28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009

[notificata con il numero C(2009) 6059]

(I testi in lingua francese, greca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2009/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 542/2009 della Commissione, del 23 giugno 2009, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva (2) prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(2)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.

(3)

Sulla base delle offerte presentate nell'ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 16 luglio 2009.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade il 16 luglio 2009 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009, l'importo massimo dell'aiuto per l'olio di oliva è fissato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 24.6.2009, pag. 3

(3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

(EUR/tonnellate/giorno)

Prodotto

Importo massimo dell'aiuto

Olio extra vergine di oliva

1,3

Olio di oliva vergine

1,3