16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del fluopyram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 4437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 30 giugno 2008 Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità della Germania un fascicolo relativo alla sostanza attiva fluopyram, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità della Germania hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, il fascicolo per la sostanza attiva in questione sembra soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE circa i dati e le informazioni da trasmettere. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche le prescrizioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE circa i dati e le informazioni da trasmettere per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato successivamente trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione viene formalmente confermato a livello comunitario che il fascicolo presentato soddisfa in linea di massima le prescrizioni di cui all’allegato II circa i dati e le informazioni da trasmettere e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, le prescrizioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere al richiedente di trasmettere dati o informazioni supplementari al fine di chiarire alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri al fine di ottenere l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I di detta direttiva, soddisfa in linea di massima le prescrizioni di cui all’allegato II di tale direttiva circa i dati e le informazioni da trasmettere.

Il fascicolo soddisfa anche le prescrizioni di cui all’allegato III della direttiva circa i dati e le informazioni da trasmettere riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e trasmettono alla Commissione quanto prima, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame unitamente a una raccomandazione sull’iscrizione o sulla non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva di cui all’articolo 1, precisando le eventuali condizioni per tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA INTERESSATA DALLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

Fluopyram

Numero CIPAC: 807

Bayer CropScience AG

30 giugno 2008

DE