7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti

[notificata con il numero C(2008) 6264]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma; l’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3; l’articolo 49, paragrafo 1; l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); l’articolo 50, paragrafo 3; l’articolo 51, paragrafo 2; l’articolo 59, paragrafo 2; l’articolo 61, paragrafo 3, e l’articolo 64,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d’acquacoltura e misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o confermata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. Essa abroga e sostituisce dal 1o agosto 2008 la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (2).

(2)

L’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che se uno Stato membro non notoriamente infetto, ma non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più di tali malattie, esso deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

(3)

L’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce inoltre che se tale programma di sorveglianza interessa singoli compartimenti o zone di superficie inferiore al 75 % del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistono in un bacino idrografico non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, va applicata una procedura diversa, comprendente i modelli dei formulari da presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (di seguito «comitato»), come previsto all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

(4)

L’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che se uno Stato membro notoriamente infetto da una o più malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, elabora un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

(5)

Qualora uno Stato membro desideri ottenere lo status di indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE per tutto il suo territorio conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, di tale direttiva, esso deve presentare gli elementi di prova per essere dichiarato indenne da malattia secondo la procedura di regolamentazione.

(6)

L’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può dichiarare una zona o un compartimento nell’ambito del suo territorio indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, a determinate condizioni. Lo Stato membro che presenta tale dichiarazione deve sottoporla al comitato secondo la procedura di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

(7)

L’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce inoltre che se tale zona o compartimento occupa più del 75 % del territorio dello Stato membro o consiste in un bacino idrografico condiviso con un altro Stato membro o un paese terzo, la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, di detta direttiva va sostituita dalla procedura di regolamentazione.

(8)

È necessario stabilire norme dettagliate per specificare in quali casi i programmi di sorveglianza e le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» debbano essere approvati secondo la procedura di regolamentazione.

(9)

Occorre redigere elenchi di Stati membri, zone o compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati secondo la procedura di regolamentazione o il cui status di «indenne da malattia» è stato riconosciuto.

(10)

È opportuno elaborare modelli di formulari per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza e per le dichiarazioni di tali programmi. Va inoltre elaborato un modello in cui gli Stati membri possano descrivere l’evoluzione di determinati programmi di eradicazione e di sorveglianza. Occorre anche elaborare un modello per sottoporre ad approvazione le domande di status di «indenne da malattia» e per le dichiarazioni relative a tale status.

(11)

L’allegato V della decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008 (3), che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario, comprende l’analisi dettagliata dei costi dei programmi per i quali gli Stati membri desiderano ricevere un contributo finanziario. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria il modello di formulario per sottoporre ad approvazione i programmi di eradicazione a norma della direttiva 2006/88/CE deve risultare conforme al modello figurante in detto allegato.

(12)

Sono necessarie informazioni annuali fornite dagli Stati membri per poter valutare l’evoluzione dei programmi di sorveglianza approvati e quella dei programmi di eradicazione approvati che non fruiscono di un finanziamento comunitario. A tale scopo dovrà essere presentata ogni anno una relazione alla Commissione. Poiché i programmi di eradicazione che beneficiano di un finanziamento comunitario rientrano nell’ambito della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4), gli Stati membri sono tenuti a riferire le questioni tecniche e finanziarie di tali programmi conformemente a detta decisione.

(13)

Le dichiarazioni riguardanti i programmi di sorveglianza e le dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» presentate dagli Stati membri al comitato devono essere accessibili alla Commissione e agli altri Stati membri per via elettronica. Una pagina d’informazione su Internet è la soluzione tecnicamente più fattibile poiché garantisce il facile accesso a tali dichiarazioni.

(14)

In conformità della direttiva 91/67/CEE le seguenti decisioni hanno riconosciuto zone e aziende di allevamento ittico indenni da malattia e hanno approvato programmi per ottenere lo status di «indenne da malattia»: la decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (5); la decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens  (6); la decisione 2003/634/CE, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (7) e la decisione 94/722/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1994, recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dalla Francia (8).

(15)

I criteri fissati dalla direttiva 2006/88/CE per ottenere lo status di «indenne da malattia» sono equivalenti a quelli della direttiva 91/67/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di tutto il territorio degli Stati membri, delle zone continentali e delle aziende situate in zone non riconosciute.

(16)

Di conseguenza non occorre che le zone continentali e le aziende di allevamento riconosciute a norma della direttiva 91/67/CEE siano soggette all’obbligo di essere dichiarate al comitato in conformità della direttiva 2006/88/CE. Occorre inoltre inserirle nell’elenco delle zone e dei compartimenti accessibile sulle pagine Internet previste dalla presente decisione.

(17)

Tuttavia, il concetto di «zona costiera» non è definito nella direttiva 2006/88/CE. Quindi le zone riconosciute come zone costiere indenni da malattia secondo la direttiva 91/67/CEE devono essere valutate nuovamente dagli Stati membri e una nuova domanda o, se del caso, una nuova dichiarazione deve essere presentata in conformità della direttiva 2006/88/CE.

(18)

Occorre pertanto abrogare le decisioni 2002/300/CE e 2002/308/CE con decorrenza dal 1o agosto 2009, in modo da concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per presentare le nuove dichiarazioni o domande relative a tali zone costiere.

(19)

La direttiva 91/67/CEE non fornisce una distinzione tra i programmi di sorveglianza e di eradicazione. Tuttavia, poiché le prescrizioni applicabili a questi programmi sono equivalenti, i programmi approvati in base alle decisioni 2003/634/CE e 94/722/CE devono essere considerati conformi alla direttiva 2006/88/CE. Allo scopo di determinare quali di questi programmi debbano essere considerati programmi di sorveglianza o di eradicazione ed essere inseriti negli elenchi corrispondenti previsti dalla presente decisione gli Stati membri devono fornire informazioni su questi programmi alla Commissione entro il 30 aprile 2009.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DELLE DICHIARAZIONI DI STATUS DI «INDENNE DA MALATTIA»

Articolo 1

Condizioni per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza

1.   I programmi di sorveglianza possono essere sottoposti ad approvazione, come previsto all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se comprendono:

a)

tutto il territorio di uno Stato membro;

b)

i compartimenti o i gruppi di compartimenti che costituiscono più del 75 % dell’area costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua salata;

c)

le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono solo le specie d’acqua dolce;

d)

le zone e i compartimenti, o i gruppi di zone e compartimenti, che costituiscono più del 75 % dell’area continentale e costiera dello Stato membro interessato, per le malattie che colpiscono sia le specie d’acqua dolce sia quelle d’acqua salata; oppure

e)

le zone e i compartimenti che consistono in bacini idrografici condivisi con un altro Stato membro o un paese terzo.

2.   Ai fini della presente decisione si considera che un compartimento o gruppo di compartimenti di una zona costiera costituisca più del 75 % dell’area costiera di uno Stato membro se copre più del 75 % della costa, misurata lungo la linea di base della costa.

Articolo 2

Condizioni per sottoporre ad approvazione le dichiarazioni di status di «indenne da malattia»

Le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» possono essere sottoposte ad approvazione, come previsto all’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, soltanto se sono conformi a una delle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione.

SEZIONE 2

ELENCHI DI STATI MEMBRI, ZONE E COMPARTIMENTI SOGGETTI A PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DI ERADICAZIONE APPROVATI NONCHÉ DI AREE INDENNI DA MALATTIA

Articolo 3

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Gli Stati membri, le zone e i compartimenti soggetti a un programma di sorveglianza approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte A della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

Articolo 4

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

Gli Stati membri, le zone e i compartimenti soggetti a un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/88/CE sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte B della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

Articolo 5

Stati membri, zone e compartimenti indenni da malattia

Gli Stati membri dichiarati indenni da malattia a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE e le zone e i compartimenti dichiarati indenni da malattia a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, di detta direttiva sono indicati nella seconda e quarta colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte C della presente decisione per quanto riguarda le malattie precisate in tale tabella.

SEZIONE 3

MODELLI DI FORMULARI PER LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI E DOMANDE

Articolo 6

Modelli di formulari per i programmi di sorveglianza

1.   La presentazione dei programmi di sorveglianza finalizzata a ottenerne l’approvazione, di cui all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati II e III della presente decisione.

2.   La presentazione delle dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza, di cui all’articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 7

Modello di formulario per i programmi di eradicazione

La presentazione dei programmi di eradicazione finalizzata a ottenerne l’approvazione, di cui all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato V della decisione 2008/425/CE.

Articolo 8

Modelli di formulari per la presentazione della documentazione dello status di «indenne da malattia»

1.   La presentazione della documentazione dello status di «indenne da malattia» finalizzata a ottenerne l’approvazione, di cui all’articolo 49, paragrafo 1, e all’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati IV e V della presente decisione.

2.   La presentazione delle dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» di zone e compartimenti, prevista all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, è effettuata in conformità dei modelli di formulari figuranti negli allegati IV e V della presente decisione.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi in cui lo status di «indenne da malattia» deve essere ottenuto a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e b) o dell’allegato V, parte I, punto 1, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare i modelli di formulari figuranti nell’allegato V della presente decisione.

SEZIONE 4

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI RELAZIONI E ALLA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET

Articolo 9

Relazioni

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente:

a)

i programmi di sorveglianza approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE;

b)

i programmi di eradicazione che non beneficiano di un finanziamento comunitario, approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva.

La relazione è redatta in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato VI della presente direttiva.

Articolo 10

Pagine d’informazione su Internet

1.   Gli Stati membri pubblicano e tengono costantemente aggiornate pagine d’informazione su Internet allo scopo di:

a)

mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («comitato»), conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, e all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE;

b)

mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» presentate al comitato conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva;

c)

rendere pubblicamente accessibile l’elenco delle zone o dei compartimenti dichiarati soggetti a un programma di sorveglianza approvato o indenni da malattia, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva.

2.   Quando gli Stati membri pubblicano sulle pagine d’informazione su Internet le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione al riguardo.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi Internet delle pagine d’informazione di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11

Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia

1.   Le zone continentali riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.

2.   Le aziende di allevamento ittico riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la VHS e la IHN ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.

3.   Le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono inserite nell’elenco delle zone e dei compartimenti fissato conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

4.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare al comitato dichiarazioni per le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati

1.   In deroga all’articolo 44 della direttiva 2006/88/CE gli Stati membri non sono tenuti a presentare programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne:

a)

la VHS e la IHN, dalla decisione 2003/634/CE;

b)

la bonamiosi e la marteiliosi, dalla decisione 94/722/CE.

2.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, contenente almeno i seguenti elementi:

a)

informazioni sulla delimitazione geografica dei programmi;

b)

le informazioni richieste all’allegato VI per i precedenti quattro anni di attuazione dei programmi.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Abrogazione

Le decisioni 2002/300/CE e 2002/308/CE sono abrogate a decorrere dal 1o agosto 2009.

Articolo 14

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2008.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(3)  GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(5)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.

(6)  GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24.

(7)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8.

(8)  GU L 288 del 9.11.1994, pag. 47.


ALLEGATO I

PARTE A

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di sorveglianza (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

 

 

 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

 

 

 

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva del salmone (ISA)

 

 

 

Infezione da Marteilia refringens

 

 

 

Infezione da Bonamia ostreae

 

 

 

Malattia dei punti bianchi

 

 

 


PARTE B

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di eradicazione (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale (VHS)

 

 

 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

 

 

 

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva del salmone (ISA)

 

 

 

Infezione da Marteilia refringens

 

 

 

Infezione da Bonamia ostreae

 

 

 

Malattia dei punti bianchi

 

 

 


PARTE C

Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)

Setticemia emorragica virale

(VHS)

Danimarca

DK

I bacini idrografici e le zone costiere di:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlanda

IE

Tutte le aree continentali e costiere situate suo territorio, fuorché:

1.

l’isola di Cape Clear

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio.

Finlandia

FI

Tutte le aree continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché:

1.

la provincia di Åland

2.

i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché:

1.

il bacino idrografico del fiume Ouse, dalle sorgenti al limite normale delle maree presso Naburn Lock e Weir; e

2.

una zona cuscinetto compresa tra le acque dell’estuario dell’Humber, dai limiti normali delle maree a Barmby Barrage, Naburn Lock e Weir, al ponte ferroviario di Ulleskelf, Chaple Haddlesey Weir e Long Sandall Lock fino ad una linea diretta verso nord della banchina di Whitgift.

Tutte le zone continentali e costiere dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Cipro

CY

Tutte le zone continentali situate sul suo territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey

Virus erpetico (KHV)

 

 

 

Anemia infettiva dei salmoni

(ISA)

Belgio

BE

Tutto il territorio

Bulgaria

BG

Tutto il territorio

Repubblica ceca

CZ

Tutto il territorio

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Germania

DE

Tutto il territorio

Estonia

EE

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Grecia

EL

Tutto il territorio

Spagna

ES

Tutto il territorio

Francia

FR

Tutto il territorio

Italia

IT

Tutto il territorio

Cipro

CY

Tutto il territorio

Lettonia

LV

Tutto il territorio

Lituania

LT

Tutto il territorio

Lussemburgo

LU

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Malta

MT

Tutto il territorio

Paesi Bassi

NL

Tutto il territorio

Austria

AT

Tutto il territorio

Polonia

PL

Tutto il territorio

Portogallo

PT

Tutto il territorio

Romania

RO

Tutto il territorio

Slovenia

SI

Tutto il territorio

Slovacchia

SK

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutto il territorio

Infezione da Marteilia refringens

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutte le coste della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Herm e Man

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord

Tutte le coste delle isole di Guernsey e Herm

La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. L’area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man.

Infezione da Bonamia ostreae

Irlanda

IE

Tutte le coste dell’Irlanda, fuorché le zone seguenti:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

Regno Unito

UK

Tutte le coste della Gran Bretagna, fuorché le zone seguenti:

1.

la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point;

2.

la costa di Dorset, Hampshire e Sussex da Portland Bill a Selsey Bill;

3.

la zona lungo la costa di North Kent ed Essex da North Foreland a Felixstowe;

4.

la zona lungo la costa sud-occidentale del Galles, da Wooltack Point a St. Govan’s Head, compreso Milford Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est e ovest);

5.

la zona comprendente le acque di Loch Sunart, a est di una linea tracciata verso sud-sud-est dal punto più settentrionale di Maclean’s Nose a Auliston Point;

6.

la zona comprendente West Loch Tarbert, a nord-est di una linea tracciata verso est-sud-est da Ardpatrick Point (NR 734 578) a North Dunskeig Bay (NR 752 568).

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, fuorché:

1.

Lough Foyle.

Tutte le coste delle isole di Guernsey, Herm e Man.

La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Malattia dei punti bianchi

 

 

 


ALLEGATO II

Modello per sottoporre ad approvazione i programmi di sorveglianza e per le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza

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ALLEGATO III

PARTΕ A

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione dei programmi di sorveglianza da approvare concernenti la situazione epidemiologica e l’evoluzione della malattia nel corso dei quattro anni precedenti (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1.   Dati relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (1)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (2)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi all’esame di laboratorio

Risultati positivi all’ispezione clinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale


2.   Dati relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (3)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (4)

Numero totale di aziende o zone di allevamento comprese nel programma

Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate (5)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura risultate positive (6)

Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (7)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate

% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate

Animali rimossi ed eliminati (8)

Indicatori di obiettivi

% di aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza nelle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione dei programmi di sorveglianza da approvare, concernenti gli obiettivi (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1.   Obiettivi relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (9)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (10)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 


2.   Obiettivi relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (11)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (12)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma

Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura da controllare (13)

Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura positive (14)

Numero previsto di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (15)

Numero previsto di aziende o zone di molluschicoltura da spopolare

% prevista di aziende o zone di molluschicoltura positive da spopolare

Indicatori di obiettivi

% prevista delle aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza previsto nelle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza prevista delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 6 dell’allegato II.

(2)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento per cui è presentato un programma, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(3)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(4)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna, l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta a più controlli.

(6)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

(7)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario durante il periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che hanno almeno un animale positivo in tale periodo.

(8)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

(9)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(10)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento per cui è presentato un programma e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(11)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(12)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(13)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta a più controlli.

(14)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

(15)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.


ALLEGATO IV

Modello per la presentazione di domande e dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia»

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ALLEGATO V

Modello per le informazioni da fornire nel contesto della presentazione di domande e dichiarazioni relative allo status di «indenne da malattia» (una tabella per ciascun anno di attuazione)

1.   Dati relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (1)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (2)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi all’esame di laboratorio

Risultati positivi alle ispezioni cliniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

TOTALE


2.   Dati relativi alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (3)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (4)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma

Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate (5)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura positive (6)

Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (7)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate

% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate

Animali rimossi ed eliminati (8)

Indicatori di obiettivi

% di aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza delle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 7 dell’allegato IV.

(2)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento oggetto della domanda o dichiarazione, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(3)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(4)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 7 dell’allegato IV.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma al fine della concessione dello status di zona indenne dalla malattia in questione, allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata oggetto di più controlli.

(6)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui esse sono state sottoposte.

(7)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che hanno almeno un animale positivo durante tale periodo.

(8)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.


ALLEGATO VI

MODELLO DI RELAZIONE

1.   Relazione relativa agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (1)

 

Malattia:

 

Anno:


Azienda o zona di molluschicoltura (2)

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi all’esame di laboratorio

Risultati positivi alle ispezioni cliniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale


2.   Relazione relativa alle aziende o zone di allevamento sottoposte a test

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (3)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura (4)

Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura comprese nel programma

Numero di aziende o zone di molluschicoltura controllate (5)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura positive (6)

Numero di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive (7)

Numero di aziende o zone di molluschicoltura spopolate

% di aziende o zone di molluschicoltura positive spopolate

Animali rimossi ed eliminati (8)

Indicatori di obiettivi

% di aziende o zone di molluschicoltura coperte

% di aziende o zone di molluschicoltura positive

Periodo di prevalenza delle aziende o zone di molluschicoltura

% di nuove aziende o zone di molluschicoltura positive

Incidenza delle aziende o zone di molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(2)  Se il numero di aziende/zone di molluschicoltura è limitato o se non vi sono aziende/zone di molluschicoltura in tutto il territorio o in una parte dello Stato membro, della zona o del compartimento oggetto della domanda, e di conseguenza il campionamento è effettuato su popolazioni selvagge, è necessario indicare l’ubicazione geografica del campionamento.

(3)  Stato membro, zona o compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(4)  Numero totale di aziende o zone di molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 6 dell’allegato II.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda/zona di molluschicoltura compresa nel programma per la malattia in questione allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell’azienda/zona di molluschicoltura. In questa colonna l’azienda/zona di molluschicoltura non deve essere conteggiata due volte, anche se è stata sottoposta di più controlli.

(6)  Le aziende o zone di molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in questione, indipendentemente dal numero di controlli a cui sono state sottoposte.

(7)  Le aziende o zone di molluschicoltura in cui lo stato sanitario nel periodo di riferimento precedente era di categoria I, II, III o IV conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, ma che in tale periodo hanno avuto almeno un animale positivo per la malattia in questione.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, le aziende o zone di molluschicoltura che non sono risultate positive per la malattia in questione nel periodo precedente e che presentano almeno un animale positivo durante tale periodo.

(8)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.