11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2009
che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo, cadmio e mercurio
[notificata con il numero C(2009) 4187]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/443/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2002/95/CE la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva. |
(2) |
Taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’eliminazione di queste sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora impraticabile per ragioni tecniche o scientifiche. |
(3) |
Non è ancora possibile sostituire il piombo nelle saldature di cavi sottili in rame con diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza. |
(4) |
Non è ancora possibile sostituire il piombo nello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione basati su un corpo di vetro allo zinco-borato. |
(5) |
Non è attualmente possibile sostituire il cadmio e l’ossido di cadmio nelle paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio. |
(6) |
Le tecnologie necessarie a sostituire i circuiti analogici per il trattamento del suono, onde evitare l’uso di optoaccoppiatori al cadmio in tutte le applicazioni audio professionali, dovrebbero essere disponibili a partire dal 31 dicembre 2009. |
(7) |
Attualmente non è possibile sostituire il mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg; la sostituzione dovrebbe tuttavia essere possibile a partire dal 1o luglio 2010. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE. |
(9) |
In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE la Commissione ha consultato le parti interessate. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO
Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 33 a 38:
«33. |
Piombo in saldature di cavi sottili in rame con diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza. |
34. |
Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet. |
35. |
Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori utilizzati in apparecchiature audio professionali fino al 31 dicembre 2009. |
36. |
Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg fino al 1o luglio 2010. |
37. |
Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato. |
38. |
Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio.» |