9.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 novembre 2008
relativa alla firma, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro
(2009/432/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, in seguito denominato «l’accordo», è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 (1). |
(2) |
Il 23 ottobre 2006 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo con la Cina che modifica l’accordo per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(3) |
Il protocollo è stato siglato da entrambe le parti il 28 febbraio 2008. |
(4) |
Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato, con riserva della sua conclusione previo espletamento delle necessarie procedure costituzionali e istituzionali, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, è approvata a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri,con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
(1) GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.
9.6.2009 |
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L 144/21 |
PROTOCOLLO
che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,
da un lato, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,
dall’altro,
VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (in seguito denominato «l’accordo»).
Articolo 2
I testi dell’accordo in lingua bulgara e in lingua rumena, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche, redatte a norma dell’articolo 14 dell’accordo.
Articolo 3
Le parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima notifica scritta.
Articolo 4
Il presente protocollo è redatto a Bruxelles, addì trentuno marzo duemilanove, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За правителството на Китайската народна република
Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Im Namen der Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People's Republic of China
Pour la gouvernement de la République populaire de Chine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Kīnas Tautas Republikas vārdā
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
Voor de regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze
Za vládu Čínskej l'udovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar