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30.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2009
che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente all'alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia
[notificata con il numero C(2009) 5550]
(I testi nelle lingue estone, finlandese, lettone e svedese sono i soli facenti fede)
(2009/722/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. Previa consultazione del competente comitato scientifico, possono essere concesse deroghe a questa norma in relazione agli animali da pelliccia. |
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(2) |
La decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), menziona gli Stati membri che sono autorizzati ad avvalersi di tale deroga, le specie per la cui alimentazione è ammesso l'uso di proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie e fissa le norme nel rispetto delle quali può aver luogo tale alimentazione. |
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(3) |
La Lettonia ha presentato una domanda di deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia e ha fornito informazioni soddisfacenti sui provvedimenti che saranno adottati per garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale. |
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(4) |
La decisione 2003/324/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/324/CE è modificata come segue:
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1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia 1. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie:
2. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Lettonia per quanto concerne l'alimentazione di animali da pelliccia della specie visone americano (Mustela vison) con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie.»; |
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2) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Osservanza della presente decisione L'Estonia, la Lettonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»; |
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3) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Destinatari La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.» |
Articolo 2
La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione