16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

relativa a una posizione comunitaria in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-Albania recante adozione del suo regolamento interno compreso quello del comitato di stabilizzazione e di associazione

(2009/463/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 116 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (2) (in seguito denominato «l'accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

(2)

A norma dell’articolo 117, paragrafo 2 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell’articolo 120, paragrafo 1 dell’accordo, nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.

(4)

A norma dell’articolo 120, paragrafi 2 e 3 dell’accordo, nel suo regolamento interno il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare taluni suoi poteri,

DECIDONO:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, relativamente al regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione e alla delega dei suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio e della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165.

(2)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.


ALLEGATO

DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA

del …

recante adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata «Albania»), dall'altra (1) in particolare gli articoli 116 e 117,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo dell’Albania. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. D’intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna Parte. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario della Missione dell’Albania a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione viene inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione dell’Albania a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione agli indirizzi specificati nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all’articolo 6, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti.

2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell’associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Tra una riunione e l’altra, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 118 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

Le Comunità e l’Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico delle Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l’albanese, che sono a carico dell’Albania. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo dell’Albania, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione.

3.   Laddove l’accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è accluso alla presente decisione.

Fatto a, …

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica di Albania. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle Parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo albanese. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le Parti.

2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni e raccomandazioni ai sensi dell’articolo 120 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 4 del presente regolamento interno. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

Le Comunità e l’Albania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico delle Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l’albanese, che sono a carico dell’Albania. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.


(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.