10.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2009

recante deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi

[notificata con il numero C(2009) 6739]

(2009/699/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di metodi di cooperazione amministrativa. L’articolo 37 stabilisce che si possono adottare deroghe a tali norme di origine laddove ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio. Lo stesso articolo stabilisce le regole applicabili alle richieste di proroga.

(2)

Nel 2002 i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga alle norme di origine per quanto riguarda un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero non ACP, importato dalla Colombia nelle Antille olandesi, per la trasformazione e la successiva esportazione nella Comunità europea per un periodo di cinque anni. Il 10 gennaio 2003 è stata adottata la decisione 2003/34/CE della Commissione (2) con la quale si respinge la richiesta di deroga. Tale decisione è stata annullata dal tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza del 22 settembre 2005 (3). Successivamente, con lettera del 18 gennaio 2006, la Commissione ha confermato che la richiesta doveva essere considerata accolta nella sua formulazione iniziale, pertanto la deroga era valida fino al 31 dicembre 2007. In tale lettera, la Commissione chiedeva di essere informata dalle autorità competenti circa le quantità importate ed esportate a norma di tale deroga.

(3)

Il 2 giugno 2009 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome delle Antille olandesi, una nuova deroga alle norme di origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010. Il 22 giugno 2009 le Antille olandesi hanno fornito ulteriori informazioni. La richiesta riguarda sia un’estensione della proroga precedente richiesta nel 2002 sia una nuova deroga separata. Complessivamente si tratta di un quantitativo annuo di 7 500 tonnellate di zucchero proveniente dai paesi terzi e trattato nelle Antille olandesi per poi essere esportato nella Comunità.

(4)

La quantità annua richiesta di 7 500 tonnellate corrisponde ad una quantità di 3 000 tonnellate in quanto estensione della richiesta presentata nel 2002 e di 4 500 tonnellate nell’ambito di una nuova richiesta di deroga. In entrambi i casi, la deroga richiesta consisterebbe nel consentire l’uso di zucchero grezzo originario da paesi terzi che verrebbe aromatizzato, colorato, lavorato e trasformato in zollette di zucchero nelle Antille olandesi e si vedrebbe attribuita l’origine PTOM (paesi e territori d’oltremare).

(5)

La richiesta è motivata da requisiti di qualità in quanto lo zucchero ACP dei Caraibi non soddisfa i criteri per la produzione di zucchero di elevata qualità destinati a clienti comunitari e dai limiti della disponibilità, essendo lo zucchero dei Caraibi costantemente soggetto a carenze a causa delle condizioni climatiche. Inoltre, sempre più, i paesi ACP esportano la loro produzione di zucchero direttamente negli Stati Uniti e nella Comunità. Inoltre la Comunità non produce zucchero di canna grezzo utilizzato per il prodotto finale. Pertanto è giustificato che le Antille olandesi si approvvigionino di zucchero grezzo nei paesi terzi vicini che non fanno parte dei paesi ACP, dei PTOM o della Comunità.

(6)

Per quanto riguarda la richiesta di estensione per il 2009 e il 2010 della proroga richiesta nel 2002 e valida fino al 31 dicembre 2007 concernente 3 000 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero, l’articolo 37, paragrafo 2, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE stabilisce che le regole che si applicano alle richieste di proroga sono le stesse che si applicano alla nuove domande di deroga. Inoltre la concessione di una proroga presuppone logicamente che esista un nesso stretto tra la proroga e le condizioni che hanno portato alla concessione della deroga precedente.

(7)

La proroga di una deroga implica, inoltre, che la domanda corrispondente sia presentata prima o subito dopo la data di scadenza della deroga interessata. In questo caso invece è trascorso un lasso di tempo considerevole tra la fine della deroga precedente e la richiesta di proroga della stessa. Questa è fondata sugli stessi elementi della richiesta precedente anche se la situazione del mercato è considerevolmente cambiata dal 2002. La deroga precedente imponeva alle autorità competenti di informare la Commissione sulle quantità importate ed esportate nell’ambito della deroga, ma la Commissione non ha mai ricevuto le informazioni richieste che non sono state riportate neanche nella richiesta di proroga. La Commissione non è pertanto in misura di valutare adeguatamente l’utilizzo effettivo della deroga precedente.

(8)

In questo contesto, la proroga richiesta non è conforme agli elementi alla base della deroga presentata nel 2002 e pertanto la Commissione non può concedere la proroga richiesta.

(9)

La nuova richiesta di deroga alle norme di origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per una quantità di 4 500 tonnellate per i prodotti che rientrano nel codici NC 1701 99 10 e 1701 91 00 è giustificata dalle disposizioni dell’articolo 37, paragrafi 1 e 7, di tale allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria locale esistente e i benefici per l’economia e l’occupazione locali. Visto che è concessa per prodotti che comportano una trasformazione vera e propria e che il valore aggiunto per lo zucchero grezzo equivale ad almeno il 45 % del valore del prodotto finito, la deroga contribuirà allo sviluppo di un’impresa esistente.

(10)

L’articolo 6 dell’allegato III della decisione 2001/822/CE fissa i periodi e i limiti quantitativi per i quali il cumulo di origine può essere temporaneamente consentito e che sono compatibili con gli obiettivi dell’organizzazione del mercato comune della Comunità, tenendo debitamente conto nel contempo degli interessi legittimi degli operatori PTOM. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, sarebbe opportuno concedere la deroga entri i limiti dei contingenti annuali di cumulo di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III, che è pari a 14 000 tonnellate per il 2009 e 7 000 tonnellate per il 2010. Per il 2009 occorre garantire una deroga per 4 439,024 tonnellate di zucchero per le quali sono state concesse licenze di importazione alle Antille olandesi. Per il 2010 sarebbe opportuno concedere una deroga per le quantità previste dalle licenze di importazione per lo zucchero concesse alle Antille olandesi per tale anno. A queste condizioni, pertanto, la deroga non arrecherebbe un grave pregiudizio ad un settore economico o ad un’industria comunitaria.

(11)

Visto che si richiede una deroga a decorrere dal 7 agosto 2009, è opportuno concederla con effetto a partire da tale data.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda presentata il 2 giugno 2009 dai Paesi Bassi per ottenere una proroga della deroga alla decisione 2001/822/CE per quanto concerne le norme di origine per lo zucchero importato dalle Antille olandesi, per la quale i Paesi Bassi avevano presentato domanda il 4 ottobre 2002, è respinta.

Articolo 2

In deroga all’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti del settore degli zuccheri trasformati nelle Antille olandesi che rientrano nei codici NC 1701 99 10 e 1701 91 00 sono considerati originari delle Antille olandesi quando sono ottenuti a partire da zucchero non originario, conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione.

Articolo 3

La deroga di cui all’articolo 2 si applica ai prodotti del settore degli zuccheri che sono importati nella Comunità dalle Antille olandesi dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010 entro i limiti delle quantità annuali di importazione di zucchero per il 2009 e il 2010, di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III, della decisione 2001/822/CE e per i quali sono state concesse alle Antille olandesi delle licenze di importazione per lo zucchero.

Articolo 4

La autorità doganali delle Antille olandesi adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 2.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in relazione a tali prodotti devono recare un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti delle Antille olandesi trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision 2009/699/EC»,

«Dérogation — Décision 2009/699/CE».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 50.

(3)  Sentenza del 22 settembre 2005 nella causa T-101/03, Suproco NV/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2005, pag. II-3839.