4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera

(2009/804/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del suo articolo 97, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il 23 luglio 2002.

(2)

Ai sensi della decisione 2002/595/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio (1), i diritti e gli obblighi sorti a seguito degli accordi internazionali conclusi dalla CECA con paesi terzi sono stati trasferiti alla Comunità europea. Con decisione 2002/596/CE del Consiglio (2) la Comunità è subentrata nei diritti e negli obblighi che scaturiscono da questi accordi.

(3)

Essendo scaduto il trattato CECA, il mantenimento di un regime particolare per i prodotti di carbone e di acciaio non è più giustificato.

(4)

L’abrogazione degli accordi tra la CECA e la Confederazione svizzera fa parte delle misure volte a migliorare la normativa,

DECIDE:

Articolo 1

Sono abrogati per consenso reciproco i seguenti accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera:

1)

accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956 (3);

2)

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (4);

3)

accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (5),

nonché tutti i relativi accordi e protocolli complementari e addizionali.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a rispondere alla nota verbale della Missione svizzera presso le Comunità europee del 10 novembre 2004 mediante la nota verbale in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  Decisione 2002/595/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 luglio 2002, in merito alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 35).

(2)  Decisione 2002/596/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 36).

(3)  GU 7 del 21.2.1957, pag. 85.

(4)  GU L 350 del 19.12.1973, pag. 13.

(5)  GU L 350 del 19.12.1973, pag. 29.


ALLEGATO

NOTA VERBALE

La Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione svizzera presso le Comunità europee e si pregia di comunicarle di aver ricevuto la sua nota del 10 novembre 2004 relativa all’abrogazione di diversi accordi conclusi tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, così redatta:

«La Missione svizzera presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Commissione delle Comunità europee e, facendo riferimento all’accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956, all’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 e a tutti i relativi accordi complementari, si pregia di informarla di quanto segue:

il 19 luglio 2002 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di trasferire alla Comunità europea i diritti e gli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Poiché la CECA ha cessato di esistere il 23 luglio 2002, le disposizioni degli accordi che la legavano alla Confederazione svizzera non hanno più alcuna applicazione pratica. La Missione si pregia di proporre alla Commissione l’abrogazione per consenso reciproco, a norma dell’articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, degli accordi seguenti:

accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 7 maggio 1956

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

protocollo addizionale del 17 luglio 1980 all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (con atto finale e dichiarazioni)

protocollo complementare del 17 luglio 1980 all’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

protocollo complementare all’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

secondo protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

protocollo complementare all’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

nonché tutti i relativi accordi complementari e addizionali.

Se la Commissione è d’accordo con la presente proposta, la Missione si pregia di proporre che la presente nota e la risposta della Commissione costituiscano un accordo recante abrogazione degli accordi suddetti, che prenderà effetto il giorno successivo alla notifica della risposta della parte comunitaria.»

La Commissione si pregia di comunicare alla Missione che, in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 2009, accoglie, a nome della Comunità europea, la proposta di abrogare gli accordi suddetti.

La proposta della Missione e la presente nota costituiscono pertanto un accordo sull’abrogazione degli accordi suddetti, che prenderà effetto il giorno successivo alla notifica di questa risposta.

Il Principato di Liechtenstein sarà informato dell’abrogazione di questi accordi.

La Commissione coglie l’occasione per rinnovare alla Missione l’espressione della sua profonda stima.

Bruxelles,