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15.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2009
concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
[notificata con il numero C(2009) 2566]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/324/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. |
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(2) |
Per un certo numero di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse in tale elenco, i partecipanti iniziali hanno interrotto la collaborazione al programma di riesame. |
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(3) |
La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Tali informazioni sono anche state pubblicate in formato elettronico il 14 giugno 2006. |
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(4) |
Nei tre mesi successivi alla pubblicazione altre persone hanno espresso interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto. |
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(5) |
La decisione 2007/794/CE della Commissione (3) ha fissato al 30 aprile 2008 la nuova data limite per la presentazione di un fascicolo completo per dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto. |
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(6) |
Tuttavia, per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non sono stati ricevuti fascicoli completi entro tale data. |
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(7) |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che detti principi attivi non siano inclusi negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per i prodotti di cui trattasi. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all’allegato della presente decisione non sono inclusi negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto di cui trattasi.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2009.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
ALLEGATO
Principi attivi da non includere negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per determinati tipi di prodotto
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Nome |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo di prodotto |
SM relatore |
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Linalolo |
201-134-4 |
78-70-6 |
19 |
DK |
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Propoxur |
204-043-8 |
114-26-1 |
18 |
BE |
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Fenitrotion |
204-524-2 |
122-14-5 |
18 |
UK |
|
Antranilato di metile |
205-132-4 |
134-20-3 |
19 |
FR |
|
Ott-1-en-3-olo |
222-226-0 |
3391-86-4 |
19 |
N |
|
5,5-dimetilperidropirimidin-2-one-.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinnamilidenidrazone/Idrametilnon |
405-090-9 |
67485-29-4 |
18 |
IE |