20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

relativa all’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare

[notificata con il numero C(2009) 3744]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito «la direttiva») stabilisce che la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»).

(2)

Il temefos è stato identificato come principio attivo di biocidi disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE. Nessun fascicolo è stato presentato entro la scadenza prevista al fine di includere il temefos nell’allegato I, IA o IB della direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (3), gli Stati membri dovevano revocare le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti temefos a decorrere dal 1o settembre 2006. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007 (di seguito «il regolamento»), i biocidi contenenti temefos non devono più essere immessi in commercio.

(4)

L’articolo 5 del regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e le condizioni per la concessione della deroga.

(5)

Con decisione 2007/226/CE (4), la Commissione ha concesso la deroga per i biocidi contenenti temefos utilizzati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare. Tale deroga è applicabile fino al 14 maggio 2009.

(6)

La Francia ha presentato alla Commissione la richiesta di prorogare la deroga fino al 14 maggio 2010, allegando informazioni volte a dimostrare la necessità di continuare a utilizzare il temefos. La Commissione ha pubblicato la richiesta della Francia in forma elettronica il 13 febbraio 2009. Nei 60 giorni previsti per la consultazione pubblica non è stata espressa alcuna obiezione a tale richiesta.

(7)

Vista l’entità dei focolai di malattie diffuse dalle zanzare nei dipartimenti francesi d’oltremare è opportuno continuare a consentire l’uso del temefos qualora il trattamento con altre sostanze o biocidi non risulti efficace. Un’ulteriore proroga della fase di eliminazione graduale di tale sostanza appare pertanto necessaria per consentirne la sostituzione con altre sostanze adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Francia può consentire l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos (N. CE 222-191-1; N. CAS 3383-96-8) a fini di controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare fino al 14 maggio 2010.

Articolo 2

1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos a norma dell’articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i biocidi contenenti temefos siano approvati per l’uso essenziale previsto;

b)

la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente;

c)

al momento della concessione dell’approvazione vengono imposte tutte le opportune misure di riduzione dei rischi;

d)

l’etichetta di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego;

e)

ove opportuno, i titolari dell’autorizzazione o la Francia s’impegnano a cercare soluzioni alternative a tali usi.

2.   La Francia informa la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, con particolare riguardo alle iniziative adottate a norma della lettera e), entro il 14 maggio 2010.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 47.