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27.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2009
che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale della terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti può essere introdotta nella Comunità a scopo di decontaminazione
[notificata con il numero C(2009) 1174]
(2009/162/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2) autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione ed eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a consentire l’introduzione nella Comunità di terra contaminata da tali antiparassitari destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. |
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(2) |
Poiché l’attuazione di tale programma è stata posposta, il periodo durante il quale l’introduzione di terra contaminata è autorizzata a norma della decisione 2005/51/CE deve essere prorogato. |
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(3) |
La decisione 2005/51/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
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(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data «28 febbraio 2009» è sostituita dalla data «29 febbraio 2012».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione