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27.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2009
che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2009) 1876]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/297/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2) è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù da parte del virus dell’epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l’origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione si applica fino al 31 marzo 2009. |
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(2) |
Le autorità peruviane hanno fornito determinate informazioni riguardo alle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione verso la Comunità. |
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(3) |
Tali informazioni sono però insufficienti; si rende quindi opportuna un’ispezione della Commissione in Perù. |
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(4) |
In attesa della fornitura di tutte le informazioni pertinenti da parte delle autorità peruviane e dei risultati dell’ispezione è quindi opportuno prorogare fino al 30 novembre 2009 l’applicazione della decisione 2008/866/CE. |
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(5) |
La decisione 2008/866/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «31 marzo 2009» è sostituita dalla data «30 novembre 2009».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione