1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2009
che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
[notificata con il numero C(2009) 3012]
(2009/359/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE fornisce la definizione di rifiuto inerte. |
(2) |
L’integrazione della definizione di rifiuto inerte è finalizzata a stabilire condizioni e criteri precisi che permettano di classificare i rifiuti delle industrie estrattive come rifiuti inerti. |
(3) |
Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo connesso all’attuazione della presente decisione, è opportuno, dal punto di vista tecnico, esentare da prove specifiche i rifiuti di cui sono già disponibili informazioni utili e permettere agli Stati membri di preparare elenchi dei rifiuti che potrebbero essere considerati inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla presente decisione. |
(4) |
Al fine di garantire la qualità e la rappresentatività delle informazioni utilizzate, è opportuno che la presente decisione sia applicata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti effettuata ai sensi della decisione 2009/360/CE della Commissione (2) e si basi sulle stesse fonti d’informazione. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. I rifiuti sono considerati inerti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE, quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:
a) |
i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana; |
b) |
i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 % se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3; |
c) |
i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili; |
d) |
il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali; |
e) |
i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana. |
2. I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 2
La valutazione della natura inerte dei rifiuti ai sensi della presente decisione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e si basa sulle stesse fonti d’informazione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.
(2) Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.