12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America

(2009/452/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d’America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall’unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunziante»).

(3)

Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli USA (3). L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2009/453/CE della Commissione (4).

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97, la Commissione ha notificato ai rappresentanti statunitensi di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni sovvenzionate di sodio sfuso originario degli USA arrecavano un grave pregiudizio all’industria comunitaria. I rappresentanti degli USA sono stati invitati a prendere parte a consultazioni intese a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. I rappresentanti degli USA hanno accettato l’offerta di consultazione, e di conseguenza le consultazioni sono state tenute l’11 luglio 2008. Non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata. Tuttavia, è stato preso nota delle osservazioni dei rappresentanti degli USA sulle argomentazioni contenute nella denuncia riguardanti la compensabilità della sovvenzione.

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, l’unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(6)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall’unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della sovvenzione, del pregiudizio risultante e dell’interesse della Comunità.

(8)

Sono state effettuate visite di verifica presso la sede dei seguenti rappresentanti statunitensi:

New York Power Authority (NYPA), White Plains, New York

(9)

Sono state effettuate visite di verifica anche presso le sedi delle seguenti imprese:

 

Produttore comunitario:

Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francia

 

Produttore esportatore statunitense:

DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New York e E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware

 

Utilizzatori comunitari:

Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Svizzera

Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Germania.

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(11)

Con lettera del 1o aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante sono state le mutate circostanze ad aver determinato il ritiro della denuncia.

(12)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(13)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse della Comunità.

(14)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso, originario degli USA, debba essere chiuso senza l’istituzione di misure compensative,

DECIDE:

Articolo unico

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di sodio sfuso, classificato al codice NC ex 2805 11 00, originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU C 186 del 23.7.2008, pag. 35.

(3)  GU C 186 del 23.7.2008, pag. 32.

(4)  Cfr. pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.