6.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2009

che modifica l'allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alle voci relative alla Germania nell'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2009) 6105]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/601/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa uno specifico istituto responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE ha designato il laboratorio Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorio AFSSA di Nancy) in Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

(2)

La decisione prevede anche che il laboratorio AFSSA di Nancy invii alla Commissione l'elenco dei laboratori comunitari abilitati ad effettuare tali test sierologici. Il laboratorio AFSSA di Nancy effettua pertanto le prove di idoneità necessarie per valutare i laboratori ai fini dell’autorizzazione ad effettuare i test sierologici.

(3)

La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (2), ha redatto un elenco dei laboratori autorizzati negli Stati membri sulla base dei risultati delle prove di idoneità comunicati dal laboratorio AFSSA di Nancy.

(4)

La Germania ha chiesto di eliminare una delle voci a essa riferite dall'elenco dei laboratori autorizzati contenuto nell'allegato I della decisione 2004/233/CE.

(5)

L'allegato I della decisione 2004/233/CE va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2004/233/CE è eliminata la voce 3 per la Germania.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(2)   GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.