1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/58 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2009
recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 3517]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/363/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del punto 2.1 dell’allegato I della decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le «malattie a prevenzione vaccinale», compresa l’«influenza», sono da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE. |
(2) |
A norma dell’articolo 2 della decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la definizione dei casi di cui all’allegato di tale decisione va adattata per quanto necessario sulla base dei dati scientifici più recenti. |
(3) |
Vari casi di un nuovo virus influenzale sono stati segnalati in Nord-America e più recentemente in diversi Stati membri. Questo virus è una delle molteplici forme che può assumere la malattia «influenza», elencata nell’allegato I della decisione 2000/96/CE. Tuttavia, dato che questo nuovo virus presenta il rischio di una pandemia influenzale e impone un coordinamento immediato tra la Comunità e le autorità nazionali competenti, è necessario stabilire una specifica definizione dei casi, in modo da operare una distinzione rispetto alla più generale definizione dei casi di influenza. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di comunicare i dati pertinenti alla rete comunitaria a norma dell’articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE. |
(4) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4) (CEPCM), il CEPCM ha fornito, su richiesta della Commissione, un documento tecnico sulla definizione dei casi di questa malattia trasmissibile, in modo da assistere la Commissione e gli Stati membri nell’elaborazione di strategie di intervento nel campo della sorveglianza e della risposta. È opportuno aggiornare le definizioni dei casi di cui all’allegato della decisione 2002/253/CE alla luce del suddetto contributo. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2002/253/CE è integrato dalla definizione dei casi aggiuntiva di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.
(3) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.
(4) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione 2002/253/CE è inserito il testo seguente:
«NUOVO VIRUS INFLUENZALE A(H1N1) [DETTO ANCHE VIRUS DELL’INFLUENZA O DELLA FEBBRE SUINA A(H1N1) E VIRUS DELL’INFLUENZA MESSICANA] (1)
Criteri clinici
Qualsiasi persona che presenti una delle seguenti manifestazioni:
— |
febbre superiore a 38 °C E segni e sintomi di infezione respiratoria acuta, |
— |
polmonite (grave affezione respiratoria), |
— |
decesso per affezione respiratoria acuta non altrimenti spiegabile. |
Criteri di laboratorio
Almeno uno dei seguenti esami:
— |
RT-PCR, |
— |
coltura virale (sono necessari laboratori con livello di biosicurezza 3), |
— |
Aumento del 400 % degli anticorpi neutralizzanti specifici per il virus dell’influenza suina A(H1N1) (ciò implica la necessità di una coppia di campioni di siero, uno della fase acuta e successivamente uno della fase della convalescenza, almeno 10-14 giorni più tardi). |
Criteri epidemiologici
Almeno una delle tre circostanze seguenti nei sette giorni immediatamente precedenti l’insorgenza della malattia:
— |
la persona è venuta a stretto contatto con un caso confermato di infezione causata dal nuovo virus influenzale A(H1N1) con patologia in atto, |
— |
la persona si è recata in viaggio in una zona per la quale è documentata la trasmissione sostenuta da uomo a uomo del nuovo virus influenzale A(H1N1), |
— |
la persona lavora in un laboratorio in cui vengono esaminati campioni del nuovo virus influenzale A(H1N1). |
Classificazione dei casi
A. Caso in fase di accertamento
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ed epidemiologici.
B. Caso probabile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ED epidemiologici E presenti risultati delle prove di laboratorio che evidenzino un’infezione positiva per l’influenza A di cui non sia identificabile il sottotipo.
C. Caso confermato
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma.
(1) La denominazione verrà modificata conformemente alla definizione fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità.».