27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2009) 1876]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/297/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2) è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù da parte del virus dell’epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l’origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione si applica fino al 31 marzo 2009.

(2)

Le autorità peruviane hanno fornito determinate informazioni riguardo alle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione verso la Comunità.

(3)

Tali informazioni sono però insufficienti; si rende quindi opportuna un’ispezione della Commissione in Perù.

(4)

In attesa della fornitura di tutte le informazioni pertinenti da parte delle autorità peruviane e dei risultati dell’ispezione è quindi opportuno prorogare fino al 30 novembre 2009 l’applicazione della decisione 2008/866/CE.

(5)

La decisione 2008/866/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «31 marzo 2009» è sostituita dalla data «30 novembre 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.