30.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2009/790/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata il 22 giugno 2009 dal segretariato generale della Commissione la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE per potere applicare, a partire dal 1o gennaio 2010, una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore nella moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato della domanda presentata dalla Repubblica di Polonia gli altri Stati membri con lettera del 22 giugno 2009. Con lettera del 3 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.

(3)

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare regimi speciali alle piccole imprese e, in particolare, un regime facoltativo di franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo sia inferiore ad un determinato massimale.

(4)

Ai sensi dell’articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia può applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(5)

L’aumento di questo massimale a 30 000 EUR permetterà alla Repubblica di Polonia di semplificare le procedure amministrative per un numero maggiore di piccole imprese, pur limitandosi alle imprese con il minor volume di affari, contribuendo in tal modo al loro sviluppo.

(6)

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia dall’IVA fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, con la possibilità di aggiornare annualmente questo importo. La domanda presentata dalla Repubblica di Polonia è conforme alla predetta proposta.

(7)

La presente deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall’IVA ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di una direttiva di modifica degli importi dei massimali di volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di una franchigia dall’IVA oppure fino al 31 dicembre 2012, se si tratta di data anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.