30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/82


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

che modifica la decisione 2006/433/CE che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002

[notificata con il numero C(2009) 5866]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/580/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza.

(2)

La decisione 2003/745/CE della Commissione (2) fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002.

(3)

La decisione 2006/433/CE della Commissione (3) fissa l'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione della peste suina classica nel 2002.

(4)

Il contributo di cui sopra risultava dalla domanda presentata il 19 novembre 2003 dalle autorità tedesche a norma della decisione 2003/745/CE. In tale domanda si faceva riferimento ad alcuni fascicoli ancora aperti, che sono stati regolarizzati solo il 27 dicembre 2007. Il pagamento risultante è stato effettuato dalle autorità tedesche l'8 gennaio 2008. Alla luce della menzione specifica dei fascicoli aperti nella domanda originale, la Commissione ritiene che il tempo necessario per raggiungere la regolarizzazione in merito deve essere considerato un ritardo nel pagamento giustificato, che autorizza l'applicazione di un tasso di riduzione nullo conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2003/745/CE.

(5)

Il 19 giugno 2008 la Germania ha presentato un'altra domanda ufficiale di rimborso conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2003/745/CE. Gli importi della domanda aggiuntiva riguardano spese che non sono state inizialmente rimborsate dalle autorità tedesche.

(6)

La decisione 2003/745/CE, in particolare l'articolo 2, lettere b) e c), e l'articolo 4, è applicabile a tale domanda aggiuntiva.

(7)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra è opportuno modificare l'importo del contributo finanziario totale di cui alla decisione 2006/433/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della decisione 2006/433/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Conformemente alla decisione 2003/745/CE, il contributo finanziario totale della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 è fissato a 970 167,31 EUR.

Poiché sono già stati effettuati due pagamenti di 460 000 EUR e di 465 808,47 EUR, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 44 358,84 EUR.»

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)   GU L 269 del 21.10.2003, pag. 18.

(3)   GU L 173 del 27.6.2006, pag. 27.