19.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2009
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca nel 2008
[notificata con il numero C(2009) 978]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2009/143/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e altri volatili in cattività che ha un notevole impatto sulla redditività degli allevamenti avicoli causando perturbazioni al commercio intracomunitario e all’esportazione verso i paesi terzi. |
(2) |
In caso di manifestazione dell’influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altre aziende agricole all’interno dello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi tramite il commercio di pollame vivo o prodotti a base di pollame. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2) stabilisce le misure che devono immediatamente essere applicate dagli Stati membri con la massima urgenza per evitare l’ulteriore diffusione del virus nel caso d’insorgenza di un focolaio. |
(4) |
La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire i costi di talune misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(5) |
L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE fissa le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità. |
(6) |
Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
(7) |
Nel 2008 in Danimarca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. In conformità della decisione 2005/94/CE, la Danimarca ha adottato misure volte a combattere tali focolai. |
(8) |
La Danimarca ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(9) |
Il 13 maggio 2008 e il 1o luglio 2008 la Danimarca ha presentato una stima dei costi per l’adozione di misure volte ad eradicare l’influenza aviaria. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario della Comunità per la Danimarca
La Danimarca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.