10.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

recante adattamento dell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania

(2009/172/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 34, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), fissa i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità a livello di asse.

(2)

L’allegato VIII, sezione IV, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, modificato dalla decisione 2006/664/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento dell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2), stabilisce, in deroga all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, le percentuali per asse del sostegno comunitario allo sviluppo rurale concesso alla Bulgaria e alla Romania a carico del FEASR. Dette percentuali possono raggiungere rispettivamente l’80 % per gli assi 1 e 3 e per l’assistenza tecnica e l’82 % per l’asse 2.

(3)

I tassi di cofinanziamento fissati per asse non sono applicabili agli importi che possono essere erogati, ai sensi dell’allegato VIII, sezione I, parte E, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, agli agricoltori aventi diritto ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali complementari a norma dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3).

(4)

La partecipazione finanziaria massima della Comunità ai «complementi ai pagamenti diretti» deve essere specificata anche ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4), il quale prevede, all’allegato II, una ripartizione finanziaria indicativa per asse e per misura, compresa la misura «complementi ai pagamenti diretti».

(5)

Al fine di salvaguardare i risultati dei negoziati di adesione e la coerenza del regime dei tassi di cofinanziamento in seguito agli adeguamenti tecnici apportati ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale, la partecipazione finanziaria massima della Comunità ai «complementi ai pagamenti diretti» deve essere fissata in percentuale identica a quella degli assi 1 e 3 e dell’assistenza tecnica,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, la sezione IV è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’80 % per gli assi 1 e 3, per l’assistenza tecnica e per i complementi ai pagamenti diretti.

In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’82 % per l’asse 2.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)   GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4.

(3)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(4)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.