6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

relativa alla concessione del concorso reciproco all’Ungheria

(2009/103/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119,

vista la raccomandazione della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla metà del 2006 le autorità ungheresi hanno compiuto notevoli sforzi per correggere gli squilibri esterni ed interni accumulati. Nonostante i risultati tangibili raggiunti negli ultimi due anni, compresa una riduzione significativa del disavanzo delle amministrazioni pubbliche ed una graduale riduzione del disavanzo delle partite correnti, dall’inizio di ottobre 2008 i mercati finanziari ungheresi registrano gravi tensioni.

(2)

Nell’ottobre 2008 le autorità ungheresi hanno adottato un ampio programma di politica economica volto a ripristinare la fiducia degli investitori e ad alleviare le tensioni registrate nelle settimane precedenti sui mercati finanziari ungheresi. Tale programma comprende misure intese a garantire un’adeguata liquidità e finanziamenti al sistema bancario, provvedimenti volti a garantire un’adeguata capitalizzazione delle banche nonché piani per assicurare la sostenibilità di bilancio e contenere il fabbisogno di finanziamento. In particolare il governo ungherese ha rivisto il suo obiettivo di disavanzo per il 2008 dal 4 % al 3,4 % del PIL e per il 2009 dal 3,2 % al 2,6 % del PIL. Questo programma economico ed in particolare gli obiettivi di bilancio troveranno riscontro nel bilancio del governo nonché nel programma di convergenza, che conterrà anche altri provvedimenti e riforme strutturali.

(3)

Il Consiglio rivede periodicamente le politiche economiche attuate dall’Ungheria, in particolare nel contesto dell’esame annuale dell’aggiornamento del programma di convergenza e dell’attuazione del programma nazionale di riforme da parte dell’Ungheria, dell’esame periodico dei progressi compiuti dall’Ungheria rispetto alla raccomandazione del Consiglio sulla procedura per i disavanzi eccessivi nonché nel contesto della relazione sulla convergenza.

(4)

Nonostante il previsto miglioramento delle partite correnti l’Ungheria deve far fronte ad un sostanziale fabbisogno di finanziamento per il 2008 e il 2009 (stimato a circa 20 miliardi di EUR), dato che i recenti sviluppi dei mercati finanziari indicano che il conto capitale e finanziario potrebbero registrare un importante deterioramento, con un’accelerazione dei flussi netti in uscita del portafoglio estero.

(5)

Le autorità ungheresi hanno richiesto un’assistenza finanziaria sostanziale alla Comunità, ad istituzioni finanziarie internazionali e ad altri paesi, per favorire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e portare le riserve internazionali di valuta ad un livello prudente.

(6)

La bilancia dei pagamenti ungherese è soggetta ad una seria minaccia che giustifica la concessione urgente del concorso reciproco da parte della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità concede il concorso reciproco all’Ungheria.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA