23.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 5608]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2009/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia vescicolare dei suini è una malattia virale infettiva che non può essere distinta clinicamente dall’afta epizootica e quindi perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti.

(3)

La decisione 2005/779/CE della Commissione, dell’8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (2) stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni. Le autorità italiane hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 11 di tale decisione.

(4)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Secondo il disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri fruiscono di un contributo finanziario a condizione che siano applicate misure per eradicare la malattia vescicolare dei suini.

(5)

L’articolo 3, paragrafo 5, primo trattino, della decisione 90/424/CEE specifica la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità a favore di interventi urgenti per l’eradicazione della malattia vescicolare dei suini è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

L’Italia ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

In data 10 dicembre 2008 l’Italia ha presentato una stima delle spese sostenute per l’adozione di misure destinate a eradicare la malattia vescicolare dei suini.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità all’Italia

Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso all’Italia a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere la malattia vescicolare dei suini, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.