19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 978]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2009/143/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e altri volatili in cattività che ha un notevole impatto sulla redditività degli allevamenti avicoli causando perturbazioni al commercio intracomunitario e all’esportazione verso i paesi terzi.

(2)

In caso di manifestazione dell’influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altre aziende agricole all’interno dello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi tramite il commercio di pollame vivo o prodotti a base di pollame.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2) stabilisce le misure che devono immediatamente essere applicate dagli Stati membri con la massima urgenza per evitare l’ulteriore diffusione del virus nel caso d’insorgenza di un focolaio.

(4)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire i costi di talune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE fissa le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Nel 2008 in Danimarca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. In conformità della decisione 2005/94/CE, la Danimarca ha adottato misure volte a combattere tali focolai.

(8)

La Danimarca ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Il 13 maggio 2008 e il 1o luglio 2008 la Danimarca ha presentato una stima dei costi per l’adozione di misure volte ad eradicare l’influenza aviaria.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità per la Danimarca

La Danimarca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.