25.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2009) 5475]

(2009/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6 e l’articolo 25, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l’importo massimo del contributo finanziario comunitario per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(3)

Belgio, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia hanno presentato programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini.

(4)

La Commissione ha esaminato ciascun programma modificato sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3). Tali programmi modificati vanno quindi approvati.

(5)

Danimarca, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia e Regno Unito hanno presentato programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

(6)

La Commissione ha esaminato ciascun programma modificato sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Tali programmi modificati vanno quindi approvati.

(7)

Con la decisione 2007/782/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi (4) è stato approvato il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia. Il secondo anno di tale programma è stato approvato con la decisione 2008/897/CE.

(8)

La Slovenia ha presentato una versione modificata del programma per il secondo anno del suo programma pluriennale di eradicazione della rabbia. La Commissione ha esaminato questo programma modificato sotto il profilo veterinario e finanziario e lo ha giudicato conforme alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Tale programma modificato va quindi approvato.

(9)

I programmi nazionali di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, approvati con la decisione 2008/897/CE, comprendevano le campagne di vaccinazione contro la malattia da realizzarsi nel 2009. Tuttavia, i costi di somministrazione dei vaccini non figuravano tra le spese ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità.

(10)

Tenuto conto della situazione epidemiologica negli Stati membri interessati, è opportuno far rientrare i costi di somministrazione del vaccino nelle spese ammissibili a un contributo finanziario della Comunità. Di conseguenza, occorre stanziare risorse supplementari per il finanziamento dei programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in tali Stati membri, approvati con la decisione 2008/897/CE.

(11)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione (6), prevede il rispetto di prescrizioni più severe nel caso di greggi ovine e caprine da latte affette da scrapie classica.

(12)

Il 18 marzo 2009 Cipro ha presentato un nuovo programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie, adattato all’ultima versione modificata del regolamento (CE) n. 999/2001. Detto programma sostituirà il programma nazionale di eradicazione della scrapie nello Stato membro in questione per il 2009, approvato con la decisione 2008/897/CE.

(13)

Tenuto conto di tale situazione eccezionale, nel suo programma Cipro ha chiesto un contributo finanziario superiore al 50 % delle spese sostenute per l’abbattimento dei capi affetti da scrapie. La Commissione ha esaminato questo programma sotto il profilo veterinario e finanziario e lo ha giudicato conforme alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Tale programma va quindi approvato.

(14)

Dato che una percentuale molto elevata delle greggi ovine e caprine presenti sul suo territorio è affetta da scrapie, Cipro è obbligata ad abbattere un numero eccezionalmente elevato di capi entro un breve lasso di tempo al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria vigente.

(15)

Tenuto conto di tale situazione eccezionale, occorre prevedere un livello più elevato di partecipazione finanziaria della Comunità al programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie in tale Stato membro. Inoltre, il costo del personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma e il costo della distruzione delle carcasse devono figurare tra le spese ammissibili a un contributo finanziario della Comunità nell’ambito di tale programma.

(16)

L’approvazione dei programmi modificati con la presente decisione comporta la modifica degli importi necessari alla loro attuazione conformemente alla decisione 2008/897/CE. L’ammontare massimo del contributo finanziario della Comunità a taluni programmi va quindi modificato di conseguenza.

(17)

La decisione 2008/897/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio (29 gennaio 2009), Danimarca (20 aprile 2009), Irlanda (16 febbraio 2009), Spagna (6 marzo 2009), Francia (2 febbraio 2009), Lettonia (20 febbraio 2009), Lituania (20 febbraio 2009), Paesi Bassi (8 dicembre 2008), Portogallo (20 febbraio 2009) e Finlandia (7 gennaio 2009) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Articolo 2

I programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Danimarca (18 marzo 2009), Spagna (7 aprile 2009), Italia (29 gennaio 2009), Lussemburgo (16 marzo 2009), Paesi Bassi (20 febbraio 2009), Portogallo (4 marzo 2009), Finlandia (27 febbraio 2009) e Regno Unito (26 gennaio 2009) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il secondo anno del programma pluriennale di eradicazione della rabbia modificato, presentato dalla Slovenia il 23 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

La decisione 2008/897/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

4 450 000 EUR per il Belgio;

b)

5 000 EUR per la Bulgaria;

c)

2 350 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

50 000 EUR per la Danimarca;

e)

15 700 000 EUR per la Germania;

f)

180 000 EUR per l’Estonia;

g)

800 000 EUR per l’Irlanda;

h)

50 000 EUR per la Grecia;

i)

21 000 000 EUR per la Spagna;

j)

57 000 000 EUR per la Francia;

k)

3 000 000 EUR per l’Italia;

l)

460 000 EUR per la Lettonia;

m)

0 EUR per la Lituania;

n)

510 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

1 400 000 EUR per l’Ungheria;

p)

5 000 EUR per Malta;

q)

50 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

3 350 000 EUR per l’Austria;

s)

500 000 EUR per la Polonia;

t)

5 300 000 EUR per il Portogallo;

u)

250 000 EUR per la Romania;

v)

910 000 EUR per la Slovenia;

w)

820 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 550 000 EUR per la Svezia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA: 2,5 EUR per test;

b)

test PCR: 10 EUR per test;

c)

per l’acquisto di vaccini monovalenti: 0,3 EUR per dose;

d)

per l’acquisto di vaccini bivalenti: 0,45 EUR per dose;

e)

per la vaccinazione di bovini: 1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f)

per la vaccinazione di ovini o caprini: 0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), l’importo «1 800 000 EUR» è sostituito da «50 000 EUR».

3)

all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), l’importo «370 000 EUR» è sostituito da «530 000 EUR».

4)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15bis

Scrapie

1.   Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità copre:

a)

il 100 % delle spese sostenute da Cipro per l’esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari;

b)

il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie;

c)

il 50 % delle spese sostenute:

i)

per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione;

ii)

per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali;

iii)

per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma;

iv)

per la distruzione delle carcasse.

3.   Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

30 EUR per test, per i test eseguiti sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale eseguiti conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

10 EUR per test, per i test di genotipizzazione;

d)

100 EUR per ciascun capo ovino o caprino abbattuto.

4.   L’importo da impegnare per il 2009 ammonta a 5 400 000 EUR.

5.   L’importo da impegnare per il 2010 viene deciso in funzione dell’esecuzione del programma nel 2009.»

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(3)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(4)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 29.

(5)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(6)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.