3.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2009

relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori dell’Estonia, dei Paesi Bassi e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2009) 414]

(I testi in lingua estone, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2009/87/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2008/396/CE (2), la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2007, ad eccezione dell’organismo pagatore estone «PRIA», dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell’organismo pagatore finlandese «MAVI», dell’organismo pagatore italiano «ARBEA», dell’organismo pagatore maltese «MRAE», dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e degli organismi pagatori portoghesi «IFADAP», «INGA» e «IFAP».

(2)

In seguito alla trasmissione di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore estone «PRIA», dall’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e dall’organismo pagatore portoghese «INGA».

(3)

L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3) prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo gli anticipi versati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2007, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dagli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti o aggiunti agli stessi.

(4)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006, specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2008 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(6)

Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri in questione in base alla decisione 2008/396/CE.

(7)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore estone «PRIA», dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e dell’organismo pagatore portoghese «INGA» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l’esercizio finanziario 2007.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro interessato, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica di Estonia, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 33.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMO PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

IMPORTI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI DALLO O PAGATI ALLO STATO MEMBRO

Nota: Nomenclatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2007 — Spese/entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Totale incluse le riduzioni e le sospensioni

Pagamenti effettuati dallo Stato membro per l'esercizio finanziario (2)

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro a norma della decisione 2008/396/CE

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o versato allo (+) Stato membro a norma della presente decisione (3)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nelle dichiarazioni mensili

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


MS

 

Spese (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= j)

Spese (5)

Entrate con destinazione specifica (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  Per NL, le riduzioni effettuate con riguardo alle «altre riduzioni» sono già state registrate dallo Stato membro nella contabilità. Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2007.

(2)  I pagamenti effettuati in EUR sono suddivisi in base alla valuta delle dichiarazioni. Per EE, la spesa complessiva è stata suddivisa in EUR e in moneta nazionale [articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2006].

(3)  Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(4)  Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararlo alla voce 05 07 01 06.

(5)  Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararlo alla voce 05 02 16 02.

Nota: Nomenclatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.