12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

[notificata con il numero C(2009) 3746]

(2009/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri, la decisione n. 626/2008/CE istituisce una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE della Commissione (2), che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

(2)

Il 7 agosto 2008 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2008/C 201/03) (3). Il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 7 ottobre 2008.

(3)

Entro tale termine sono pervenute candidature da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited e TerreStar Europe Limited.

(4)

Il 24 ottobre 2008 sono state chieste informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità a ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e TerreStar Europe Limited. I tre richiedenti hanno risposto in data 7 novembre 2008.

(5)

Con la decisione C(2008) 8123, dell’11 dicembre 2008, sull’ammissibilità delle candidature presentate in risposta all’invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2008/C 201/03), la Commissione ha dichiarato ammissibili le quattro candidature presentate rispettivamente da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited e TerreStar Europe Limited. La decisione è stata immediatamente notificata ai richiedenti e l’elenco dei richiedenti ammissibili è stato pubblicato sul sito web della Commissione (4).

(6)

Conformemente all’allegato della decisione n. 626/2008/CE, informazioni concernenti il completamento della fase di concezione e sviluppo sono state trasmesse, a completamento della candidatura, da ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e TerreStar Europe Limited entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della candidatura (entro il 6 febbraio 2009).

(7)

TerreStar Europe Limited e ICO Satellite Limited hanno inoltre trasmesso, dopo i termini per l’invio delle candidature e la presentazione delle informazioni riguardanti il completamento della fase di concezione e sviluppo, aggiunte al contenuto tecnico o operativo della candidatura, delle quali non è stato possibile tenere conto.

(8)

Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione deve valutare, nel corso della prima fase di selezione, se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. La valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato della decisione n. 626/2008/CE. Nella prima fase di selezione devono essere prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

(9)

Per agevolare l’attuazione della procedura di selezione comparativa e segnatamente al fine di assistere la Commissione nella preparazione delle decisioni connesse alla procedura di selezione, è stato istituito, nell’ambito del comitato per le comunicazioni, un gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

(10)

Per l’analisi e la valutazione delle candidature nella prima fase di selezione, la Commissione ha chiesto la consulenza e l’assistenza di esperti esterni, selezionati nell’ambito di un’equa procedura di gara in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

(11)

A seguito di un esame approfondito e di un ampio dibattito, gli esperti hanno elaborato una relazione consolidata con le loro conclusioni sul completamento delle tappe, che è stata trasmessa alla Commissione.

(12)

Le conclusioni formulate dagli esperti esterni a seguito della valutazione della prima fase sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), istituito nell’ambito del comitato per le comunicazioni. L’esito di tale dibattito è stato presentato e discusso nell’ambito del comitato per le comunicazioni.

(13)

Ai fini della valutazione della prima fase di selezione, la Commissione ha tenuto conto della relazione consolidata degli esperti esterni e del parere degli esperti degli Stati membri formulato nell’ambito del gruppo di lavoro sulla procedura di selezione comparativa per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

(14)

A seguito di tale valutazione la Commissione ha concluso che Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale e devono essere considerati richiedenti ammissibili, mentre ICO Satellite Limited e TerreStar Europe Limited non hanno dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale e non sono da considerarsi richiedenti ammissibili.

(15)

Nella tappa 1, intitolata «Presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)», il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell’appendice 4 delle norme radio dell’UIT. Le quattro candidature contenevano prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti.

(16)

Nella tappa 2, intitolata «Fabbricazione del satellite», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti. Le candidature di Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited erano avvalorate da prove concludenti a questo riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente da tali richiedenti.

(17)

Nella tappa 3, intitolata «Contratto di lancio del satellite», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall’operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite. Tutte e quattro le candidature erano avvalorate da prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti.

(18)

Nella tappa 4, intitolata «Stazioni terrestri gateway», il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l’installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Tutte e quattro le candidature erano avvalorate da prove concludenti a tale riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente dai quattro richiedenti.

(19)

La tappa 5 è intitolata «Completamento della fase di concezione e sviluppo». La fase di concezione e sviluppo è definita come «la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione». In questa tappa il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della candidatura, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo. Le candidature di ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited erano avvalorate da prove concludenti a questo riguardo; la Commissione ha pertanto concluso che questa tappa era stata completata in modo soddisfacente da tali richiedenti.

(20)

Relativamente alla tappa 2, […] (5). […] (5) mancanza di prove contrattuali e aggiornate per le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali ha indotto la Commissione a ritenere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, che questa tappa non era stata completata in modo soddisfacente da ICO Satellite Limited.

(21)

[…] (5) Le contraddizioni rilevate tra quanto asserito nella candidatura e le informazioni fornite successivamente riguardo alla fase di concezione e sviluppo, nonché la mancanza di prove concludenti circa il completamento della fase di concezione e sviluppo del satellite cui si riferisce l’accordo sulla fabbricazione del satellite presentato a corredo della candidatura, hanno indotto la Commissione a ritenere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, che le tappe 2 e 5, considerate congiuntamente, non erano state completate in modo soddisfacente da TerreStar Europe Limited.

(22)

Inmarsat Ventures Limited ha chiesto, nella sua candidatura, 15 MHz di spettro radio per le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Solaris Mobile Limited ha chiesto a sua volta 15 MHz di spettro radio per le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

(23)

Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto da Inmarsat Ventures Limited e da Solaris Mobile Limited non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, entrambi i richiedenti devono essere selezionati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE.

(24)

La decisione di selezione adottata in esito alla prima fase di selezione deve determinare le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE.

(25)

Le frequenze devono essere assegnate secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. A questo riguardo occorre applicare il principio della gestione efficiente delle radiofrequenze enunciato all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (6). Conformemente a tale principio, le frequenze pari a 2 x 30 MHz da utilizzare devono essere divise in sottobande adiacenti di uguale larghezza di banda, sia per le comunicazioni terra-spazio (uplink), sia per le comunicazioni spazio-terra (downlink), in modo da consentire l’uso più efficiente delle sottobande. La coppia inferiore di sottobande deve essere costituita da 1 980-1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio (uplink) e da 2 170-2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra (downlink); la coppia superiore di sottobande deve essere costituita da 1 995-2 010 MHz per il collegamento uplink e da 2 185-2 200 MHz per il collegamento downlink. Come richiesto al punto 4.4 dell’invito a presentare candidature 2008/C 201/03, la Commissione ha tenuto conto delle preferenze espresse dai richiedenti ammissibili nelle loro candidature. […] (5).

(26)

Entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti selezionati, i richiedenti che non intendano utilizzare le radiofrequenze sono tenuti ad informarne la Commissione per iscritto.

(27)

A norma dell’articolo 7 della decisione n. 626/2008/CE, gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti. La decisione n. 626/2008/CE dispone inoltre che i diritti d’uso delle radiofrequenze specifiche dovrebbero essere accordati ai richiedenti selezionati il più rapidamente possibile dopo la selezione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (7).

(28)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni emesso il 2 aprile 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE, ICO Satellite Limited e TerreStar Europe Limited non sono richiedenti ammissibili.

Articolo 2

In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited sono richiedenti ammissibili.

Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti in esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione n. 626/2008/CE non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited sono selezionati.

Articolo 3

Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE, sono le seguenti:

a)

Inmarsat Ventures Limited: da 1 980 a 1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra;

b)

Solaris Mobile Limited: da 1 995 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 185 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra.

Articolo 4

La selezione di Inmarsat Ventures Limited e di Solaris Mobile Limited e l’assegnazione ai richiedenti selezionati delle rispettive frequenze ai sensi degli articoli 2 e 3 sono subordinate alla condizione che, entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti selezionati da parte della Commissione, i richiedenti selezionati non comunichino per iscritto la loro intenzione di non utilizzare le radiofrequenze loro assegnate.

Articolo 5

Sono destinatari della presente decisione:

1)

gli Stati membri; e

2)

a)

ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough SL1 4HE, Regno Unito;

b)

Inmarsat Ventures Limited, 99 City Road, London EC1Y 1AX, Regno Unito;

c)

Solaris Mobile Limited, 30 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irlanda;

d)

TerreStar Europe Limited, c/o TerreStar Global Ltd, 2nd Floor, 145-157 St John Street, London EC1V 4PY, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.

(2)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

(3)  GU C 201 del 7.8.2008, pag. 4.

(4)  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

(5)  Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.