20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativa all’aiuto in forma di creazione di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità al quale il Lussemburgo ha dato esecuzione [C 43/02 (ex NN 75/01)]

[notificata con il numero C(2009) 230]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/476/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 2 luglio 2001, registrata il 16 luglio 2001 con il numero N 475/01, il Lussemburgo ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la creazione di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità. Alla misura notificata era stata tuttavia data esecuzione fin dal 1o gennaio 2001. La Commissione ha quindi ritenuto che non potesse essere considerata come un progetto d’aiuto ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e il 30 luglio 2001 l’ha iscritta nel registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 75/01.

(2)

Dopo uno scambio di lettere con le autorità lussemburghesi, con lettera del 5 giugno 2002 la Commissione ha informato il Lussemburgo della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto. Ha inoltre invitato il Lussemburgo a presentare i suoi commenti e a fornire qualsiasi informazione utile per l’esame della misura in oggetto entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della lettera.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(4)

Con lettera del 22 luglio 2002, registrata il 26 luglio 2002, il Lussemburgo ha chiesto una proroga del termine per trasmettere i propri commenti, proroga che la Commissione, con lettera del 30 luglio 2002, ha concesso e fissato al 5 settembre 2002.

(5)

Con fax del 4 dicembre 2002, registrato lo stesso giorno, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sulla misura di cui trattasi. Con lettera del 18 febbraio 2003, la Commissione ha trasmesso la lettera dei Paesi Bassi al Lussemburgo, invitandolo a farle pervenire i propri commenti entro un mese. Dopo aver inviato un sollecito il 16 maggio 2003, la Commissione ha ricevuto dal Lussemburgo, con fax del 28 maggio 2003, registrata lo stesso giorno, una domanda di proroga del termine di risposta.

(6)

Con lettera del 4 giugno 2003, registrata il 5 giugno 2003, il Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione i propri commenti sia sulla lettera della Commissione del 5 giugno 2002 che sulle osservazioni dei Paesi Bassi. Il Lussemburgo ha inoltre trasmesso elementi complementari con lettera del 3 maggio 2004, registrata il 13 maggio 2004.

(7)

Il 25 gennaio 2005 si è tenuta una riunione di lavoro fra il Lussemburgo e la Commissione.

(8)

Con lettera del 31 marzo 2005, la Commissione ha inviato una domanda di informazioni al Lussemburgo, e ha ricevuto una risposta da questo con lettere del 20 aprile e del 20 maggio 2005, registrate rispettivamente il 27 aprile e il 1o giugno 2005.

(9)

Con lettera del 22 giugno 2005, la Commissione ha inviato una domanda di informazioni complementari al Lussemburgo, il quale, con lettera del 22 novembre 2005, registrata il 23 novembre 2005, ha chiesto una proroga del termine per la risposta. La Commissione, con lettera del 5 dicembre 2005, ha fissato tale scadenza al 31 gennaio 2006. Con lettere del 31 gennaio 2006, registrate il 3 febbraio 2006, il Lussemburgo ha fatto pervenire alla Commissione la sua risposta.

(10)

Con lettera del 27 marzo 2006, la Commissione ha inviato al Lussemburgo un’altra domanda di informazioni complementari, ed ha ricevuto risposta con lettera dell’11 aprile 2006, registrata il 18 aprile 2006.

(11)

Il 12 dicembre 2006 si è tenuta un’altra riunione di lavoro fra il Lussemburgo e la Commissione.

(12)

Con lettera del 21 novembre 2007, la Commissione ha inviato ancora una domanda di informazioni complementari al Lussemburgo, il quale, con lettera del 6 dicembre 2007, registrata il 10 dicembre 2007, ha chiesto una proroga del termine per la risposta. La Commissione ha concesso tale proroga e, con lettera del 14 dicembre 2007, ha fissato la scadenza al 17 gennaio 2008. Ha ricevuto risposta dal Lussemburgo con lettera del 28 gennaio 2008, registrata il 30 gennaio 2008.

(13)

Il 27 febbraio 2008 ha avuto luogo un’altra riunione di lavoro fra il Lussemburgo e la Commissione.

(14)

La Commissione ha ricevuto dal Lussemburgo complementi di informazione con lettera del 19 giugno 2008, registrata il 20 giugno 2008, e con lettera registrata il 12 settembre 2008.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il quadro legislativo del meccanismo di compensazione

2.1.1.   Il Regolamento granducale (di seguito: «RGD») del 30 maggio 1994 e il processo di liberalizzazione del mercato dell’elettricità

(15)

Il RGD del 30 maggio 1994 (3) relativo alla produzione di energia elettrica basata su energie rinnovabili o cogenerazione (di seguito «elettricità verde») impone un obbligo d’acquisto di tale elettricità verde a Cegedel, all’epoca l’unico concessionario generale della rete elettrica in Lussemburgo. Il regime riguarda la produzione di elettricità a partire dall’energia idroelettrica, eolica, fotovoltaica, dal biogas e dalla biomassa, e la produzione di elettricità per cogenerazione.

(16)

L’articolo 1 del RGD del 1994 stabilisce che «le quantità di elettricità disponibili provenienti dall’autoproduzione basata sulle energie rinnovabili oppure sulla cogenerazione sono, su richiesta dell’autoproduttore, acquistate dallo Stato granducale per conto della rete pubblica». Il RGD del 1994 fissa inoltre il prezzo di questa elettricità verde a un livello superiore a quello dell’elettricità prodotta in maniera convenzionale. I prezzi d’acquisto dell’elettricità verde sono stati riaggiustati nel corso del tempo, in particolare col RGD del 14 ottobre 2005 (4). I prezzi in vigore al 1o gennaio 2008 sono stati fissati col RGD dell’8 febbraio 2008 (5) relativo alla produzione d’elettricità basata sulle fonti d’energia rinnovabili.

(17)

Il Lussemburgo ha stimato che, nel 2000, l’obbligo di acquisto derivante dal RGD del 1994 riguardava una produzione di 112 GWh (6), e che queste quantità erano acquistate a un prezzo medio circa tre volte superiore al prezzo derivante dai contratti di fornitura a lungo termine conclusi da Cegedel. Secondo le autorità lussemburghesi, ne risultava un costo supplementare di 275 milioni di LUF, cioè 6,8 milioni di EUR.

(18)

Dopo l’apertura del settore dell’elettricità alla concorrenza, con la legge del 24 luglio 2000 (7), l’obbligo di acquisto è stato esteso a tutti i distributori attivi in Lussemburgo. Questi, nel 2001, erano tredici, di cui il principale, Cegedel, e il secondo, Sotel, rifornivano i siti siderurgici del sud del paese, e dei distributori locali. Tuttavia, di fatto, solo Cegedel acquistava il grosso dell’elettricità verde prodotta in Lussemburgo.

2.1.2.   Il RGD del 22 maggio 2001

(19)

Per ripartire equamente fra i distributori gli oneri legati all’obbligo d’acquisto dell’elettricità verde, il Lussemburgo ha deciso di introdurre un meccanismo di compensazione con il RGD del 22 maggio 2001 (8) relativo all’introduzione di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità. Di fatto, il fondo di compensazione è stato operativo dal 1o gennaio 2001.

(20)

L’articolo 21 del RGD del 22 maggio 2001 prevede che ogni distributore sia autorizzato a percepire dai suoi clienti finali un contributo destinato al fondo di compensazione. Il contributo è proporzionale al consumo d’elettricità del cliente finale. Il meccanismo del fondo di compensazione permette di suddividere gli oneri connessi all’obbligo d’acquisto di elettricità verde sull’insieme dei clienti del distributore. L’ammontare dei contributi è fissato ogni anno dallo Stato in modo che i proventi del fondo non superino il costo supplementare connesso all’acquisto di elettricità verde. L’articolo 13 del RGD del 22 maggio 2001 prevede che i grandi consumatori di elettricità (9) siano esentati dal pagamento di tale contributo fino al 31 dicembre 2005 (10). Secondo le autorità lussemburghesi, tale esenzione riguarda circa una cinquantina di grandi consumatori, in particolare nell’industria chimica e nella siderurgia.

(21)

L’articolo 23 del RGD del 22 maggio 2001 fissa il contributo per tutti i clienti non esentati a 2,73 EUR/MWh per l’anno 2001.

2.1.3.   Il RGD del 9 dicembre 2005

(22)

In seguito alle discussioni bilaterali svolte con la Commissione, il RGD del 9 dicembre 2005 (11), entrato in vigore il 1o gennaio 2006, ha modificato il RGD del 22 maggio 2001, sopprimendo in particolare l’esenzione dal contributo per i grandi consumatori di elettricità e sostituendola con tre categorie di clienti, corrispondenti a tre livelli diversi di contributi (12):

categoria A, che comprende i clienti i cui contatori registrano un consumo annuo d’elettricità inferiore o uguale a 25 MWh. Per l’anno 2007, i contributi che tali consumatori della categoria A dovevano versare erano pari a 7,00 EUR/MWh,

categoria B, che comprende i clienti i cui contatori registrano un consumo annuo di elettricità superiore a 25 MWh (eccezion fatta per i contatori che rientrano nella categoria C). Per l’anno 2007, i contributi che tali consumatori della categoria A dovevano versare erano pari a 2,70 EUR/MWh,

categoria C, che include clienti della categoria B che, inoltre, «devono impegnarsi a realizzare un sostanziale miglioramento della loro efficienza energetica globale con un accordo da concludersi fra il governo e l’impresa interessata […] L’accordo da stipulare includerà una clausola sanzionatoria in caso di inosservanza degli impegni»  (13). Gli accordi prendono fine al 31 gennaio 2008. Per l’anno 2007, i contributi che tali consumatori della categoria C dovevano versare erano pari a 0,75 EUR/MWh.

2.1.4.   Disposizioni applicabili al 1o gennaio 2009

(23)

Le autorità lussemburghesi si sono impegnate a sostituire il RGD del 9 dicembre 2005 con un nuovo RGD, ancora non pubblicato, con entrata in vigore prevista al 1o gennaio 2009. Le autorità lussemburghesi affermano che il nuovo RGD prevede che i distributori possano percepire dai loro clienti finali un contributo agli oneri derivanti dall’elettricità verde. Il livello di tale contributo non è più, pertanto, fissato dalle autorità pubbliche ma è lasciato al giudizio dei distributori.

2.2.   Funzionamento del meccanismo di compensazione

(24)

In pratica, gli RGD del 22 maggio 2001 e del 9 dicembre 2005 prevedono che il principale distributore del Lussemburgo, Cegedel, i cui capitali sono per la maggior parte privati, debba acquistare tutta l’elettricità verde prodotta in Lussemburgo al prezzo fissato dallo Stato. Esso realizza tali acquisti a suo nome o a nome degli altri distributori che hanno concluso contratti di fornitura con produttori di elettricità verde. Vende in seguito l’elettricità verde ai suoi concorrenti in funzione delle loro rispettive quote sul mercato lussemburghese, e a un prezzo di vendita fissato dallo Stato in base al prezzo di mercato dell’elettricità praticato l’anno precedente. Gli oneri supplementari generati dall’elettricità verde corrispondono alla differenza fra il prezzo d’acquisto ai produttori di elettricità verde (feed-in tariff) e il prezzo di vendita agli altri distributori, che sono fissati dallo Stato. Tutti i distributori rendono conto ogni mese dei loro acquisti di elettricità verde al regolatore lussemburghese per l’energia, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (di seguito «ILR»). Alla fine dell’anno, il regolatore effettua la compensazione fra distributori: se la quota d’elettricità verde prodotta in Lussemburgo e acquistata da un distributore è superiore alla sua quota sul mercato dell’elettricità, questo riceve una compensazione dal fondo; se invece la sua quota d’elettricità verde acquistata è inferiore alla sua quota di mercato nazionale, deve versare un contributo corrispondente al fondo. Lo scopo del fondo di compensazione è quindi quello di garantire che ogni distributore attivo in Lussemburgo acquisti una quota di elettricità verde prodotta in Lussenburgo che sia identica alla sua quota di mercato nazionale.

(25)

Lo schema di seguito descrive il funzionamento del fondo di compensazione in vigore fino al 31 dicembre 2008.

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3.   MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(26)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha giudicato che il meccanismo di compensazione sembrasse costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (14).

(27)

La misura procura un vantaggio ai produttori d’elettricità verde, che beneficiano in definitiva del prodotto del fondo di compensazione. Inoltre, l’esenzione dalla compensazione applicabile fino al 31 dicembre 2005 favorisce le imprese che sono grandi consumatori d’elettricità rispetto alle altre imprese che devono contribuire al fondo di compensazione. I distributori, invece, non beneficiano di alcun vantaggio poiché svolgono soltanto un ruolo intermedio nella raccolta dei contributi apportati dai clienti finali e versati alla fine ai produttori d’elettricità verde.

(28)

Questo vantaggio è fornito per mezzo di risorse statali, non per l’introduzione dell’obbligo di acquisto d’elettricità verde ma per la creazione del fondo di compensazione. Tale fondo, in effetti, è stato stabilito dallo Stato, è alimentato da un sistema di contributi obbligatori e le somme che vi sono versate sono controllate dallo Stato.

(29)

La misura è selettiva poiché favorisce solo certe imprese o certe attività, in particolare i produttori d’elettricità verde rispetto agli altri produttori d’elettricità, e le imprese che sono grandi consumatori d’elettricità rispetto alle altre imprese consumatrici di elettricità.

(30)

Infine, la concessione di un vantaggio ai produttori di elettricità verde è tale da perturbare gli scambi intracomunitari di elettricità e da costituire una distorsione della concorrenza. Lo stesso vale per il vantaggio di cui godono le imprese che sono grandi consumatori di elettricità, e che sono attive in diversi settori economici.

(31)

La Commissione ha in seguito esaminato la compatibilità del meccanismo di compensazione con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 (di seguito: «disciplina del 2001») (15), ed ha espresso a riguardo i dubbi di seguito esposti.

(32)

In primo luogo, la Commissione ha giudicato che gli aiuti a favore dei produttori di elettricità verde non sembrassero soddisfare le seguenti disposizioni della disciplina del 2001:

il sistema non garantisce che gli aiuti siano limitati ai sovraccosti fra il prezzo di produzione e il prezzo di mercato dell’energia in questione; non limita gli aiuti al funzionamento alla durata necessaria per garantire l’ammortamento degli impianti, e non tiene neanche conto di eventuali aiuti agli investimenti ricevuti dai produttori per i loro impianti, come il premio ecologico in Lussemburgo (16) (punto E.3.3.1 della disciplina del 2001),

il sistema non prevede un meccanismo di mercato come quello dei certificati verdi (punto E.3.3.2 della disciplina del 2001),

gli aiuti al funzionamento non sono calcolati sulla base dei costi esterni evitati (punto E.3.3.3 della disciplina del 2001),

gli aiuti al funzionamento non sono limitati a 5 anni, non sono decrescenti e la loro intensità non è limitata al 50 % dei sovraccosti (punto E.3.3.4 della disciplina del 2001).

(33)

In secondo luogo, la Commissione ha giudicato che non sembrava soddisfare i criteri stabiliti dalla disciplina del 2001 neanche l’esenzione dal contributo concessa alle imprese che sono grandi consumatori di elettricità: le imprese beneficiarie dell’esenzione non si sono impegnate a conseguire obiettivi di tutela ambientale (17); non sono tenute a pagare una parte significativa dell’imposta (18) e, infine, le esenzioni non sono decrescenti ai sensi della disciplina del 2001 e la loro intensità non è limitata al 50 % (19).

(34)

La Commissione, infine, si è interrogata sulla compatibilità della misura con gli articoli 25 e 90 del trattato. In effetti, il meccanismo di compensazione non prevede esenzioni dal contributo per l’elettricità importata, né alcuna tassa sulle esportazioni. La misura, in definitiva, giova però solo ai produttori nazionali di elettricità verde. L’elettricità importata è quindi tassata senza beneficiare del sostegno accordato all’elettricità verde prodotta in Lussemburgo.

(35)

Il nuovo RGD menzionato al punto 23 (con entrata in vigore prevista al 1o gennaio 2009) modifica il meccanismo di compensazione in modo tale che questo non rientra più fra le ragioni che hanno condotto all’avvio del procedimento di indagine formale. Di conseguenza, la presente decisione esamina l’esistenza di aiuti di Stato e la compatibilità o meno del meccanismo di compensazione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato fino al 31 dicembre 2008.

4.   COMMENTI DEL LUSSEMBURGO SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

4.1.   Sulla descrizione della misura

(36)

In primo luogo, il Lussemburgo sottolinea che il RGD del 30 maggio 1994 prevedeva che solo Cegedel fosse tenuta ad acquistare l’elettricità verde prodotta in Lussemburgo. Successivamente, in seguito alla liberalizzazione, sono apparsi altri distributori concorrenti, che nel giugno 2003 erano 13, e che si sono visti, tutti, imporre l’obbligo di acquisto di elettricità verde. Tuttavia, di fatto, i sovraccosti gravavano sempre essenzialmente su un solo operatore, Cegedel. Il Lussemburgo fa quindi osservare che il fondo di compensazione favorisce in realtà un’equa concorrenza fra i distributori, poiché ripartisce fra di essi i sovraccosti legati all’obbligo di acquisto dell’elettricità verde.

(37)

In secondo luogo, Il Lussemburgo indica che la misura presenta un beneficio ambientale significativo e contribuisce a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale che il Lussemburgo si è impegnato a realizzare, conformemente alla politica comunitaria di lotta contro il cambiamento climatico: per il Lussemburgo, l’obiettivo è ridurre del 28 % le emissioni di CO2 rispetto al 1990. Le autorità lussemburghesi invitano pertanto la Commissione a misurare i potenziali effetti di distorsione della concorrenza o le potenziali conseguenze sugli scambi intracomunitari tenendo conto del beneficio ambientale della misura.

4.2.   Sull’esistenza di un aiuto di Stato

(38)

Il Lussemburgo ritiene che la creazione del fondo di compensazione non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(39)

In primo luogo, il Lussemburgo sostiene che il fondo non implica risorse statali, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia») del 13 marzo 2001, PreussenElektra (20). In effetti, prima dell’introduzione del fondo, i sovraccosti legati all’obbligo di acquisto dell’elettricità verde erano sostenuti dai soli clienti finali di una società privata, Cegedel. Dopo l’introduzione del fondo, i sovraccosti sono ripartiti fra tutti i clienti di tutti i distributori attivi in Lussemburgo, ma non implicano maggiormente risorse statali. A sostegno della sua argomentazione il Lussemburgo cita il punto 66 della sentenza PreussenElektra: «Una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l’energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili, a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall’altro, ripartisce l’onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte, non costituisce un aiuto statale ai sensi dell’articolo 92, n. 1, del trattato (divenuto l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato)».

(40)

In secondo luogo, il Lussemburgo osserva che il fondo di compensazione non crea alcun vantaggio per i produttori di elettricità verde nella misura in cui non vi è alcun legame contrattuale o finanziario fra il fondo e i produttori. Questi sono in effetti direttamente remunerati dai distributori quando acquistano elettricità verde, secondo le tariffe stabilite all’epoca dal RGD del 30 maggio 1994. Quanto al fondo, esso effettua compensazioni solo fra distributori.

(41)

Il fondo di compensazione non crea del resto alcun vantaggio neanche per le imprese che sono grandi consumatori di elettricità rispetto a quelle che contribuiscono al fondo stesso. In effetti, i beneficiari dell’esenzione, l’industria chimica e siderurgica, non hanno in Lussemburgo concorrenti che dovrebbero contribuire al fondo. Inoltre, il Lussemburgo ritiene che i beneficiari dell’esenzione non siano avvantaggiati rispetto ai concorrenti situati al di fuori del paese.

(42)

Il Lussemburgo ritiene infine che l’effetto di distorsione della concorrenza e le conseguenze sugli scambi intracomunitari siano solo teorici. In particolare, non è accertato che le esenzioni di cui beneficia l’industria pesante incidano sul commercio fra gli Stati membri.

4.3.   Sulla violazione degli articoli 25 e 90 del trattato

(43)

Il Lussemburgo ritiene che il meccanismo di compensazione non violi gli articoli 25 e 90 del trattato. In effetti, secondo il Lussemburgo, il sistema non tratta in modo diverso l’elettricità prodotta nel paese e l’elettricità importata. Inoltre, l’elettricità verde prodotta in applicazione del RGD del 30 maggio 1994 non è esportata. Così, un produttore situato in un altro Stato membro ma che conta clienti in Lussemburgo è trattato in modo identico a un produttore situato in Lussemburgo e che vende sul mercato nazionale. La conclusione è la stessa se i clienti di questi due produttori sono situati in un altro Stato membro.

4.4.   Sulla compatibilità con il trattato di un potenziale aiuto di Stato

(44)

Pur contestando il fatto che l’esenzione dal contributo per le imprese che sono grandi consumatori di elettricità costituisca un aiuto di Stato, le autorità lussemburghesi sottolineano che tale misura potrebbe essere giudicata compatibile con la disciplina del 2001.

(45)

In primo luogo, il Lussemburgo osserva che l’esenzione è in effetti concessa in base a un accordo volontario che comprende obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica per le industrie firmatarie. L’accordo volontario è stato concluso fra il Lussemburgo e la Federazione nazionale delle industrie (FEDIL) nel marzo 1996, ed è stato rinnovato nell’aprile 2001.

(46)

In secondo luogo, il Lussemburgo ammette che l’accordo non prevede sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti, ma si impegna a includere un tale meccanismo ai fini della conformità con il punto 51, paragrafo 1, lettera a) della disciplina del 2001.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(47)

Solo i Paesi Bassi hanno formulato osservazioni in seguito all’avvio del procedimento di indagine formale relativo al meccanismo di compensazione del Lussemburgo.

(48)

I Paesi Bassi ricordano che l’aiuto ai produttori nazionali di elettricità verde è autorizzato purché non superi il sovraccosto non remunerativo della produzione di questa elettricità. Le autorità olandesi si dichiarano favorevoli alla compensazione integrale di tale sovraccosto non remunerativo, per sviluppare la produzione di elettricità verde. Tale sostegno è in effetti necessario per permettere agli Stati membri di conseguire gli obiettivi di tutela ambientale che si sono impegnati a raggiungere ratificando il protocollo di Kyoto (21).

(49)

I Paesi Bassi sottolineano inoltre che ad ogni Stato membro deve essere lasciato un margine di manovra che consenta di conseguire gli obiettivi ambientali del protocollo di Kyoto. Suggeriscono pertanto alla Commissione un approccio caso per caso delle misure di sostegno all’elettricità verde prese da ciascuno Stato membro.

(50)

In conclusione, i Paesi Bassi invitano la Commissione a esaminare positivamente la misura prevista dal Lussemburgo, tenuto conto dell’attuale necessità di sviluppare maggiormente la produzione di elettricità verde.

6.   COMMENTI DEL LUSSEMBURGO SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(51)

Il Lussemburgo non ha commentato le osservazioni formulate dai Paesi Bassi.

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(52)

Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto che il meccanismo di compensazione sembrasse costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato (22). Le due categorie di beneficiari di tale aiuto di Stato erano i produttori di elettricità verde e le imprese grandi consumatori di elettricità, per l’esenzione dal contributo al fondo di compensazione.

(53)

In decisioni precedenti, la Commissione ha anche ritenuto che regimi di feed-in tariffs, finanziati in modo simile al presente caso, costituissero aiuti di Stato. Questo è avvenuto, ad esempio, per le decisioni riguardanti il caso N 504/2000 (23) (Regno Unito), i casi congiunti N 707/02 e N 708/02 (24), prorogati dalla misura N 543/05 (25) poi dalla misura N 478/07 (26) (Paesi Bassi), i casi NN 162/03 e N 317/06 (27) (Austria) e il caso C 7/05 (Slovenia) (28).

(54)

Occorre di seguito esaminare se il meccanismo di compensazione costituisce un aiuto di Stato nel corso del periodo analizzato, cioè fino al 31 dicembre 2008.

7.1.1.   Determinazione della presenza di risorse statali

(55)

Secondo la giurisprudenza, per essere qualificata come aiuto di Stato, una misura deve, in primo luogo, essere concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, in secondo luogo, essere imputabile allo Stato (29).

(56)

Per quanto riguarda l’esistenza di risorse statali, la Corte di giustizia ha ammesso che le risorse finanziarie di una misura non devono necessariamente costituire degli attivi permanenti del settore pubblico per essere risorse statali; in effetti, il fatto che tali risorse restino costantemente sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente per qualificarle come risorse statali (30). Analogamente, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (31), non si può parlare di risorse statali se le autorità pubbliche in nessun momento detengono o acquisiscono il controllo sui fondi che finanziano il vantaggio economico controverso. Occorre quindi determinare se lo Stato esercita un controllo diretto o indiretto sulle risorse in questione, nonostante il fatto che tali fondi non provengano direttamente dal bilancio dello Stato. Nella causa PreussenElektra, le feed-in tariffs erano finanziate direttamente da fornitori privati di elettricità, che dovevano acquistare l’energia elettrica a produttori di elettricità verde a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell’elettricità. Nel presente caso, dal gennaio 2001 al dicembre 2008, lo Stato ha imposto contributi obbligatori ai consumatori, che erano trasferiti ai produttori di elettricità verde tramite i distributori. Inoltre, il fondo di compensazione, istituito dallo Stato lussemburghese, regola la compensazione fra distributori. Nella sentenza Stardust Marine (32), la Corte di giustizia ha stabilito che risorse che passano sotto il controllo dello Stato a un certo momento sono sempre risorse statali. La Commissione ritiene quindi che l’aiuto sia concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali.

(57)

Per quanto riguarda l’imputabilità, l’ILR calcola e distribuisce l’aiuto a ciascun beneficiario secondo una formula stabilita dalla legge; Lo Stato esercita così un controllo tramite la legislazione, non solo sugli importi distribuiti ed i beneficiari, ma anche sulla concessione dell’aiuto. La Commissione ritiene quindi che l’aiuto sia imputabile allo Stato.

7.1.2.   Selettività

(58)

Il meccanismo di compensazione riguarda solo certi produttori di elettricità, nella fattispecie i produttori di elettricità verde in Lussemburgo.

(59)

Analogamente, il meccanismo prevede un’esenzione dal contributo o, dal 1o gennaio 2006, un contributo ridotto per una sola categoria di consumatori, i grandi consumatori di elettricità (33).

7.1.3.   Esistenza di un vantaggio

(60)

Il contributo obbligatorio imposto dal meccanismo di compensazione apporta manifestamente un vantaggio ai produttori di elettricità verde, poiché lo scopo stesso del sistema è permettere a tali produttori di vendere la loro elettricità a un prezzo superiore al prezzo di mercato.

(61)

Le imprese che sono grandi consumatori di elettricità beneficiano chiaramente di un vantaggio grazie all’esenzione dal contributo al meccanismo di compensazione, o a decorrere dal 1o gennaio 2006, grazie alla riduzione di tale contributo.

7.1.4.   Distorsione della concorrenza e conseguenze sugli scambi intracomunitari

(62)

La misura incide sugli operatori economici attivi nei settori aperti alla concorrenza, che si tratti della produzione di energia elettrica o dei settori in cui operano le imprese che sono grandi consumatori di elettricità (in particolare industria chimica e siderurgica), e che commerciano con gli altri Stati membri.

(63)

Pertanto, l’aiuto è tale da creare distorsioni della concorrenza e da incidere sugli scambi intracomunitari.

7.1.5.   Conclusione sull’esistenza di un aiuto di Stato

(64)

Sulla base degli elementi di cui sopra la Commissione ritiene che la versione del meccanismo di compensazione in vigore fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008 costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

7.2.   Esame della compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato

(65)

Per le ragioni esposte ai punti 32, 33 e 34, la Commissione ha deciso di avviare, nel presente caso, un procedimento d’indagine formale, dubitando della compatibilità della misura col mercato comune, compatibilità che implica anche la conformità con gli articoli 25 e 90 del trattato.

(66)

Dato che l’aiuto costituito dal meccanismo di compensazione persegue un obiettivo di tutela ambientale, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008 sono state successivamente d’applicazione due discipline, poiché quella del 2001 è stata sostituita dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (34) (di seguito «disciplina del 2008»). Poiché l’aiuto in questione è registrato come aiuto non notificato, occorre, conformemente al punto 205 della disciplina del 2008, esaminarne la compatibilità alla luce delle norme applicabili al momento della sua concessione.

(67)

Occorre quindi esaminare in primo luogo la compatibilità della misura con le discipline del 2001 e del 2008 e, in secondo luogo, la sua conformità agli articoli 25 e 90 del trattato.

7.3.   Compatibilità dell’aiuto con le discipline del 2001 e del 2008

(68)

La Commissione esamina la compatibilità dell’aiuto per due tipi di beneficiari nel corso del periodo che va dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2008: da un lato i produttori di elettricità verde, che beneficiano indirettamente del contributo al fondo di compensazione, e, dall’altro, le imprese che sono grandi consumatori di elettricità, che hanno beneficiato dell’esenzione dal contributo al fondo di compensazione e poi, dal 1o gennaio 2006, di una sua riduzione.

7.3.1.   Compatibilità dell’aiuto per i produttori di elettricità verde in Lussemburgo

(69)

L’aiuto concesso ai produttori di elettricità verde tramite il contributo obbligatorio incluso nel meccanismo di compensazione riguarda determinate fonti di energia rinnovabile (energia idroelettrica, solare, eolica, energia derivata da biomassa e da biogas) e la cogenerazione, contemplate dalle discipline del 2001 e del 2008 (35).

(70)

Le autorità lussemburghesi hanno presentato alla Commissione due relazioni realizzate dall’istituto di ricerca […] (*1) (36), in cui si analizzano i livelli di compensazione concessi ai produttori di elettricità verde in Lussemburgo. La prima relazione riguarda il periodo che va fino alla fine del 2005 (37), e la seconda (38) abbraccia il periodo dal 2006 al 2008.

(71)

I calcoli sono realizzati per tutte le fonti rinnovabili di energia ammissibili al meccanismo di compensazione (39), e riguardano anche la cogenerazione. Oltre che delle feed-in tariffs, essi tengono conto anche degli altri regimi di sostegno, aiuti al funzionamento (in particolare il premio ecologico (40) o aiuti all’investimento. I calcoli confrontano il costo della produzione di elettricità verde e il prezzo di mercato di tale elettricità. Le relazioni concludono che, nel periodo esaminato, non vi è alcuna sovracompensazione per le fonti d’energia rinnovabili e per la cogenerazione.

(72)

In base a tali elementi, la Commissione ritiene che l’aiuto sia limitato alla differenza fra il costo di produzione dell’elettricità verde e il prezzo di mercato dell’elettricità.

(73)

Per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 1o aprile 2008, la Commissione ritiene quindi che l’aiuto concesso ai produttori di elettricità verde sia conforme alla disciplina del 2001, che era applicabile in quel periodo, e in particolare ai punti da 58 a 60 riguardanti gli aiuti al funzionamento, e che esso sia quindi compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(74)

Per il periodo compreso fra il 2 aprile 2008 e il 31 dicembre 2008, la Commissione ritiene che l’aiuto concesso ai produttori di elettricità verde sia conforme alla disciplina del 2008, che era applicabile in quel periodo, e in particolare ai punti 109 e 119 riguardanti gli aiuti al funzionamento per le energie rinnovabili e la cogenerazione (41), e che esso sia quindi compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

7.3.2.   Compatibilità dell’aiuto per le imprese che sono grandi consumatori di elettricità

(75)

Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione esprimeva dubbi quanto alla compatibilità dell’esenzione dal contributo di cui hanno beneficiato fino al 31 dicembre 2005 le imprese che sono grandi consumatori di elettricità. Tali imprese hanno contribuito al fondo di compensazione dal 1o gennaio 2006, beneficiando però di un tasso ridotto.

(76)

Per quanto riguarda la determinazione delle norme applicabili alla valutazione della compatibilità dell’aiuto, va osservato che il contributo per l’anno 2008 è stato calcolato in base a dati del 2007, e che la decisione di concedere l’aiuto è stata presa prima del 2 aprile 2008, data d’applicazione della disciplina del 2008. Di conseguenza, per l’insieme del periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008, la compatibilità dell’aiuto concesso ai grandi consumatori di elettricità deve essere valutata alla luce della disciplina del 2001.

(77)

Le autorità lussemburghesi hanno in primo luogo precisato che tutti i grandi consumatori d’elettricità beneficiari dell’esenzione si erano impegnati a migliorare la loro efficienza energetica con accordi volontari conclusi con lo Stato nel 1996, poi nel 2002, per coprire il periodo compreso fra il 2000 e il 2006. Inoltre, il Lussemburgo ha modificato tali accordi il 13 aprile 2005 su richiesta della Commissione.

(78)

Le principali modifiche, entrate in vigore con il RGD del 9 dicembre 2005, includono un obiettivo quantificato di miglioramento dell’efficienza energetica per le imprese firmatarie: il miglioramento deve essere del 15 % nel 2005 rispetto all’efficienza energetica del 1990. Inoltre, sono previste sanzioni in caso di inosservanza degli impegni:

le imprese che non hanno rispettato gli impegni assunti devono acquistare una certa quantità di elettricità verde sul mercato, o produrla per il loro proprio consumo (42),

le imprese che non rispettano l’impegno di fare attestare il miglioramento della loro efficienza energetica da dei certificatori all’inizio e alla fine del periodo devono acquistare o produrre esse stesse delle quantità di elettricità verde che rappresentino l’1 % del loro consumo.

(79)

Inoltre, l’esenzione dal contributo è stata introdotta contemporaneamente al fondo di compensazione, il 1o gennaio 2001.

(80)

In base agli elementi presentati ai punti 77, 78 e 79, la Commissione ritiene che l’esenzione dal contributo al fondo di compensazione, e poi, dal 1o gennaio 2006, la sua riduzione, concesse alle imprese che sono grandi consumatori di elettricità, aventi come contropartita la conclusione di accordi volontari, siano conformi al punto 51, paragrafo 1, lettera a) della disciplina del 2001. La misura è pertanto compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dal dicembre 2005.

(81)

Per il periodo dal gennaio 2001 al dicembre 2005, la Commissione osserva che l’esenzione dal contributo ha anche come contropartita impegni di miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese che sono grandi consumatori d’elettricità. Tali accordi, conclusi nel 1996, sono stati rinnovati nel 2002 per il periodo compreso fra il 2000 e il 2006. Inoltre, se le imprese non hanno migliorato l’efficienza energetica nel 2005 del 15 % rispetto al 1990, si applicano le sanzioni introdotte nel 2005. La Commissione ritiene quindi che l’obiettivo ambientale quantificato e le sanzioni si applichino al comportamento dei beneficiari dell’esenzione fra il 2001 e il 2005, e di conseguenza giudica che l’esenzione dal contributo per le imprese grandi consumatori d’elettricità fra il gennaio 2001 e il dicembre 2005 sia conforme al punto 51, paragrafo 1, lettera a) della disciplina del 2001, e che sia quindi compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

7.4.   Conformità dell’aiuto con gli articoli 25 e 90 del trattato

(82)

Per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, i sovraccosti legati all’obbligo di acquisto di elettricità verde sono in definitiva sostenuti dai consumatori in base ai loro consumi. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, confermata recentemente dalla sentenza Essent (43), un tale contributo obbligatorio imposto ai consumatori finali costituisce un tributo parafiscale, e la conformità del suo meccanismo di finanziamento col trattato deve essere esaminata dalla Commissione (44). La Commissione ha inoltre adottato un approccio simile nelle decisioni citate al punto 53.

(83)

Per quanto riguarda il rischio di discriminazione dell’elettricità verde importata rispetto all’elettricità verde prodotta in Lussemburgo, che sola beneficia degli introiti provenienti dai contributi, le autorità lussemburghesi si sono impegnate, con una lettera ministeriale, a creare una procedura di rimborso dei contributi al fondo per l’elettricità verde importata fino al 31 dicembre 2008. Per beneficiarne, i consumatori devono provare di aver acquistato elettricità verde importata.

(84)

[…]

(85)

[…] (45)

(86)

[…]

(87)

Inoltre, in base a questi elementi, il sistema esistente in Lussemburgo appare molto simile alle procedure di rimborso introdotte in Austria, e dichiarate compatibili dalla Commissione (46).

8.   CONCLUSIONI

(88)

La Commissione constata che il Lussemburgo ha dato illegalmente esecuzione alla misura di creazione di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(89)

Tuttavia, alla luce degli elementi sopra esposti, la Commissione conclude che per il periodo compreso fra gennaio 2001 e dicembre 2008, l’aiuto concesso ai produttori di elettricità verde in Lussemburgo così come l’esenzione dal contributo, e poi la sua riduzione a partire dal 1o gennaio 2006, per le imprese grandi consumatori di elettricità, costituiscono aiuti compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, come indicano le discipline del 2001 e del 2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La creazione e la gestione, fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008, da parte del Lussemburgo, di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato a favore, da un lato, dei produttori di elettricità verde in Lussemburgo e, dall’altro, delle imprese che sono grandi consumatori di elettricità.

Tale aiuto è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Articolo 2

La presente decisione è valida subordinatamente alla modifica del meccanismo di compensazione che il Lussemburgo si è impegnato a introdurre nella sua legislazione.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 255 del 23.10.2002, pag. 15.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)   Mémorial A n. 62 del 12.7.1994, pag. 1140.

(4)  RGD del 14 ottobre 2005 1) relativo alla fornitura di energia elettrica basata sulle energie rinnovabili e 2) che modifica il RGD del 30 maggio 1994 relativo alla produzione di energia elettrica basata su energie rinnovabili o cogenerazione, cosi come il RGD del 22 maggio 2001 relativo all’introduzione di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità, Memorial A, n. 181 del 14.11.2005, pag. 2948.

(5)   Mémorial A n. 16 del 12.2.2008, pag. 260.

(6)  Secondo il Lussemburgo, il consumo totale di elettricità nel paese, nel 2000, era di 5 650 GWh.

(7)   Mémorial A n. 79 del 21.8.2000, pag. 1896.

(8)   Mémorial A n. 70 del 19.6.2001, pag. 1407.

(9)  Cioè le imprese collegate alla rete elettrica a una tensione superiore a 65 kV.

(10)  L’articolo 14 del RGD del 22 maggio 2001 prevede che il numero dei beneficiari dell’esenzione potrebbe tuttavia essere ridotto prima del 1o gennaio 2006 se il contributo dei clienti soggetti al fondo di compensazione dovesse aumentare di più del 50 % durante gli esercizi 2002 e 2003.

(11)   Mémorial A n. 203 del 16.12.2005, pag. 3256.

(12)  Articolo 1 del RGD del 9 dicembre 2005 che modifica l’articolo 21 del RGD del 22 maggio 2001.

(13)  RGD del 9 dicembre 2005, articolo 1.

(14)  Cfr. i punti da 14 a 19 della decisione d’avvio del procedimento d’indagine formale (GU C 255 del 23.10.2002, pag. 15).

(15)   GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(16)  Decisione della Commissione del 17 ottobre 2001 relativa al caso N 842/2000 (GU C 5 dell’8.1.2002, pag. 5).

(17)  Cfr. il punto 51, paragrafo 1, lettera a).

(18)  Cfr. il punto 51, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino.

(19)  Cfr. il punto 46.

(20)  Causa C-379/98, Racc. 2001, pag. I-2099.

(21)  Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’ 11 dicembre 1997.

(22)  Cfr. i punti da 14 a 19 della decisione d’avvio del procedimento d’indagine formale.

(23)   GU C 30 del 2.2.2002, pag. 15.

(24)   GU C 148 del 25.6.2003, pag. 12.

(25)   GU C 221 del 14.9.2006, pag. 8.

(26)   GU C 39 del 13.2.2008, pag. 3.

(27)  I casi sono stati divisi in una parte A (energie rinnovabili) e una parte B (cogenerazione) (GU C 221 del 14.9.2006, pag. 8).

(28)   GU L 219 del 24.8.2007, pag. 9.

(29)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C-482/99, Racc. 2002 pag. I-4397), punto 24.

(30)  Cfr. la sentenza della Corte del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, (C-83/98, Racc. 2000 pag. I-3271), punto 50, e la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione (T-358/94, Racc. 1996, pag. II-2109), punto 67.

(31)  Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa C-482/99 Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397, punti da 38 a 42, e la sentenza del 13 marzo 2001, citata alla nota n. 20, punti da 59 a 61.

(32)  Cfr. la sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, (C-482/99, Racc.2002, pag. I-4397), punto 37.

(33)  Cfr. il punto 22.

(34)   GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(35)  Cfr. i punti 70(5) e 70(10) della disciplina del 2008.

(*1)  Segreto d’affari

(36)  […].

(37)  […].

(38)  […].

(39)  Si tratta dell’energia idroelettrica, solare, eolica, dell’energia derivata dalla biomassa e dell’energia derivata dal biogas.

(40)  Decisione della Commissione del 17 ottobre 2001 relativa al caso N 842/2000.

(41)  Le autorità lussemburghesi hanno anche precisato che i sistemi di cogenerazione dovrebbero rispettare i criteri di alto rendimento di cui al punto 70(11) della disciplina del 2008.

(42)  Tale quantità deve rispecchiare la diversità delle energie verdi sostenute dal fondo di compensazione ed è determinata sulla base dei tre fattori seguenti, come previsto dalla modifica del 13 aprile 2005: «1. il consumo d’elettricità dell’impresa nel periodo in cui ha beneficiato dell’esenzione 2. il tasso di copertura del consumo nazionale di elettricità con la produzione di elettricità sostenuta dal fondo di compensazione 3. la percentuale di scostamento fra il tasso di miglioramento dell’efficacia energetica dell’impresa e il tasso generale (di miglioramento dell’efficacia energetica)». La percentuale di scostamento non può superare il 100 %. L’obiettivo del 15 % di miglioramento dell’efficacia energetica è adattato proporzionalmente nel caso delle imprese che hanno cominciato le loro attività dopo il 1990.

(43)  Sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Essent (C-206/06), non ancora pubblicata in raccolta.

(44)  Cfr. per esempio la sentenza della Corte del 21 ottobre 2003, Belgio/Eugene van Calster, Felix Cleeren e Openbaar Slachthuis NV (C-261/01 e C-262/01, Racc. 2003, pag. I-12249).

(45)  […]

(46)  Decisione della Commissione del 4 luglio 2006 relativa ai casi NN 162/2003 e N 317/2006 (cfr. nota n. 27).