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19.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2009
che anticipa la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione concesso per la campagna di commercializzazione 2008-2009 a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 798]
(2009/141/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comuntià europea,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006 consente alla Commissione di anticipare le date di pagamento degli aiuti accordati nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, stabilito dal suddetto regolamento. |
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(2) |
Poiché le necessarie risorse finanziarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 320/2006, agli Stati membri va concessa l’opportunità di anticipare la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione accordato durante la campagna di commercializzazione 2008-2009 alle imprese, ai coltivatori e ai fornitori di macchinari che abbiano rinunciato alla propria quota a decorrere dal 1o ottobre 2008 fino alla data del pagamento della prima rata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono pagare il 100 % dell’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del suddetto regolamento per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2008-2009 in una sola rata. In tal caso, il pagamento sarà effettuato nel giugno 2009.
Gli Stati membri debbono informare la Commissione entro il 31 marzo 2009 se intendono ricorrere alla possibilità contemplata nel primo paragrafo.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione