30.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

(2009/414/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Francia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Francia esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Francia il 24 marzo 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Francia, la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità francesi il 6 febbraio 2009, il disavanzo pubblico in Francia è salito al 3,2 % del PIL nel 2008 (4), superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Nella relazione ex articolo 104, paragrafo 3, la Commissione ha ritenuto che il disavanzo sia prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL ma che il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita con una crescita del PIL stimata a raggiungere lo 0,7 % del PIL nel 2008, dopo un 2,2 % nel 2007. Il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 5,4 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi di politiche invariate, scendere solo leggermente al 5 % nel 2010 con l’attenuarsi dell’impatto sul bilancio del piano di ripresa. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, i «fattori significativi» possono essere presi in considerazione nell’iter di adozione della decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, solo se è soddisfatta la duplice condizione della prossimità al valore di riferimento e della temporaneità del superamento di tale valore. Nel caso della Francia la duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto i fattori significativi non sono presi in considerazione nell’iter di adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Francia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi a carico della Francia sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/economy finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

(4)  Il 4 marzo il governo ha annunciato che il disavanzo avrebbe raggiunto il 3,4 % del PIL nel 2008. Questa stima non è definitiva.