20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2009

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2009/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio (4) si sono concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione.

(2)

Con la decisione 2008/158/CE (5), l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE (6), fino al 20 febbraio 2005 dall'articolo 1 della decisione 2004/157/CE (7), fino al 20 febbraio 2006 dall'articolo 1 della decisione 2005/139/CE (8), fino al 20 febbraio 2007 dall'articolo 1 della decisione 2006/114/CE (9) e fino al 18 febbraio 2008 dall'articolo 1 della decisione 2007/127/CE (10), è stata prorogata di un ulteriore periodo di dodici mesi fino al 20 febbraio 2009.

(3)

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nello Zimbabwe non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4)

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2010. Tali misure sono oggetto di costante riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ŘÍMAN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(5)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 19.

(6)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

(7)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

(8)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.

(9)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26.

(10)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23.


ALLEGATO

Bruxelles,

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004, 18 febbraio 2005, 15 febbraio 2006 e 21 febbraio 2007 e 19 febbraio 2008, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle «misure appropriate» e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007, 20 febbraio 2008 e 20 febbraio 2009.

L'Unione europea si rallegra del fatto che, sotto la guida della SADC, sia stato raggiunto in Zimbabwe un accordo tra le parti. Auspica che il nuovo governo dia prova d'impegno a favore della riforma, anche sotto il profilo del rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democratizzazione.

Tuttavia, a distanza di dodici mesi dall'adozione dell'ultima decisione relativa alle misure appropriate, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Alla luce di quanto precede, l'Unione europea non ritiene ancora possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne il periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2010 in attesa del riavvio delle consultazioni.

L’Unione europea ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di natura umanitaria e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare ai progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L’Unione europea tiene a ribadire che l’applicazione di misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non è di ostacolo al dialogo politico ai sensi dell’articolo 8 di tale accordo.

In considerazione di quanto precede, l'Unione europea intende sottolineare ancora una volta l'importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe e conferma la sua intenzione di proseguire il dialogo e progredire nel prossimo futuro verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della nostra profonda stima.

Per la Commissione

Per il Consiglio