30.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2008
relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
(2009/81/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri il 16 settembre 2008 a norma della decisione 2008/777/CE del Consiglio (2). |
(2) |
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
È opportuno concludere il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (3), è approvato a nome della Comunità, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Parere espresso il 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 23.
(3) GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 25.