15.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2009

concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2009) 2566]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/324/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE.

(2)

Per un certo numero di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse in tale elenco, i partecipanti iniziali hanno interrotto la collaborazione al programma di riesame.

(3)

La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Tali informazioni sono anche state pubblicate in formato elettronico il 14 giugno 2006.

(4)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione altre persone hanno espresso interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.

(5)

La decisione 2007/794/CE della Commissione (3) ha fissato al 30 aprile 2008 la nuova data limite per la presentazione di un fascicolo completo per dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.

(6)

Tuttavia, per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non sono stati ricevuti fascicoli completi entro tale data.

(7)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che detti principi attivi non siano inclusi negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per i prodotti di cui trattasi.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all’allegato della presente decisione non sono inclusi negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto di cui trattasi.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)   GU L 320 del 6.12.2007, pag. 35.


ALLEGATO

Principi attivi da non includere negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per determinati tipi di prodotto

Nome

Numero CE

Numero CAS

Tipo di prodotto

SM relatore

Linalolo

201-134-4

78-70-6

19

DK

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

BE

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

18

UK

Antranilato di metile

205-132-4

134-20-3

19

FR

Ott-1-en-3-olo

222-226-0

3391-86-4

19

N

5,5-dimetilperidropirimidin-2-one-.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinnamilidenidrazone/Idrametilnon

405-090-9

67485-29-4

18

IE