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27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2009
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2009) 2078]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/298/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
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(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
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(3) |
La decisione 2006/502/CE è stata modificata due volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE (3), che ne ha prorogato la validità fino all’11 maggio 2008 e successivamente dalla decisione 2008/322/CE (4), che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all’11 maggio 2009. |
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(4) |
In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi e modificarla di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2006/502/CE è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2010».
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2009 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.