6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2009

che chiude la procedura d’esame concernente le misure imposte dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione all’importazione e alla vendita di whisky in Uruguay

(2009/737/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A.   CONTESTO DELLA PROCEDURA

(1)

Il 2 settembre 2004 la SWA (Scotch Whisky Association) ha presentato una denuncia a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 («il regolamento») per conto dei suoi membri che rappresentano l’industria del whisky scozzese.

(2)

La denuncia sosteneva che le vendite comunitarie di whisky scozzese nella Repubblica orientale dell’Uruguay erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento. I presunti ostacoli agli scambi, tutti direttamente collegati alle accise IMESI (Impuesto Especifico Interno) in Uruguay, erano i seguenti:

a)

l’esclusione dei whisky invecchiati per tre anni o più dalla categoria di accise più bassa;

b)

la mancanza di trasparenza e prevedibilità del sistema IMESI;

c)

la richiesta di esporre il contrassegno sui whisky importati;

d)

la richiesta di pagare in anticipo le imposte sulle importazioni.

(3)

Il denunciante lamentava inoltre che tali pratiche comportavano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

(4)

Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 23 ottobre 2004, è stata aperta una procedura d’esame (2).

B.   RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME

(5)

Nel corso della procedura d’esame le autorità uruguaiane hanno espresso la volontà di esaminare le possibilità di raggiungere una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. I servizi della Commissione hanno accettato di discutere le eventuali soluzioni per far fronte alle problematiche sollevate nella denuncia. In base alla discussione, le autorità uruguaiane hanno proposto di risolvere il caso come segue:

a)

in risposta alla prima pratica effettuata dalle autorità uruguaiane che consiste nell’esclusione di tutti i whisky invecchiati per più di tre anni dalla categoria di accise più bassa (le norme UE richiedono che il whisky sia invecchiato per almeno 3 anni), l’Uruguay ha proposto di ritirare tale richiesta a partire dal 1o luglio 2005;

b)

per quanto riguarda la richiesta discriminatoria di esporre il contrassegno sulle bottiglie di whisky importato, l’Uruguay si è impegnato a modificare la propria regolamentazione entro il 30 giugno 2005, prevedendo l’entrata in vigore di tale modifica entro i 90 giorni successivi;

c)

la SWA ha inoltre affermato che il regime di imposizioni interne per i liquori viola il GATT nella misura in cui non è amministrato in modo uniforme, imparziale e ragionevole. Le autorità uruguaiane si sono offerte di promuovere una modifica nella struttura delle accise IMESI «al fine di adeguarla ai regimi fiscali perlopiù in vigore a livello internazionale» entro il 2006;

d)

per quanto riguarda la richiesta di pagare in anticipo le imposte sulle importazioni ad un tasso dell’80 % dei valori doganali della merce, si è stabilito che l’Uruguay può mantenere il proprio sistema di pagamento anticipato dell’accisa IMESI al fine di prevenire l’evasione fiscale.

C.   SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’INCHIESTA

(6)

Le prime due iniziative previste dalle autorità uruguaiane sono state attuate nel rispetto delle scadenze stabilite, mentre la modifica nella struttura delle accise IMESI è stata ritardata fino al 2007 quando, con il decreto n. 520/2007, del 27 dicembre 2007, l’Uruguay ha introdotto una nuova legislazione relativa alle proprie accise.

(7)

All’inizio del 2008 la Commissione ha richiesto all’Uruguay una serie di chiarimenti in merito alle revisioni apportate alla struttura delle imposte interne specifiche, che sono stati forniti nel maggio 2009. I chiarimenti forniti dal governo uruguaiano hanno confermato che il sistema uruguaiano sta operando in modo coerente con gli obblighi pertinenti imposti dall’OMC e che l’Uruguay è impegnato nella risoluzione del caso.

D.   CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

(8)

Alla luce dell’analisi di cui sopra si può concludere che la procedura d’esame ha portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli agli scambi citati nella denuncia presentata dalla SWA. La procedura di esame deve quindi essere chiusa conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.

(9)

Il comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d’esame concernente le misure imposte dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione all’importazione e alla vendita di whisky in Uruguay.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

(2)  GU C 261 del 23.10.2004, pag. 3.