20.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2009
che modifica la decisione 2008/883/CE relativamente al Brasile per quanto riguarda la data a partire dalla quale sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni fresche bovine
[notificata con il numero C(2009) 1040]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/148/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, e i punti 1, primo comma, e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. |
(2) |
La decisione 79/542/CEE dispone che le importazioni di carni fresche destinate al consumo umano siano autorizzate unicamente se tali carni provengono da un territorio di un paese terzo o di una parte di esso figurante nell’elenco dell’allegato II, parte 1, di tale decisione e se le carni fresche soddisfano le prescrizioni stabilite nell’opportuno certificato veterinario relativo a tali carni conformemente ai modelli indicati nell’allegato II, parte 2, tenendo conto di ogni condizione specifica o garanzia supplementare richiesta per le carni. |
(3) |
La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/642/CE della Commissione (3), ha, tra l’altro, reinserito gli Stati di Paraná e São Paulo nella voce relativa al Brasile nell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE, avente il codice del territorio BR-3 ai fini dell’importazione nella Comunità di carni bovine disossate e frollate provenienti da animali macellati dal 1o agosto 2008 in poi. |
(4) |
La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/883/CE della Commissione (4) ha ulteriormente modificato il predetto allegato per quanto riguarda la voce relativa al Brasile avente il codice del territorio BR-1 al fine di reinserire il Mato Grosso do Sul e includere il resto degli Stati di Minas Gerais e Mato Grosso per consentire l’importazione nella Comunità di carni bovine disossate e frollate provenienti da animali macellati dal 1o dicembre 2008 in poi. Tuttavia, a norma dell’articolo 2 della decisione 2008/883/CE, è possibile importare nella Comunità partite di carni bovine fresche disossate e frollate dal territorio avente il codice BR-1 di cui alla decisione 2008/642/CE e provenienti da animali macellati prima del 1o dicembre 2008 sino al 14 gennaio 2009. |
(5) |
È opportuno prorogare il termine dell’autorizzazione per l’importazione nella Comunità delle partite di carni bovine di animali macellati entro il 1o dicembre 2008 provenienti dal territorio brasiliano avente il codice BR-1 e figurante nella voce relativa al Brasile di cui all’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/642/CE, essendo detto territorio esente da pericoli di carattere sanitario e già autorizzati, prima di tale data, a importare carni fresche nella Comunità. Di conseguenza, occorre modificare l’articolo 2 della decisione 2008/883/CE onde autorizzare tali importazioni sino al 30 giugno 2009. |
(6) |
La decisione 2008/883/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2008/883/CE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
Le partite di carni bovine fresche disossate e frollate provenienti dal territorio brasiliano avente il codice BR-1, come indicato nell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 2008/642/CE della Commissione (5), di animali macellati entro il 1o dicembre 2008 possono continuare a essere importate nella Comunità sino al 30 giugno 2009.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
(3) GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36.
(4) GU L 316 del 26.11.2008, pag. 14.
(5) GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36.»