9.6.2009   

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L 144/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

relativa alla firma, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

(2009/432/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, in seguito denominato «l’accordo», è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 (1).

(2)

Il 23 ottobre 2006 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo con la Cina che modifica l’accordo per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(3)

Il protocollo è stato siglato da entrambe le parti il 28 febbraio 2008.

(4)

Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato, con riserva della sua conclusione previo espletamento delle necessarie procedure costituzionali e istituzionali,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, è approvata a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri,con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.



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L 144/21


PROTOCOLLO

che modifica l’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall’altro,

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (in seguito denominato «l’accordo»).

Articolo 2

I testi dell’accordo in lingua bulgara e in lingua rumena, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche, redatte a norma dell’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 3

Le parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima notifica scritta.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto a Bruxelles, addì trentuno marzo duemilanove, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

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