9.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2009

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Bielorussia, della Turchia e dell’Ucraina

(2009/698/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 13 novembre 2008, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), prodotto spesso denominato «profilato cavo», originari della Bielorussia, della Turchia e dell’Ucraina («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2008 dal comitato di difesa dell’industria dei tubi saldati in acciaio dell’Unione europea («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di profilato cavo. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping relative al profilato cavo originario dei paesi interessati e del notevole pregiudizio da esse derivante, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(3)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, tutti i produttori comunitari noti, gli importatori/commercianti e gli utilizzatori comunitari notoriamente interessati, i produttori esportatori e le rispettive associazioni, nonché le autorità dei paesi interessati e i produttori del prodotto simile nel paese di riferimento indicato (Stati Uniti). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(4)

Al fine di consentire ai produttori esportatori della Bielorussia di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi moduli di domanda ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della Bielorussia. Due gruppi di società bielorussi hanno chiesto l’applicazione del TI, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(5)

Considerato il numero apparentemente assai elevato di produttori esportatori turchi ed ucraini, di produttori comunitari e di importatori interessati dall’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori turchi ed ucraini, i produttori comunitari, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle attività da loro svolte in relazione al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura.

(6)

Quanto alla Turchia, su 13 società o gruppi di società che hanno risposto al questionario ai fini di un campionamento è stato selezionato un campione di quattro società o gruppi di società. Una delle società incluse nel campione ha tuttavia omesso, durante la fase di campionamento, di segnalare l’esistenza di due produttori turchi collegati, provvedendo a farlo soltanto in una fase molto tardiva. Alle due società collegate è stata data ciononostante un’ulteriore possibilità di rispondere a tutte le domande del questionario. Le informazioni inviate dalle società collegate erano tuttavia incomplete, tanto da rendere impossibile eseguire il calcolo del dumping. Per questo la società è stata esclusa dal campione. Un altro produttore turco che non era stato incluso nel campione iniziale, ma aveva richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, ha inviato una risposta completa al questionario entro le scadenze fissate. È stato quindi incluso nel campione. In termini di volume delle esportazioni, le quattro società costituenti il campione rappresentano il 63 % del totale delle esportazioni di profilato cavo dalla Turchia verso la Comunità nel corso del periodo dell’inchiesta. Le parti interessate sono state consultate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni.

(7)

Per quanto riguarda l’Ucraina, due gruppi di società ucraini e una terza società hanno risposto al questionario ai fini del campionamento, dichiarandosi disponibili a collaborare all’inchiesta. Le esportazioni di tali società nella Comunità rappresentavano durante il periodo dell’inchiesta circa il 30 % delle importazioni di profilato cavo proveniente dall’Ucraina, come riportato nella base di dati di Eurostat. Considerato il numero limitato di società disposte a collaborare è stato deciso che i tre produttori esportatori disponibili sarebbero stati oggetto di un’inchiesta approfondita e che di conseguenza il campionamento non sarebbe stato applicato.

(8)

Per quanto riguarda gli importatori di profilato cavo, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori noti di fornirle informazioni riguardanti le importazioni e le vendite del prodotto in esame. Poiché otto importatori si sono offerti di collaborare, il campionamento non è stato applicato.

(9)

Quanto ai produttori comunitari, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione prendendo come riferimento il maggior volume rappresentativo di produzione e di vendita di profilato cavo nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni pervenute dai produttori comunitari, la Commissione ha selezionato quattro gruppi di società con il maggior volume di produzione e di vendite nella Comunità. Per quanto riguarda la produzione comunitaria, i gruppi di società appartenenti al campione rappresentavano il 52 % della produzione totale stimata di profilato cavo nella Comunità. Le parti interessate sono state consultate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Gli altri produttori comunitari sono stati inoltre invitati a fornire alcuni dati generali necessari per l’analisi del pregiudizio. Uno degli importatori facenti parte del campione non ha tuttavia inviato le risposte al questionario e ha deciso di non collaborare ulteriormente all’inchiesta. Poiché l’inclusione di alcuni altri produttori comunitari che si erano dichiarati disposti a collaborare avrebbe avuto solo un leggero impatto sulla rappresentatività del campione, si è deciso di non sostituire la società che ha interrotto la sua collaborazione all’inchiesta.

(10)

La Commissione ha inviato i questionari ai produttori esportatori turchi inclusi nel campione, ai produttori esportatori bielorussi e ucraini che hanno collaborato, all’unico produttore con sede negli Stati Uniti che si è offerto di collaborare allo scopo di stabilire il valore normale per la Bielorussia, ai produttori comunitari inclusi nel campione, a tutti gli importatori disposti a collaborare e a tutti gli utilizzatori noti. Le risposte ai questionari sono state ricevute dai tre gruppi di società inclusi nel campione che rappresentano 14 produttori comunitari, da quattro gruppi di società turchi, da un singolo produttore esportatore turco appartenente ad un gruppo di società, dai due gruppi di società ucraini e dal terzo produttore ucraino che ha collaborato, dai due produttori esportatori bielorussi i quali hanno inoltre inviato i moduli di richiesta del TI e dai loro quattro importatori/proprietari delle esportazioni in caso di vendite secondo contratti in conto lavorazione, dai produttori statunitensi che hanno collaborato, da tre importatori comunitari indipendenti e da un utilizzatore comunitario. Altri cinque produttori comunitari hanno inoltre fornito i dati generali richiesti.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio che ne deriva e dell’interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Condesa Fabril; Legutiano, Alava, Spagna

Corus Tubes BV; Oosterhout, Paesi Bassi

Corus Tubes UK; Corby, Regno Unito

Lorraine Tubes, Lexy, Francia

Marcegaglia SPA; Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, Italia

b)

Produttori esportatori turchi

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ș., Kayseri

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ș., Ankara

MMZ Ohnur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ș., Istanbul

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ș. e l’operatore collegato Yücel Boru Ihracat Ithalat ve Pazarlama A.Ș., Istanbul

c)

Produttori esportatori ucraini

Lugansk Tube Works e le società collegate, Lugansk e Dniepropetrovsk

d)

Importatori indipendenti nella Comunità

Kromat Trading Ltd; Londra, Regno Unito

JSC Azovlitas; Kaunas, Lituania.

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.4.   Prodotto in esame

(13)

I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi utilizzati per oleodotti e gasdotti e i tubi di rivestimento e di produzione utilizzati per l’estrazione di petrolio o gas, originari della Bielorussia, della Turchia e dell’Ucraina («prodotto in esame») dichiarati di norma ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99. Il prodotto è spesso denominato anche «profilato cavo».

(14)

Il profilato cavo è utilizzato principalmente nell’edilizia a fini strutturali e per il sostegno del carico nonché come componente strutturale di navi, gru, attrezzature per la movimentazione, rimorchi, camion, attrezzature agricole, ecc. Il profilato cavo può inoltre essere impiegato come parte di mobili in metallo, attrezzature per lo sport e il tempo libero, giocattoli, porte e finestre in metallo, componenti utilizzati per la scaffalatura, il magazzinaggio e l’organizzazione, ecc.

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(15)

Con lettera datata 3 giugno 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante tale ritiro è stato determinato dal fatto che l’attuale situazione del mercato per l’industria comunitaria si differenzia profondamente dalla situazione che aveva condotto alla presentazione della denuncia, dato il recente crollo della domanda reale e di quella apparente nell’UE, che ha comportato anche un calo delle importazioni. Alla luce di questi cambiamenti nella situazione del mercato, il denunziante non intende proseguire l’attuale procedimento basato su un’analisi di dati storici che non riflettono più le condizioni di mercato attuali. Il denunziante ritiene che in tali circostanze sia preferibile rispondere a eventuali pratiche commerciali scorrette e pregiudizievoli con un nuovo procedimento — ove la situazione futura richieda un simile intervento — in grado di far fronte a tutte le questioni.

(16)

Il denunziante ha inoltre sostenuto che nell’eventualità di un nuovo aumento dei volumi delle importazioni, la redditività dell’industria comunitaria in tali circostanze sarebbe a rischio.

(17)

Va rilevato che la situazione attuale del prodotto in esame sia nell’UE che nei paesi interessati è caratterizzata da un cambiamento senza precedenti dei principali parametri economici. Benché in queste condizioni sia difficile fare previsioni ragionate sull’evoluzione del mercato nel breve/medio periodo, è anche vero che la situazione economica appare instabile e che non può essere esclusa la comparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Viste le condizioni incerte del mercato in generale, si considera appropriato il controllo delle importazioni del prodotto in esame nell’UE. Le informazioni ottenute nel quadro di tale monitoraggio consentirebbero alla Commissione di decidere rapidamente, se necessario. Ad esempio, tali informazioni potrebbero essere utilizzate per aprire un nuovo procedimento, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di base, ovvero ove sussistano elementi di prova prima facie sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(18)

La Commissione osserva inoltre che, qualora venisse aperto un nuovo procedimento relativo al prodotto in esame, potrebbe essere opportuna un’inchiesta in tempi brevi, ove le circostanze lo richiedano. Il regolamento di base, all’articolo 7, paragrafo 1, prevede in effetti tale possibilità, poiché consente di istituire misure provvisorie alquanto rapidamente dopo l’apertura.

(19)

Il periodo di monitoraggio non dovrebbe essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento.

(20)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(21)

A tale proposito si rileva che l’analisi di cui sopra, relativa alla situazione attuale del prodotto in esame, ed eventuali nuove, future inchieste non contrastano con il ritiro della denuncia da parte del denunziante. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni dalle quali si evinca che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

(22)

La Commissione pertanto conclude che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Bielorussia, della Turchia e dell’Ucraina deve essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping,

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi utilizzati per oleodotti e gasdotti e i tubi di rivestimento e di produzione utilizzati per l’estrazione di petrolio o gas, originari della Bielorussia, della Turchia e dell’Ucraina dichiarati di norma ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 290 del 13.11.2008, pag. 13.