9.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2009

che modifica la decisione 2008/820/CE per quanto concerne la proroga della deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo ai filati ad anima detti «core yarn»

[notificata con il numero C(2009) 5310]

(2009/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione della Commissione 2008/820/CE (2), adottata il 27 ottobre 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo ai filati ad anima detti «core yarn». Il 2 febbraio 2009 lo Swaziland ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Secondo le informazioni ricevute, tale paese non è in grado di soddisfare le norme sul cumulo dell’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in quanto per la fabbricazione del prodotto finale deve approvvigionarsi di polifibre non originarie in Sudafrica. Il prodotto finale non è quindi conforme alle norme contenute in detto allegato. Poiché lo Swaziland ha ancora bisogno di tempo per prepararsi al rispetto delle norme d’origine, è necessario concedere una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(2)

Poiché era previsto che l’accordo interinale di partenariato economico con gli Stati della regione SADC aderenti all’APE sarebbe entrato in vigore o sarebbe stato provvisoriamente applicato prima del 31 dicembre 2008, la decisione 2008/820/CE era applicabile fino a tale data.

(3)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine stabilite nell’allegato II di detto regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato SADC-UE, la cui entrata in vigore o applicazione provvisoria è ora prevista per il 2009.

(4)

È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate alla Comunità nonché una transizione armoniosa verso gli accordi interinali di partenariato economico. La decisione 2008/820/CE deve essere perciò prorogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/820/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/820/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»;

2)

all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con lo Swaziland, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»;

3)

l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 285 del 29.10.2008, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO

(tonnellate)

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantità

09.1698

5206 22

5206 42

5402 52

5402 62

Filati ad anima detti “core yarn”

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

1 300

Dall’1.1.2009 al 31.12.2009

1 300»