1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet

[notificata con il numero C(2009) 5924]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/584/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (1), in particolare l’allegato III, punto 2.2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri.

(2)

L’allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE prevede che la Commissione istituisca un gruppo di esperti di alto livello incaricato di assisterla nella gestione del sistema SafeSeaNet.

(3)

Occorre pertanto istituire tale gruppo di esperti di alto livello e definirne le mansioni e la struttura.

(4)

Il gruppo di esperti di alto livello deve essere composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

(5)

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è responsabile dell’attuazione tecnica del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Deve pertanto essere strettamente associata ai lavori del gruppo di esperti di alto livello.

(6)

È altresì necessario affrontare le questioni strategiche relative all’evoluzione futura del sistema SafeSeaNet, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi della politica marittima integrata dell’Unione europea e degli obiettivi strategici del 2018 per la politica del trasporto marittimo definiti nella comunicazione della Commissione relativa agli obiettivi strategici e alle raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet

È istituito il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Mansioni

La Commissione ha facoltà di consultare il gruppo in merito a questioni inerenti l’evoluzione attuale e futura di SafeSeaNet, tra le quali il suo contributo alla sorveglianza marittima in una prospettiva globale.

Il gruppo svolge le seguenti mansioni:

a)

formulare raccomandazioni al fine di migliorare l’efficacia e la sicurezza del sistema SafeSeaNet;

b)

fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo di SafeSeaNet;

c)

assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni di SafeSeaNet;

d)

approvare il documento di controllo dell’interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3 dell’allegato III della direttiva 2002/59/CE e le sue eventuali modifiche.

Articolo 3

Composizione-Nomina

1.   Il gruppo è composto di un rappresentante per ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione.

2.   Gli Stati membri designano i loro rappresentanti, e relativi sostituti, presso il gruppo per un termine di 3 anni rinnovabile. I rappresentanti designati sono alti funzionari.

3.   I membri del gruppo designati dalla Commissione sono alti funzionari.

4.   Un rappresentante dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima partecipa alle riunioni del gruppo in qualità d’osservatore. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è rappresentata ad alto livello.

5.   I rappresentanti dei membri dello Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatori.

6.   I membri del gruppo rimangono in funzione fino alla loro sostituzione o alla fine del mandato.

7.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, o che si dimettono, possono essere sostituiti.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione che presiede il gruppo ha facoltà di invitare esperti aventi competenze particolari su un tema all’ordine del giorno a partecipare al dibattito del gruppo, o sottogruppo, ove ciò risulti utile o necessario.

4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede alle funzioni di segreteria del gruppo.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare sintesi, conclusioni, anche parziali, o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, in base alle proprie norme in materia di rimborso spese degli esperti.

I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(2)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(3)  COM (2009) 8 definitivo.