafi digitali su strada e nei locali delle imprese

7.   INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

7.1.   Nazionali

a)

Regolamentari (compreso l’aggiornamento dei dati relativi al ricorso alle deroghe ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1)

b)

Amministrative

c)

Di altro tipo

7.2.   Internazionali

a)

Controlli coordinati: numero per anno, paesi partecipanti

b)

Scambio di esperienze, di dati, di personale: numero di iniziative, persone, materie oggetto di scambio, paesi partecipanti

8.   SANZIONI

8.1.   Tabelle: nell’anno di riferimento

8.2.   Modifiche

a)

Data e natura delle modifiche più recenti (sulla base dell’anno di riferimento)

b)

Riferimenti amministrativi o legali

9.   CONCLUSIONI E COMMENTI, COMPRESI EVENTUALI SVILUPPI NEI SETTORI IN QUESTIONE

10.   RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/15/CE CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

In generale, questa sezione include le informazioni seguenti:

modalità di elaborazione della relazione e dettagli sulle parti interessate consultate,

attuazione [contesto giuridico, modifiche al contesto giuridico in materia dei periodi di lavoro per effetto del recepimento, eventuali difficoltà specifiche incontrate nell’applicazione della direttiva, misure adottate in risposta alle difficoltà incontrate, eventuali misure di sostegno per agevolare l’attuazione pratica della legislazione],

monitoraggio dell’attuazione [organismi responsabili di monitorare la conformità alle regole, metodi utilizzati a tal fine, problemi incontrati e soluzioni adottate],

interpretazione giudiziale [indicare se sono state emesse sentenze a livello nazionale che interpretano o applicano la direttiva su questioni rilevanti e quali sono i principi giuridici fondamentali in proposito],

valutazione dell’efficacia [dati utilizzati per valutare l’efficacia delle misure di recepimento, aspetti positivi e negativi dell’applicazione pratica della legislazione],

prospettive [indicare eventuali priorità nel settore pertinente, suggerire adattamenti o modifiche della direttiva illustrandone i motivi, indicare le modifiche ritenute necessarie per tenere conto del progresso tecnico, suggerire misure di sostegno a livello comunitario].

11.   RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE

Nome: …

Posizione: …

Organizzazione: …

Indirizzo amministrativo: …

Tel./Fax …

E-mail: …

Data: …