30.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino

(2009/49/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino (1), approvato con la decisione 94/184/CE del Consiglio (2), prevede nuovi negoziati sui periodi transitori relativi alle denominazioni di cui all’articolo 8 e all’articolo 11 di tale accordo.

(2)

Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo sul commercio del vino tra la Comunità e l’Australia.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (di seguito «l’accordo») è stato siglato dalle due parti il 5 giugno 2007.

(4)

Occorre pertanto approvare detto accordo.

(5)

Per agevolare l’attuazione e l’eventuale modifica degli allegati dell’accordo, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3).

(6)

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, dovranno essere abrogati l’accordo precedente tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino, il relativo protocollo e il relativo scambio di lettere, firmati a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 gennaio 1994 e il 31 gennaio 1994,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino, compresi gli allegati, il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere consolidato (di seguito «l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui, ove opportuno, all’articolo 113, paragrafo 1, o all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell’articolo 29 e dell’articolo 30 dell’accordo medesimo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 86 del 31.3.1994, pag. 3.

(2)  GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.

(3)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.



30.1.2009   

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L 28/3


ACCORDO

Tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino

LA COMUNITÀ EUROPEA,

qui di seguito «la Comunità»

da un lato, e

L’AUSTRALIA

dall’altro,

in seguito denominate «le parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare le condizioni per lo sviluppo proficuo e armonioso degli scambi e per la promozione della cooperazione commerciale nel settore del vino secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

RICONOSCENDO che le parti contraenti desiderano allacciare contatti più stretti nel settore vitivinicolo per contribuire ad agevolare i loro scambi commerciali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Le parti contraenti convengono, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e promuovere il commercio del vino originario della Comunità e dell’Australia alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente Accordo si applica ai vini di cui al codice 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (1).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo e fatte salve disposizioni contrarie, si intende per:

a)

«vino originario di», se tale dicitura è usata congiuntamente al nome di una delle parti contraenti, un vino prodotto nel territorio di tale parte contraente soltanto da uve raccolte esclusivamente sul territorio della medesima;

b)

«indicazione geografica», un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS;

c)

«menzione tradizionale», una denominazione di uso tradizionale che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d)

«designazione», i termini utilizzati nell’etichettatura, sui documenti che scortano il trasporto del vino, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità;

e)

«etichettatura», il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano il vino, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

f)

«presentazione», i termini utilizzati sui recipienti compreso il dispositivo di chiusura, sull’etichettatura e sull’imballaggio;

g)

«imballaggio», gli involucri protettivi quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

h)

«Accordo TRIPS», l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, oggetto dell’allegato 1C dell’Accordo OMC;

i)

«Accordo OMC», l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio;

j)

fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e l’articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il riferimento a una legge, a una normativa o a un regolamento si intende fatto a tale legge, normativa o regolamento quale modificato alla data della firma dell’Accordo. Se alla data della firma una delle parti contraenti notifica all’altra parte contraente di dover adottare leggi, normative o regolamenti per tener fede agli obblighi sottoscritti nell’ambito del presente Accordo, il riferimento alle suddette leggi, normative o regolamenti si intende fatto a tali leggi, normative o regolamenti in vigore alla data in cui la prima parte contraente notifica all’altra parte di avere soddisfatto le condizioni per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Salvo disposizione contraria del presente Accordo, l’importazione e la commercializzazione del vino sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della parte contraente importatrice.

2.   Le parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente Accordo. Esse si adoperano affinché siano conseguiti gli obiettivi in esso stabiliti.

TITOLO I

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI REQUISITI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEL VINO

Articolo 5

Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione del vino esistenti

1.   La Comunità autorizza l’importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari dell’Australia che sono prodotti conformemente:

a)

a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all’allegato I, parte A, punto 1 nonché

b)

ai requisiti in materia di composizione stabiliti al punto I.1 del protocollo dell’Accordo.

2.   L’Australia autorizza l’importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari della Comunità e prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all’allegato I, parte B, punto 1.

3.   Le parti contraenti riconoscono che le pratiche e i trattamenti enologici elencati nell’allegato I e i requisiti in materia di composizione stabiliti nel protocollo sono conformi agli obiettivi e ai requisiti previsti all’articolo 7.

Articolo 6

Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati

1.   La parte contraente che propone di autorizzare a fini commerciali sul proprio territorio una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione o di modificare pratiche, trattamenti o requisiti esistenti, che non sono autorizzati dall’altra parte contraente in forza dell’articolo 5 e che richiedono modifiche dell’allegato I a norma dell’articolo 11, è tenuta a notificare quanto prima per iscritto la propria proposta all’altra parte e a concederle un periodo ragionevole per presentare le sue osservazioni prima di autorizzare in via definitiva la nuova pratica, il nuovo trattamento enologico o il nuovo requisito in materia di composizione o la modifica dei medesimi.

2.   Su richiesta, la parte contraente è inoltre tenuta a fornire un fascicolo tecnico a sostegno della proposta di autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, tenuto conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all’articolo 7, onde facilitarne l’esame all’altra parte contraente.

3.   L’altra parte contraente esamina la proposta, di cui al paragrafo 1, di introdurre una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione, o di modificarli, tenendo conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all’articolo 7.

4.   Entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore dell’autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, la parte contraente interessata ne dà notifica all’altra parte contraente.

5.   La notifica di cui al paragrafo 4 comprende una descrizione della pratica, del trattamento enologico o del requisito in materia di composizione, nuovi o modificati.

6.   Qualora non abbia già provveduto a fornire il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2, la parte contraente notificante è tenuta, su richiesta dell’altra parte contraente, a fornirle tale fascicolo tecnico.

7.   Il presente articolo non si applica se una parte contraente adegua una pratica o un trattamento enologico di cui all’allegato I, parte C, solamente per tenere conto delle particolari condizioni climatiche di una determinata campagna di commercializzazione, purché l’adeguamento sia di lieve entità e non cambi in maniera sostanziale la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi («adeguamento tecnico»). La parte contraente che intende procedere a un adeguamento tecnico ne dà notifica all’altra parte contraente non appena possibile e comunque prima dell’immissione in commercio sul territorio dell’altra parte.

Articolo 7

Obiettivi e requisiti

1.   Le pratiche o trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati, utilizzati per la produzione dei vini rispettano gli obiettivi seguenti:

a)

tutela della salute umana;

b)

protezione dei consumatori dalle pratiche ingannevoli;

c)

rispetto delle norme di buona pratica enologica di cui al paragrafo 2.

2.   Una buona pratica enologica è una pratica che soddisfa i requisiti seguenti:

I.

non è proibita dalle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine;

II.

tutela l’autenticità del prodotto in quanto compatibile con il principio in base al quale le caratteristiche tipiche del vino derivano dalle uve da cui è ottenuto;

III.

tiene conto della regione di coltivazione dell’uva, e in particolare delle condizioni climatiche e geologiche e delle altre condizioni di produzione;

IV.

risponde, tra l’altro, a una ragionevole esigenza, di natura tecnologica o pratica, di accrescere le caratteristiche di serbevolezza, la stabilità del vino o il suo gradimento da parte dei consumatori;

V.

garantisce che i trattamenti o le aggiunte si limitino allo stretto necessario per raggiungere l’effetto desiderato.

Articolo 8

Autorizzazione provvisoria

Fatte salve le misure previste all’articolo 35, i vini prodotti utilizzando una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati da una delle parti contraenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, beneficiano di un’autorizzazione provvisoria ai fini dell’importazione e della commercializzazione sul territorio dell’altra parte.

Articolo 9

Procedura di opposizione

1.   Entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa dall’altra parte contraente a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, la parte contraente destinataria della notifica può opporsi per iscritto alla pratica o al trattamento enologico o al requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica, se ritiene che non rispettino l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c). In caso di opposizione di una delle parti contraenti, ciascuna parte contraente può chiedere l’avvio delle consultazioni di cui all’articolo 37. Ove la questione non venga risolta entro 12 mesi dalla data in cui la parte contraente ha ricevuto la notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ciascuna parte contraente può chiedere l’avvio della procedura di arbitrato di cui all’articolo 10.

2.   Entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte contraente può chiedere informazioni o un parere all’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) o a un’altra organizzazione internazionale competente. Se viene presentata una richiesta di informazioni o di parere, fermi restando gli altri termini fissati al paragrafo 1, le parti contraenti possono decidere di comune accordo di prorogare di sei mesi il periodo per l’opposizione della parte contraente interessata.

3.   Gli arbitri di cui all’articolo 10 stabiliscono se la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettino l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c).

4.   In relazione alla richiesta di una parte contraente di autorizzare una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione già autorizzati dall’altra parte contraente a fini commerciali per un paese terzo, i termini fissati al paragrafo 1 sono dimezzati.

Articolo 10

Arbitrato sulle pratiche enologiche

1.   Una parte contraente può avviare la procedura di arbitrato a norma dell’articolo 9 notificando per iscritto all’altra parte contraente di avere sottoposto la questione ad arbitrato.

2.   Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente nomina un arbitro che soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 6 e notifica la propria scelta all’altra parte.

3.   Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 2 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.

4.   Se le parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 3, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 5, in conformità alla prassi della Corte.

5.   L’arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale.

6.   Gli arbitri (ad eccezione del presidente) sono esperti di levatura internazionale e di indubbia imparzialità nel campo dell’enologia.

7.   Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell’arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle parti contraenti in qualsiasi momento.

8.   Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza. In particolare, nelle loro conclusioni gli arbitri illustrano i motivi della decisione presa a norma dell’articolo 9, paragrafo 3.

9.   Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.

10.   La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.

Articolo 11

Modifica dell’allegato I

1.   Non appena possibile, e comunque non oltre 15 mesi dalla data della notifica, le parti contraenti modificano l’allegato I o il protocollo in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), per tenere conto di una pratica o di un trattamento enologico o di un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora una parte contraente abbia avviato la procedura di opposizione di cui all’articolo 9, le parti contraenti si attengono all’esito delle consultazioni, a meno che la questione non sia stata sottoposta ad arbitrato, nel qual caso:

a)

se gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettano gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), le parti contraenti modificano l’allegato I o il protocollo in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), aggiungendovi la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, entro 90 giorni dalla data di tale decisione;

b)

se invece gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica non rispettano gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), l’autorizzazione provvisoria di importazione e commercializzazione dei vini originari del territorio della parte contraente notificante, prodotti secondo la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi, come indicato all’articolo 8, scade 90 giorni dopo la data di adozione di tale decisione.

TITOLO II

PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL LORO UTILIZZO NELLA DESIGNAZIONE E NELLA PRESENTAZIONE

Articolo 12

Denominazioni protette

1.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 22 e del protocollo, sono protette le seguenti denominazioni:

a)

per quanto riguarda i vini originari della Comunità:

I.

le indicazioni geografiche elencate nell’allegato II, parte A;

II.

i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino è originario o altre denominazioni utilizzate per indicare lo Stato membro;

III.

le menzioni tradizionali elencate nell’allegato III;

IV.

le categorie di vini di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e figuranti nell’allegato IV, parte A;

V.

le denominazioni di vendita di cui all’allegato VIII, sezione D, punto 2, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e figuranti nell’allegato IV, parte B;

b)

per quanto riguarda i vini originari dell’Australia:

I.

le indicazioni geografiche elencate nell’allegato II, parte B;

II.

il termine «Australia» o altre denominazioni utilizzate per indicare questo paese.

2.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari delle parti contraenti al di fuori dei loro territori, l’uso delle denominazioni protette di una delle parti contraenti contemplate nel presente articolo per designare e presentare un vino originario dell’altra parte contraente, tranne nei casi previsti nel presente Accordo.

Articolo 13

Indicazioni geografiche

1.   Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo:

a)

in Australia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’allegato II, parte A:

I.

sono protette per i vini originari della Comunità e

II.

possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità e

b)

nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all’Australia di cui all’allegato II, parte B:

I.

sono protette per i vini originari dell’Australia e

II.

possono essere utilizzate in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia.

2.   Le parti contraenti adottano le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato II, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti medesime. Ciascuna parte contraente prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica elencata nell’allegato II per identificare vini non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica.

3.   La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche qualora:

a)

sia indicata la vera origine del vino;

b)

l’indicazione geografica sia tradotta oppure

c)

le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o espressioni simili.

4.   La protezione di cui ai paragrafi 2 e 3 lascia impregiudicata l’applicazione degli articoli 15 e 22.

5.   La registrazione di un marchio commerciale per il vino, contenente o consistente in un’indicazione geografica che identifica un vino figurante nell’allegato II, è respinta ovvero, se la normativa nazionale lo consente e a richiesta di una parte interessata, è invalidata per i vini non originari del luogo cui tale indicazione geografica fa riferimento.

6.   In caso di omonimia tra indicazioni geografiche elencate nell’allegato II, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti stabiliscono di comune accordo le condizioni pratiche che permettono di distinguere l’una dall’altra le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

7.   Se un’indicazione geografica di cui all’allegato II è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS.

8.   Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

9.   Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una parte contraente a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte contraente elencata nell’allegato II che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.

10.   Le parti contraenti affermano che i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo non riguardano le indicazioni geografiche non elencate nell’allegato II. Ferme restando le disposizioni del presente Accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche, l’Accordo TRIPS si applica alla protezione delle indicazioni geografiche in entrambe le parti contraenti.

Articolo 14

Nomi o riferimenti agli Stati membri e all’Australia

1.   In Australia i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e le altre denominazioni utilizzate per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine del vino:

a)

sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e

b)

possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità i termini che si riferiscono all’Australia e le altre denominazioni utilizzate per indicare l’Australia ai fini di identificare l’origine del vino:

a)

sono riservati ai vini originari dell’Australia e

b)

possono essere utilizzati in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all’articolo 13 non impedisce all’Australia di utilizzare le seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia e nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, nei periodi transitori qui di seguito indicati:

a)

nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del presente Accordo per le denominazioni seguenti: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry e White Burgundy;

b)

nei 10 anni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo per la denominazione Tokay.

Articolo 16

Menzioni tradizionali

1.   Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le menzioni tradizionali per la Comunità elencate nell’allegato III:

a)

non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Australia e

b)

possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell’allegato III, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   L’Australia adotta le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, l’Australia prevede i mezzi legali atti a garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o espressioni simili.

3.   La protezione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata l’applicazione degli articoli 17 e 23.

4.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a)

alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’allegato III e

b)

a una categoria di vini in relazione alla quale la menzione tradizionale è protetta nella Comunità, come indicato nell’allegato III.

5.   L’Australia può permettere sul proprio territorio l’uso di termini identici o simili alle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III per vini non originari del territorio delle parti contraenti, a condizione che i consumatori non siano indotti in errore, che sia dichiarata l’origine del prodotto e che tale uso non costituisca concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 e successive modifiche.

6.   Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.

7.   Fatto salvo il paragrafo 5, l’Australia non consente sul proprio territorio la registrazione o l’uso di un marchio commerciale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III per designare e presentare un vino, a meno che il presente Accordo consenta l’uso di detta menzione tradizionale in relazione a tale vino. Tuttavia la presente disposizione:

a)

non si applica per i marchi commerciali legalmente registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima della data della firma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia;

b)

per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell’allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per i marchi commerciali registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia e

c)

non impedisce l’uso dei marchi commerciali di cui alle lettere a) e b) nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto della Comunità di utilizzare la menzione tradizionale di cui trattasi conformemente al paragrafo 1, lettera b).

8.   Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7 e l’articolo 23, l’Australia non consente sul proprio territorio l’uso di una ragione sociale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III del presente Accordo per designare e presentare un vino. Tuttavia la presente disposizione:

a)

non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima della data della firma del presente Accordo;

b)

per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell’allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo e

c)

non impedisce l’uso di tali ragioni sociali nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

Le lettere a), b) e c) non consentono l’uso della ragione sociale in maniera tale da indurre in errore il consumatore.

9.   Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l’Australia a proteggere una menzione tradizionale elencata nell’allegato III che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto III, e all’articolo 16 non impedisce all’Australia l’utilizzo delle seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia, nonché nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, in un periodo transitorio di 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spätlese.

Articolo 18

Categorie di vini e denominazioni di vendita

1.   Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le categorie di vini elencate nell’allegato IV, parte A, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato IV, parte B:

a)

sono riservate ai vini originari della Comunità e

b)

possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l’Australia a riservare una categoria di vini o una denominazione di vendita elencata nell’allegato IV che non è o non è più riservata nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE E DESIGNAZIONE

Articolo 19

Principio generale

Nell’etichettatura dei vini non possono essere utilizzati termini falsi o fuorvianti in relazione al carattere, alla composizione, alla qualità o all’origine del vino di cui trattasi.

Articolo 20

Indicazioni facoltative

1.   Nel commercio del vino tra le parti contraenti, un vino originario dell’Australia:

a)

che reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, al Trade Practices Act 1974 e all’Australia New Zealand Food Standards Code e

b)

che non reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, al Trade Practices Act 1974 e all’Australia New Zealand Food Standards Code.

2.   Nel commercio del vino tra le parti contraenti, un vino originario della Comunità:

a)

che reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio nonché al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e del Trade Practices Act 1974 e

b)

che non reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e del Trade Practices Act 1974.

3.   Le indicazioni facoltative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

a)

l’anno di vendemmia, che corrisponde all’anno di raccolta dell’uva, a condizione che almeno l’85 % del vino sia ottenuto da uve raccolte nell’anno indicato, eccezion fatta per i vini comunitari ottenuti da uve raccolte in inverno, per i quali è indicato l’anno di inizio della campagna di commercializzazione in corso anziché l’anno di vendemmia;

b)

il nome di una varietà di vite o un suo sinonimo in conformità dell’articolo 22;

c)

il riferimento a un riconoscimento, a una medaglia o a un concorso e, nel caso di un riconoscimento, di una medaglia o di un concorso australiano, purché il concorso sia stato comunicato all’organismo competente della Comunità;

d)

il tipo di prodotto a norma dell’allegato VI;

e)

il nome del vigneto;

f)

per i vini originari del territorio della Comunità, il nome di un’azienda vinicola, purché le uve siano coltivate e il vino sia vinificato in tale azienda;

g)

un colore specifico del vino;

h)

il luogo di imbottigliamento del vino;

i)

fatte salve le disposizioni di cui all’allegato VIII, il metodo utilizzato per produrre il vino;

j)

nel caso della Comunità, una menzione tradizionale elencata nell’allegato III;

k)

nel caso dell’Australia, uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell’allegato V;

l)

il nome, il titolo e l’indirizzo di una persona che ha partecipato alla commercializzazione del vino.

Articolo 21

Presentazione

1.   Le parti contraenti convengono che, qualora le disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente importatrice impongano di riportare sull’etichetta dei vini determinate indicazioni, possono figurare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie o su altre parti del recipiente altre indicazioni.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora sia indicato sull’etichetta di un vino come parte integrante della denominazione primaria di vendita uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell’allegato V, il termine deve figurare nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche australiane elencate nell’allegato II, parte B, in caratteri di dimensioni sostanzialmente identiche. Ai fini del presente paragrafo, per «denominazione primaria di vendita» si intende la denominazione del prodotto che figura sulla parte del recipiente o dell’imballaggio destinata a essere presentata al consumatore in condizioni di esposizione normali.

3.   Le parti contraenti convengono che le indicazioni di cui al paragrafo 1, compreso uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell’allegato V, possono essere ripetute su qualunque parte del recipiente, a prescindere dal fatto che figurino o meno nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato II.

4.   La Comunità conviene che nella designazione e nella presentazione nella Comunità di un vino originario dell’Australia può essere indicato il numero di bicchieri normalizzati di vino, purché tale indicazione sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, al Trade Practices Act 1974 e all’Australia New Zealand Food Standards Code.

Articolo 22

Varietà di vite

1.   Ciascuna parte contraente accetta di autorizzare sul proprio territorio che l’altra parte contraente usi il nome di una o più varietà di vite oppure i loro eventuali sinonimi per designare e presentare un vino, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le varietà di vite o i loro sinonimi figurano nella classificazione delle varietà compilata dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), dall’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o dall’Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI);

b)

se il vino non è composto esclusivamente dalla o dalle varietà di vite citate o relativi sinonimi, almeno l’85 % del vino è ottenuto dalla o dalle varietà indicate, previa deduzione del quantitativo corrispondente ai prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per le colture di microrganismi (quantitativo comunque non superiore al 5 % del vino);

c)

ogni varietà di vite o relativo sinonimo figurante sull’etichetta rientra nella composizione del vino in proporzione maggiore alle varietà non indicate sull’etichetta;

d)

qualora siano citate due o più varietà di vite o relativi sinonimi, le varietà sono indicate in ordine decrescente di percentuale utilizzata nella composizione del vino e in caratteri di qualsiasi dimensione;

e)

la o le varietà di vite o i relativi sinonimi figurano nello stesso campo visivo o al di fuori di esso, in funzione della normativa nazionale del paese esportatore;

f)

il nome della o delle varietà di vite o dei relativi sinonimi non è utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori sull’origine del vino. A tal fine le parti contraenti possono stabilire le condizioni pratiche di utilizzo del nome.

2.   In deroga al paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto I, le parti contraenti convengono che:

a)

se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un’indicazione geografica elencata nell’allegato II, parte A, per la Comunità, l’Australia può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio australiano, purché la varietà di vite o il sinonimo figuri nell’allegato VII e

b)

se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un’indicazione geografica elencata nell’allegato II, parte B, per l’Australia, la Comunità può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio comunitario, purché la varietà di vite o il sinonimo fosse utilizzato in buona fede prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.

3.   In deroga al disposto dell’articolo 12 e del presente articolo, le parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, la denominazione «Hermitage» può essere utilizzata per i vini originari dell’Australia come sinonimo della varietà di vite «Shiraz» per la vendita in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.

4.   In deroga al disposto del presente articolo, le parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, il nome della varietà di vite «Lambrusco» può essere utilizzato per i vini originari dell’Australia per designare un tipo di vino tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale denominazione in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Articolo 23

Termini utilizzati per i vini di qualità

L’Australia può utilizzare i termini elencati nell’allegato V per designare e presentare un vino originario dell’Australia, secondo le condizioni di utilizzo contenute in tale allegato e in conformità all’articolo 20.

Articolo 24

Vini a indicazione geografica originari dell’Australia

Fatte salve disposizioni più restrittive della legislazione australiana, le parti contraenti convengono di consentire all’Australia di usare un’indicazione geografica elencata nell’allegato II, parte B, per designare e presentare un vino originario dell’Australia, alle seguenti condizioni:

a)

quando è utilizzata una sola indicazione geografica, almeno l’85 % del vino è ottenuto da uve raccolte nella zona geografica di cui trattasi;

b)

quando sono utilizzate fino a tre indicazioni geografiche per il medesimo vino,

I.

almeno il 95 % del vino è ottenuto da uve raccolte nelle zone geografiche di cui trattasi e almeno il 5 % del vino proviene da ciascuna delle indicazioni geografiche indicate e

II.

le indicazioni geografiche figuranti sull’etichetta devono essere elencate in ordine decrescente di percentuale.

Articolo 25

Osservanza delle norme di etichettatura

1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull’etichetta, sui documenti ufficiali o commerciali o nella pubblicità, è contraria alle disposizioni del presente Accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali necessarie in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2.   Le misure e le azioni di cui al paragrafo 1 si applicano in particolare nei casi seguenti:

a)

se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o australiana nella lingua o nelle lingue dell’altra parte contraente include una parola che potrebbe indurre in errore riguardo all’origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;

b)

se sui recipienti, sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in forza del presente Accordo figurano designazioni, marchi commerciali, nomi, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali del vino;

c)

se viene utilizzato un imballaggio tale da indurre in errore sull’origine del vino.

Articolo 26

Clausola di standstill

Le parti contraenti non impongono, in virtù delle rispettive disposizioni di diritto interno, condizioni meno favorevoli di quelle stabilite dal presente Accordo o dalle disposizioni di diritto interno in vigore alla data della firma del presente Accordo, in particolare le disposizioni cui fa riferimento l’allegato IX relative alla designazione, alla presentazione, all’imballaggio o alla composizione dei vini provenienti dall’altra parte contraente.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE

Articolo 27

Certificazione

1.   La Comunità autorizza a tempo indeterminato l’importazione di vino originario dell’Australia in conformità alle disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata, previste all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi. A tal fine e in conformità alle suddette disposizioni, l’Australia:

a)

trasmette i documenti di certificazione e i bollettini di analisi tramite l’organismo competente oppure

b)

qualora l’organismo competente di cui alla lettera a) abbia accertato che i singoli produttori hanno la competenza necessaria per assumersi tali responsabilità:

I.

riconosce ciascuno dei produttori autorizzati a rilasciare i documenti di certificazione e i bollettini di analisi;

II.

controlla i produttori autorizzati e predispone ispezioni presso di loro;

III.

notifica alla Commissione due volte all’anno, nei mesi di gennaio e di luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati e i rispettivi numeri di registrazione ufficiale;

IV.

notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi dei produttori autorizzati e

V.

notifica immediatamente alla Commissione la revoca dell’autorizzazione a un produttore.

2.   In deroga all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, riguardante il formulario semplificato V I 1, sono richieste soltanto le informazioni seguenti:

a)

nella casella 2 del documento di certificazione, il nome e l’indirizzo dell’importatore o del destinatario;

b)

nella casella 6 del documento di certificazione, la «designazione del prodotto» che comporta: il volume nominale (ad esempio 75 cl), la denominazione di vendita (ossia: «vino australiano»), l’indicazione geografica protetta (cfr. l’allegato II, parte B), il termine utilizzato per i vini di qualità (cfr. allegato V), il nome della o delle varietà di vite e l’anno di vendemmia, se figurano sull’etichetta;

c)

nella casella 11 del documento di certificazione, il numero di analisi specifico attribuito dall’organismo australiano competente.

3.   Ai fini del presente articolo, l’organismo competente per l’Australia è l’Australian Wine and Brandy Corporation o qualsiasi altro organismo analogo, anche in numero maggiore a uno, designato dall’Australia come organismo competente.

4.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, la Comunità non sottopone l’importazione dei vini originari dell’Australia a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni nella Comunità il 1o marzo 1994, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.

5.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, l’Australia non sottopone l’importazione dei vini originari della Comunità a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni in Australia il 1o gennaio 1992, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.

Articolo 28

Certificazione temporanea

1.   Le parti contraenti si riservano il diritto di istituire prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione dettate da giustificati motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l’altra parte contraente viene informata adeguatamente e in tempo utile per poter rispettare le prescrizioni supplementari.

2.   Le parti contraenti convengono di non prolungare l’applicazione di tali prescrizioni oltre il periodo di tempo necessario per far fronte alla situazione specifica che ne ha richiesto l’adozione per motivi di interesse pubblico.

TITOLO V

GESTIONE DELL’ACCORDO

Articolo 29

Cooperazione tra le parti contraenti

1.   Le parti contraenti si tengono in contatto su tutte le questioni relative al presente Accordo, direttamente attraverso i propri organi di rappresentanza oppure tramite il comitato congiunto istituito dall’articolo 30. In particolare, le parti contraenti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo, innanzitutto attraverso i propri organi di rappresentanza o il comitato congiunto.

2.   L’Australia nomina quale proprio organo di rappresentanza il Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (o qualsiasi organismo del governo australiano che assuma successivamente le pertinenti funzioni di tale ministero). La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all’altra l’eventuale cambiamento del proprio organo di rappresentanza.

3.   L’Australia, rappresentata dal Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, e la Comunità:

a)

possono stabilire di comune accordo l’opportunità di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data stabilita congiuntamente dalle parti contraenti;

b)

possono stabilire di comune accordo le condizioni pratiche di cui all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f);

c)

si comunicano reciprocamente per iscritto se intendono adottare nuovi regolamenti o modifiche dei regolamenti vigenti su materie di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino;

d)

si comunicano reciprocamente per iscritto ogni altra disposizione legislativa o amministrativa e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente Accordo e si informano reciprocamente delle misure adottate in base a tali decisioni e

e)

possono convenire che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo.

Articolo 30

Comitato congiunto

1.   È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti della Comunità e dell’Australia.

2.   Il comitato può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il comitato congiunto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, a turno nella Comunità e in Australia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti contraenti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.

3.   Il comitato congiunto può decidere:

a)

di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data convenuta dalle parti contraenti;

b)

le condizioni pratiche di cui all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), e

c)

che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo.

4.   Il comitato congiunto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente Accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di:

a)

provvedere allo scambio di informazioni tra le parti contraenti per il funzionamento ottimale del presente Accordo;

b)

formulare proposte su temi di reciproco interesse per le parti contraenti nel settore dei vini e delle bevande spiritose;

c)

fissare le tariffe delle spese e degli onorari di cui all’articolo 10, paragrafo 9, e all’articolo 38, paragrafo 7.

5.   Il comitato congiunto può discutere qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore vitivinicolo.

6.   Il comitato congiunto può agevolare i contatti tra i rappresentanti dei produttori e del settore vitivinicolo delle parti contraenti.

Articolo 31

Applicazione e funzionamento dell’Accordo

Le parti contraenti designano i punti di contatto figuranti nell’allegato X, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente Accordo.

Articolo 32

Assistenza reciproca tra le parti contraenti

1.   Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:

a)

un vino o una partita di vini ai sensi dell’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi tra l’Australia e la Comunità, non è conforme alle norme che disciplinano il settore vitivinicolo nella Comunità o in Australia ovvero alle norme del presente Accordo e

b)

tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra parte contraente e può dar luogo all’adozione di misure amministrative o all’avvio di azioni legali,

tale parte contraente, tramite il punto di contatto da essa designato, informa immediatamente il punto di contatto o gli altri organismi competenti dell’altra parte contraente.

2.   Le informazioni da fornire in conformità al disposto del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, e possibilmente di un’indicazione della natura delle misure amministrative o delle azioni legali eventualmente necessarie. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati in relazione al vino di cui trattasi:

a)

il nome del produttore e della persona che detiene il vino;

b)

la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;

c)

la designazione e la presentazione del vino;

d)

informazioni in merito alla violazione delle norme in fatto di produzione e commercializzazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Vini in transito

I titoli I, II, III e IV non si applicano ai vini:

a)

in transito sul territorio di una delle parti contraenti oppure

b)

originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra le stesse, alle condizioni e secondo le procedure contemplate al punto II del protocollo.

Articolo 34

Accordo OMC

L’applicazione del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti contraenti a norma dell’Accordo OMC.

Articolo 35

Misure sanitarie e fitosanitarie

1.   Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie oggetto dell’allegato 1 A dell’Accordo OMC.

2.   Ciascuna parte contraente si adopera per informare appena possibile l’altra parte, secondo le procedure di cui all’articolo 29, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino commercializzato sul proprio territorio, all’adozione delle misure necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare una linea comune.

3.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, una parte contraente che adotti o intenda adottare misure sanitarie e fitosanitarie urgenti, in quanto ritiene che una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione autorizzati mettano in pericolo la salute umana, si mette in contatto con l’altra parte attraverso i rispettivi organi di rappresentanza o tramite il comitato congiunto, entro i 30 giorni successivi all’adozione o alla proposta di adozione di detta misura urgente, secondo il caso, al fine di concordare una linea comune.

Articolo 36

Ambito di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio dell’Australia.

Articolo 37

Consultazioni

1.   Qualora ritenga che l’altra parte contraente sia venuta meno a un obbligo previsto dal presente Accordo, se non è stato possibile risolvere la questione secondo la procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 1, una parte contraente può chiedere per iscritto l’avvio di consultazioni con l’altra parte. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le parti contraenti si consultano allo scopo di risolvere la questione.

2.   La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato della questione.

3.   Qualora eventuali ritardi dovessero comportare un rischio per la salute umana o compromettere l’efficacia di misure di repressione delle frodi, una parte contraente può adottare adeguate misure conservative provvisorie, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l’adozione di tali misure.

4.   Se la questione non è stata risolta nei 60 giorni che seguono il ricevimento della richiesta di consultazioni, le parti contraenti possono, di comune accordo:

a)

prorogare il periodo di consultazione oppure

b)

investire dell’esame della questione un organismo competente.

Articolo 38

Arbitrato

1.   Ove non sia possibile risolvere una questione a norma dell’articolo 37 (se non con un’opposizione a norma dell’articolo 9), le parti contraenti possono sottoporre di comune accordo la questione ad arbitrato, nel qual caso ciascuna di esse notifica all’altra la nomina di un arbitro entro 60 giorni nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 4.

2.   Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 1 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.

3.   Se le parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 4, in conformità alla prassi della Corte.

4.   L’arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) possiedono qualifiche adeguate nel settore che la formazione arbitrale è chiamata a esaminare.

5.   Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell’arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle parti contraenti in qualsiasi momento.

6.   Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza.

7.   Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.

8.   La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.

9.   Le parti contraenti possono sottoporre di comune accordo ad arbitrato a norma del presente articolo qualsiasi altra questione relativa al commercio bilaterale del vino.

Articolo 39

Cooperazione nel settore vitivinicolo

1.   Le parti contraenti possono modificare di comune intesa il presente Accordo per rafforzare il livello di cooperazione nel settore vitivinicolo. Esse convengono di avviare consultazioni nell’intento di armonizzare le norme in materia di etichettatura dei vini.

2.   Nel quadro del presente Accordo, ciascuna parte contraente può formulare suggerimenti intesi ad ampliare il grado di cooperazione, tenuto conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione dell’Accordo stesso.

Articolo 40

Scorte esistenti

I vini che al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo o alla scadenza dei periodi transitori di cui agli articoli 15, 17 o 22, paragrafi 3 e 4, sono stati prodotti, designati e presentati a norma di legge ma secondo modalità vietate dal presente Accordo possono essere commercializzati alle seguenti condizioni:

a)

se sono stati prodotti ricorrendo a una o più pratiche o uno o più trattamenti enologici non elencati nell’allegato I, i vini possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

b)

se nella designazione o nella presentazione sono utilizzati termini vietati dal presente Accordo, i vini possono essere commercializzati:

I.

dai grossisti:

A.

per un periodo di cinque anni nel caso dei vini liquorosi;

B.

per un periodo di tre anni nel caso degli altri vini;

II.

dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 41

Accordo

Il protocollo e gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 42

Lingue facenti fede

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 43

Abrogazione dell’Accordo del 1994

Le parti contraenti convengono di abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, gli strumenti seguenti:

a)

l’Accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino e il relativo protocollo, fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994;

b)

i relativi scambi di lettere fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, intitolati come segue:

I.

sulle norme di produzione e di etichettatura dei vini spumanti fermentati in bottiglia, originari dell’Australia;

II.

sulle norme di produzione e di etichettatura dei vini australiani descritti e presentati con le espressioni «botrytis» o equivalenti, «noble late harvested» oppure «special late harvested»;

III.

riguardante gli articoli 8 e 14 dell’Accordo tra la Comunità europea e l’Australia [l’Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino;

IV.

riguardante la relazione tra l’Accordo tra la Comunità europea e l’Australia [l’Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino e l’articolo 24, paragrafo 1 dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP);

V.

riguardante l’Accordo tra la Comunità europea e l’Australia [l’Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino;

VI.

sull’uso in Australia dell’espressione «Frontignac».

Articolo 44

Entrata in vigore

1.   Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica reciproca per iscritto tra le parti contraenti dell’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.

2.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente con un preavviso di un anno.

Съставено в Брюксел на първи декември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas el uno de diciembre de dosmil ocho.

V Bruselu dne prvního prosince dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den første december to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am ersten Dezember zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the first day of December in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le premier décembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì primo dicembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de eerste december tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em um de Dezembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la întâi decembrie două mii opt.

V Bruseli dňa prvého decembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne prvega decembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den första december tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Австралия

Por Australia

Za Austrálii

For Australien

Für Australien

Austraalia nimel

Για τηυ Αυστραλία

For Australia

Pour l'Australie

Per l'Australia

Austrālijas vārdā

Australijos vardu

Ausztrália részéről

Għall-Awstralja

Voor Australië

W imieniu Australii

Pela Austrália

Pentru Australia

Za Austráliu

Za Avstralijo

Australian puolesta

För Australien

Image


(1)  ATS 1988 n. 30 (senza l’allegato); UNTS 1503, pag. 168 (con l’allegato).


ALLEGATO I

Pratiche enologiche di cui all’articolo 5

PARTE A

Per i vini originari dell’Australia

1.

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari dell’Australia, alle condizioni stabilite dalle norme australiane e in particolare dall’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dal Trade Practices Act 1974 e dall’Australia New Zealand Food Standards Code (salvo indicazione contraria del presente allegato), secondo le seguenti prescrizioni:

1.

arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;

2.

trattamenti termici;

3.

impiego nei vini secchi, e in misura non superiore al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4.

centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

5.

impiego di lieviti per vinificazione;

6.

impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria;

7.

aggiunta di colture di microrganismi contenenti scorze di lieviti, con o senza una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

fosfato diammonico o solfato di ammonio,

solfito di ammonio o bisolfito di ammonio,

cloridrato di tiamina;

8.

impiego di batteri lattici in sospensione vinica;

9.

aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica dei vini così trattati non sia superiore a 2 g/l;

10.

impiego, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

11.

aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso in commercio per il consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;

12.

aggiunta di acido L-ascorbico o di acido eritorbico (acido isoascorbico) nel limite massimo di 300 mg/l;

13.

aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;

14.

impiego di acido tartarico, di acido lattico o di acido malico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 4,0 g/l;

15.

chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

gelatina alimentare,

colla di pesce,

caseina e caseinato di potassio,

latte o latte evaporato,

albumina animale,

bentonite,

diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

caolino,

tannino,

enzimi pectolitici,

enzimi autorizzati per uso alimentare;

16.

aggiunta di tannino;

17.

trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivo);

18.

trattamento:

dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;

19.

aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 100 mg/l;

20.

impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:

di alginato di calcio, oppure

di alginato di potassio;

21.

aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

22.

impiego di preparati di scorze di lieviti nel limite massimo di 40 g/hl;

23.

impiego di polivinilpolipirrolidone, purché il tenore di polivinilpolipirrolidone dei vini così trattati non sia superiore a 100 mg/l;

24.

impiego di solfato di rame, nel limite massimo di 1 g/hl, per l’eliminazione di difetti di gusto o di odore del vino, purché il tenore di rame dei vini così trattati non sia superiore a 1 mg/l;

25.

aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;

26.

aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l’elaborazione di vini liquorosi;

27.

aggiunta di mosto di uve e di mosto di uve concentrato per la dolcificazione del vino;

28.

impiego di carbonato di calcio per la disacidificazione;

29.

impiego di resine per lo scambio di cationi per favorire la stabilizzazione del vino, purché le resine siano sufficientemente stabili da non trasferire nel vino sostanze in quantitativi che potrebbero mettere in pericolo la salute umana (1);

30.

impiego di pezzi di legno di rovere;

31.

impiego di colonne a coni rotanti;

32.

impiego di gomma arabica;

33.

impiego di tartrato di calcio per la disacidificazione;

34.

impiego di elettrodialisi;

35.

impiego di un’ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;

36.

impiego di lisozima;

37.

impiego di osmosi inversa;

38.

impiego di dimetildicarbonato;

39.

impiego di perossido di idrogeno nel succo di uve, nel concentrato di uve e nel mosto di uve;

40.

impiego dell’estrazione controcorrente;

41.

impiego di proteine vegetali;

42.

impiego di citrato di rame;

43.

aggiunta di acquavite di uve, brandy e zuccheri al vino spumante;

44.

aggiunta di mistella.

2.

Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.

PARTE B

Per i vini originari della Comunità

1.

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e in particolare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (salvo indicazione contraria), secondo le seguenti prescrizioni:

1.

arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;

2.

trattamenti termici;

3.

impiego nei vini secchi, e in misura non superiore al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4.

centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

5.

impiego di lieviti per vinificazione;

6.

impiego di preparati di scorze di lieviti nel limite massimo di 40 g/hl;

7.

impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite massimo di 80 g/hl;

8.

impiego di batteri lattici in sospensione vinica;

9.

aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti:

aggiunta di:

i)

fosfato diammonico o solfato di ammonio nel limite massimo di 0,3 g/l;

ii)

solfito di ammonio o bisolfito di ammonio nel limite massimo di 0,2 g/l.

Questi prodotti possono anche essere impiegati congiuntamente entro il limite massimo complessivo di 0,3 g/l, fermo restando il suddetto limite di 0,2 g/l,

aggiunta di cloridrato di tiamina nel limite massimo di 0,6 mg/l espressi in tiamina;

10.

impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria;

11.

aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica dei vini così trattati non sia superiore a 2 g/l;

12.

impiego, alle condizioni previste dalla normativa australiana, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

13.

aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso in commercio per il consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;

14.

aggiunta di acido L-ascorbico nel limite massimo di 250 mg/l;

15.

aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;

16.

impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;

17.

impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

tartrato neutro di potassio,

bicarbonato di potassio,

carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,

tartrato di calcio o acido tartarico,

un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;

18.

chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

gelatina alimentare,

proteine vegetali,

colla di pesce,

caseina e caseinato di potassio,

ovoalbumina, lattoalbumina,

bentonite,

diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

caolino,

tannino,

enzimi pectolitici,

preparati enzimatici di betaglucanasi;

19.

aggiunta di tannino;

20.

trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivo) nel limite massimo di 100 g di sostanza secca per ettolitro;

21.

trattamento:

dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;

22.

aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 100 mg/l;

23.

impiego di gomma arabica una volta completata la fermentazione;

24.

impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;

25.

impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:

di alginato di calcio, oppure

di alginato di potassio;

26.

impiego di solfato di rame, nel limite massimo di 1 g/hl, per l’eliminazione di difetti di gusto o di odore del vino, purché il tenore di rame dei vini così trattati non sia superiore a 1 mg/l;

27.

aggiunta di bitartrato di potassio o di tartrato di calcio per favorire la precipitazione del tartaro;

28.

impiego di resina di pino di Aleppo al solo scopo di ottenere un vino «retsina», che può essere prodotto soltanto in Grecia;

29.

aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;

30.

impiego di solfato di calcio per l’elaborazione di alcuni vini liquorosi prodotti in regioni determinate, purché il tenore di solfato dei vini così trattati, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l;

31.

aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l’elaborazione di vini liquorosi;

32.

aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto di uve o del vino;

33.

aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per la dolcificazione del vino;

34.

elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

35.

impiego di un’ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;

36.

aggiunta di lisozima;

37.

concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l’osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino;

38.

aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica;

39.

impiego di pezzi di legno di rovere nella vinificazione.

2.

Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.

PARTE C

Adeguamenti tecnici di pratiche e trattamenti enologici, di cui all’articolo 6, paragrafo 7

Per la Comunità, pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato I, parte B:

16.

impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;

32.

aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto di uve o del vino;

37.

concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l’osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino.

Per l’Australia, pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato I, parte A:

nessuno.


(1)  Questa pratica enologica è autorizzata dal 1o marzo 1994.


ALLEGATO II

Indicazioni geografiche di cui all’articolo 12

Le indicazioni geografiche contemplate dal presente Accordo sono le seguenti.

PARTE A.

VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1.

Indicazioni geografiche degli Stati membri

Austria

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

Belgio

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Bulgaria

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (Black Sea Region)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (Struma valley)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Дунавска равнина (Danube Plain)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

Cipro

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς —

 

Vouni Panayia —

 

Αμπελίτης

 

Ambelitis

 

Πιτσιλιά

Αφάμης o

Pitsilia

Afames o

Κρασοχώρια Λεμεσού

Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Laona

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

In greco

In inglese

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

Repubblica ceca

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Čechy

litoměřická

 

mělnická

Morava

mikulovská

 

slovácká

 

velkopavlovická

 

znojemská

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

české zemské víno

moravské zemské víno

Francia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

 

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un’unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Alsace o Vin d’Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vite o dal nome di un’unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da«Gamay», «Mousseux»o«Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, preceduto o no da«Muscat de»

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, seguito o no da«Clairet»o«Supérieur»o«Rosé»o«mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, seguito o no da«Clairet»o«Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, preceduto da«Muscat du»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lés-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dal nome di uno dei comuni seguenti: Caramany o Latour de France o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, seguito o no da Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile, seguito o no da «mousseux»

La Grande Rue

Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, preceduto o no da«Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mercurey

Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da«Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune, o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da«Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune, o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, seguito o no da«mousseux»o«pétillant»

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, seguito o no da«mousseux»o«pétillant»

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Allier

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d’Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d’Hauterive, seguito o no da Val d’Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L’Adour o Sables Fauves o Sables de l’Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

Germania

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguiti o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Ahr

Walporzheim o Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

 

Bodensee

 

Breisgau

 

Kaiserstuhl

 

Kraichgau

 

Markgräflerland

 

Ortenau

 

Tauberfranken

 

Tuniberg

Franken

Maindreieck

 

Mainviereck

 

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

 

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

 

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer

Bernkastel

 

Burg Cochem

 

Moseltor

 

Obermosel

 

Saar

 

Ruwertal

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße (Weinstrasse)

 

Südliche Weinstraße (Weinstrasse)

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

 

Nierstein

 

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

 

Schloß Neuenburg

 

Thüringen

Sachsen

Elstertal

 

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

 

Kocher-Jagst-Tauber

 

Oberer Neckar

 

Remstal-Stuttgart

 

Württembergisch Unterland

 

Württembergischer Bodensee

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Mosel

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

Grecia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

In greco

In inglese

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου — Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

In greco

In inglese

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Megara, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Spata, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Regional wine of Vilitsas

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion — Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia — Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes — Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete — Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi — Lassithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia — Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia — Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini — Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos — Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Siastista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Penteliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Regional wine of Adriana

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos — Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros — Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Regional wine of Opountias Lokridos

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pangeon — Pangeoritikos

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros — Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace — Thrakikos o Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo — Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus — Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia — Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia — Lakonikos

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

Ungheria

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

 

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

 

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

 

Cserszeg(-i)

 

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke o Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

 

Mórahalom o Mórahalmi

 

Pusztamérges(-i)

Eger o Egri…………………………………

Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

 

Etyek(-i)

 

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

 

Cegléd(-i)

 

Duna mente o Duna menti

 

Izsák(-i)

 

Jászság(-i)

 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

 

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

 

Kiskőrös(-i)

 

Monor(-i)

 

Tisza mente o Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)……………………………………

Versend(-i)

 

Szigetvár(-i)

 

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)………………………………………….

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

 

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

Italia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui o Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Torgiano

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hügel o Meraner),

Santa Maddalena (St.Magdalener),

Terlano (Terlaner),

Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da«Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da«Barbarano»

Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell’Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d’Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d’Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano o Collio

Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, seguito o no da Pachino

Erbaluce di Caluso o Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo o Marmetino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matera

Matino

Melissa

Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, seguito o no da Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riviera del Brenta

Riesi

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruché di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

Savuto

Scanzo o Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, seguito o no da Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, preceduto o no da«Moscato di»

Terre dell’Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d’Isera o Ziresi o dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

Val Polcevera, seguito o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d’Arvier o Torrette o

Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, seguito o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Zagarolo

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione Veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino — Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena o Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco o Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona o Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro o Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana o Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino — Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d’Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino — Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Lussemburgo

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi dei comuni o parti di comuni

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

Malta

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

Island of Malta

Rabat

 

Mdina o Medina

 

Marsaxlokk

 

Marnisi

 

Mgarr

 

Tà Qali

 

Siggiewi

Gozo

Ramla

 

Marsalforn

 

Nadur

 

Victoria Heights

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

In maltese

In inglese

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Portogallo

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Alenquer

 

Alentejo

Borba

 

Évora

 

Granja-Amareleja

 

Moura

 

Portalegre

 

Redondo

 

Reguengos

 

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

 

Cova da Beira

 

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Chaves

 

Colares

 

Dão, seguito o no da Nobre

Alva

 

Besteiros

 

Castendo

 

Serra da Estrela

 

Silgueiros

 

Terras de Azurara

 

Terras de Senhorim

Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

Baixo Corgo

 

Cima Corgo

 

Douro Superior

Encostas d’Aire

Alcobaça

 

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madera o Madère o Madera o Vinho da Madera o Madera Weine o Madera

 

Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

 

Ribatejo

 

 

Almeirim

 

Cartaxo

 

Chamusca

 

Coruche

 

Santarém

 

Tomar

Setúbal, preceduto o no da Moscatel, seguito o no da Roxo

 

Tavira

 

Távora-Vorosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

 

 

Chaves

 

Planalto Mirandês

 

Valpaços

Vinho Verde

 

 

Amarante

 

Ave

 

Baião

 

Basto

 

Cávado

 

Lima

 

Monção

 

Paiva

 

Sousa

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Regioni determinate

Sottoregioni

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

 

Beira Litoral

 

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

Romania

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, seguito o no da

Dealurile Tirolului

 

Moldova Nouă

 

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernăteşti — Podgoria

 

Coteşti

 

Cotnari

 

Crişana, seguito o no da

Biharia

 

Diosig

 

Şimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, seguito o no da

Boldeşti

 

Breaza

 

Ceptura

 

Merei

 

Tohani

 

Urlaţi

 

Valea Călugărească

 

Zoreşti

Drăgăşani

 

Huşi, seguito o no da

Vutcani

Iana

 

Iaşi, seguito o no da

Bucium

 

Copou

 

Uricani

Lechinţa

 

Mehedinţi, seguito o no da

Corcova

 

Golul Drâncei

 

Oreviţa

 

Severin

 

Vânju Mare

Miniş

 

Murfatlar, seguito o no da

Cernavodă

 

Medgidia

Nicoreşti

 

Odobeşti

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaş

 

Sâmbureşti

 

Sarica Niculiţel, seguito o no da

Tulcea

Sebeş — Apold

 

Segarcea

 

Ştefăneşti, seguito o no da

Costeşti

Târnave, seguito o no da

Blaj

 

Jidvei

 

Mediaş

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Colinele Dobrogei

 

Dealurile Crişanei

 

Dealurile Moldovei, o

Dealurile Covurluiului

 

Dealurile Hârlăului

 

Dealurile Huşilor

 

Dealurile Iaşilor

 

Dealurile Tutovei

 

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

 

Dealurile Olteniei

 

Dealurile Sătmarului

 

Dealurile Transilvaniei

 

Dealurile Vrancei

 

Dealurile Zarandului

 

Terasele Dunării

 

Viile Caraşului

 

Viile Timişului

 

Slovacchia

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

 

Galantský

 

Hurbanovský

 

Komárňanský

 

Palárikovský

 

Šamorínsky

 

Strekovský

 

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

 

Doľanský

 

Hlohovecký

 

Modranský

 

Orešanský

 

Pezinský

 

Senecký

 

Skalický

 

Stupavský

 

Trnavský

 

Vrbovský

 

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

 

Pukanecký

 

Radošinský

 

Šintavský

 

Tekovský

 

Vrábeľský

 

Želiezovský

 

Žitavský

 

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

 

Gemerský

 

Hontiansky

 

Ipeľský

 

Modrokamenecký

 

Tornaľský

 

Vinický

Tokaj/ská/-ský/ské

Čerhov

 

Černochov

 

Malá Tŕňa

 

Slovenské Nové Mesto

 

Veľká Bara

 

Veľká Tŕňa

 

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

 

Michalovský

 

Moldavský

 

Sobranecký

Slovenia

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Bela krajina o Belokranjec

Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan

Koper o Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

Maribor o Mariborčan

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

Spagna

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Abona

 

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Álava o Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Arribes

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Artesa

 

Les Garrigues

 

Raimat

 

Valls de Riu Corb

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Finca Élez

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma

Fuencaliente

 

Hoyo de Mazo

 

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

 

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra Estella

 

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas....................................................................

Condado do Tea

 

O Rosal

 

Ribeira do Ulla

 

Soutomaior

 

Val do Salnés

Ribeira Sacra.................................................................

Amandi

 

Chantada

 

Quiroga-Bibei

 

Ribeiras do Miño

 

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guadiana......................................................

Cañamero

 

Matanegra

 

Montánchez

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja...............................................................................

Rioja Alavesa

 

Rioja Alta

 

Rioja Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga..........................................................

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo.......................................................

Anaga

Tarragona

 

Tierra Alta

 

Tierra de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Uclés

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia........................................................................

Alto Turia

 

Clariano

 

Moscatel de Valencia

 

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente

 

Vinos de Madrid

Arganda

 

Navalcarnero

 

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

 

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Tierra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra de Sierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Sierra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Torreperojil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra de Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra de Valles de Sadacia

Regno Unito

1.

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.

Vini da tavola a indicazione geografica

England o Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

2.

Modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.

PARTE B.

VINI ORIGINARI DELL’AUSTRALIA

1.

Indicazioni geografiche dell’Australia

STATO/ZONA

REGIONE

SOTTOREGIONE

South Eastern Australia

 

 

NEW SOUTH WALES

 

 

Big Rivers

 

 

 

Perricoota

 

 

Riverina

 

Western Plains

 

 

Central Ranges

 

 

 

Cowra

 

 

Mudgee

 

 

Orange

 

Southern New South Wales

 

 

 

Canberra District

 

 

Gundagai

 

 

Hilltops

 

 

Tumbarumba

 

South Coast

 

 

 

Shoalhaven Coast

 

 

Southern Highlands

 

Northern Slopes

 

 

Northern Rivers

 

 

 

Hastings River

 

Hunter Valley

 

 

 

Hunter

 

 

 

Broke Fordwich

QUEENSLAND

 

 

 

Granite Belt

 

 

South Burnett

 

SOUTH AUSTRALIA

 

 

Adelaide

 

 

Mount Lofty Ranges

 

 

 

Adelaide Hills

 

 

 

Lenswood

 

 

Piccadilly Valley

 

Adelaide Plains

 

 

Clare Valley

 

Barossa

 

 

 

Barossa Valley

 

 

Eden Valley

 

 

 

High Eden

Fleurieu

 

 

 

Currency Creek

 

 

Kangaroo Island

 

 

Langhorne Creek

 

 

McLaren Vale

 

 

Southern Fleurieu

 

Limestone Coast

 

 

 

Coonawarra

 

 

Mount Benson

 

 

Padthaway

 

 

Robe

 

 

Wrattonbully

 

Lower Murray

 

 

 

Riverland

 

The Peninsulas

 

 

Far North

 

 

 

Southern Flinders Ranges

 

VICTORIA

 

 

North West Victoria

 

 

 

Murray Darling

 

 

Swan Hill

 

North East Victoria

 

 

 

Alpine Valleys

 

 

Beechworth

 

 

Glenrowan

 

 

King Valley

 

 

Rutherglen

 

Central Victoria

 

 

 

Bendigo

 

 

Goulburn Valley

 

 

 

Nagambie Lakes

 

Heathcote

 

 

Strathbogie Ranges

 

 

Upper Goulburn

 

Western Victoria

 

 

 

Grampians

 

 

 

Great Western

 

Henty

 

 

Pyrenees

 

Port Phillip

 

 

 

Geelong

 

 

Macedon Ranges

 

 

Mornington Peninsula

 

 

Sunbury

 

 

Yarra Valley

 

Gippsland

 

 

WESTERN AUSTRALIA

 

 

Greater Perth

 

 

 

Perth Hills

 

 

Swan District

 

 

 

Swan Valley

 

Peel

 

Central Western Australia

 

 

South West Australia

 

 

 

Blackwood Valley

 

 

Geographe

 

 

Great Southern

 

 

 

Albany

 

 

Denmark

 

 

Frankland River

 

 

Mount Barker

 

 

Porongurup

 

Margaret River

 

 

Manjimup

 

 

Pemberton

 

West Australian South East Coastal

 

Eastern Plains, Inland and North of Western Australia

 

TASMANIA

 

 

NORTHERN TERRITORY

 

 

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

 

2.

Modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche stabilite di comune accordo dalle parti contraenti secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.


ALLEGATO III

Menzioni tradizionali di cui all’articolo 12

1.

Menzioni tradizionali degli Stati membri

Menzioni tradizionali

Vini

Categorie di prodotti

Lingua

GERMANIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT a IG

Tedesco

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT a IG

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

AUSTRIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch/Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese/Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese (wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett/Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese/Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT a IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Mosti di uve parzialmente fermentati a IG

Tedesco

SPAGNA

Denominación de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominación de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (1)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tutti

VDT a IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Spagnolo

Añejo

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillón

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

e v.s.q.p.r.d.

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d.

e v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

FRANCIA

Appellation d’origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation d’origine/vin délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT a IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne, AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé,

preceduto da:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur lie

AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc e Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

GRECIA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (denominazione di origine controllata)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (denominazione di origine di qualità superiore)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (vino dolce naturale)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (vino naturalmente dolce)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT a IG

Greco

Τοπικός οίνος («vin de pays»)

Tutti

VDT a IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Αρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Κάβα (3) (Cava)

Tutti

VDT a IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

e v.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

ΟΠΑΠ Santorini

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Zakynthos

VDT a IG

Greco

Vinsanto

OΡΑΠ Santorini

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati a IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati a IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Indicazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG

Italiano

Landwein

Vini a IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG

Tedesco

Vin de pays

Vini a IG della regione Valle d’Aosta

VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latino

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico — Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d’Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

Vini DOC Valle d’Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est!Est!!Est!!!

DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Latino

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

e VDT a IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (o GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia Particolare (o IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London Particolar (o LP/Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC Pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DOC Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC e IGT di Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC e IGT di Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Superiore Old Marsala (o SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell’Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC e DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, Sant’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Italiano

LUSSEMBURGO

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation d’origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT a IG

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.

Francese

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madera, Moscatel de Setubal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT a IG

Portoghese

Canteiro

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d.

e VDT a IG

Portoghese

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Portoghese

Escuro

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d., VDT a IG

e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

VDT a IG Estremadura e Ribatejano

DO Madera, DO Porto

VDT a IG

e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Portoghese

Reserva velha (o grande reserva)

DO Madera

V.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserva

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage, completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

REPUBBLICA CECA

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

CIPRO

Τοπικός Οίνος

Tutti

VDT a IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Greco

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας

Προέλευσης

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT a IG

Greco

UNGHERIA

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, completato dalle cifre 3-6

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Ungherese

tájbor

Tutti

VDT a IG

Ungherese

bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

siller

Tutti

VDT a IG e v.q.p.r.d.

Ungherese

SLOVACCHIA

forditáš

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovacco

mášláš

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovacco

samorodné

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, completato dalle cifre 3-6

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovacco

esencia

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovacco

SLOVENIA

Penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

2.

Modifiche dell’elenco delle menzioni tradizionali stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.


(1)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(3)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».


ALLEGATO IV

Categorie di vini e denominazioni di vendita di cui all’articolo 12 paragrafo 1, lettera a), punti IV e V

PARTE A

Categorie di vini

vino di qualità prodotto in una regione determinata,

v.q.p.r.d.,

vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata,

v.s.q.p.r.d.,

vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata,

v.f.q.p.r.d.,

vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata,

v.l.q.p.r.d.,

e i termini e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue della Comunità.

PARTE B

Denominazioni di vendita

Sekt bestimmter Anbaugebiete,

Sekt b.A.,

in tedesco.


ALLEGATO V

Termini utilizzati per i vini di qualità di cui all’articolo 23

1.

Termini utilizzati per i vini di qualità australiani

Termine

Condizioni d’uso

Tipo di vino (1)

Cream

Il termine «cream» descrive un vino liquoroso australiano dolce, di almeno 5 gradi Baumé. Il colore di questo vino va dal giallo paglierino all’ambrato chiaro, il sapore è ricco e dolce con un tipico aroma da vinoso a fruttato. Può essere ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate e tipicamente non presenta caratteristiche acquisite con l’invecchiamento. L’invecchiamento avviene in diversi tipi di barili. L’alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve australiana.

Se destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il vino deve essere prodotto con il metodo Solera, che comporta un invecchiamento di almeno tre anni in fusti di rovere.

Fortified wine australiano

Crusted/Crusting

Il termine «crusted» o «crusting» descrive un vino liquoroso che può formare depositi nella bottiglia.

Fortified wine australiano

Ruby

Il termine «ruby» descrive un vino liquoroso australiano che invecchia solo per pochi anni prima di essere imbottigliato. Al momento dell’imbottigliamento questo vino mantiene un colore rubino intenso e tende a essere robusto e fruttato. Può essere ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate volto a rafforzarne le caratteristiche cromatiche e aromatiche fondamentali. L’alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve.

Se è destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il processo di invecchiamento di questo vino deve comportare un passaggio di almeno quattro mesi in fusti di rovere.

Fortified wine australiano

Termine

Condizioni d’uso

Tipo di vino

Solera

Il termine «Solera» descrive un metodo che consiste nell’utilizzare botti o fusti accatastati contenenti vini di diverse annate. Il vino della botte che contiene l’assemblaggio di annate più vecchio è prelevato dalla solera. Il vino delle botti che formano la catasta scende quindi a cascata, in ordine di età, e la botte che contiene l’assemblaggio di vini più recente viene riempita di vino nuovo. L’assemblaggio così ottenuto ha un colore che va dal paglierino chiaro all’ambrato scuro a seconda del tipo di prodotto. Questo metodo è riservato alla produzione di vini liquorosi.

Fortified wine australiano

Tawny

Il termine «tawny» descrive un vino liquoroso australiano che viene invecchiato per diversi anni prima di essere imbottigliato. Al momento dell’imbottigliamento questo vino ha il tipico colore rosso dorato che ricorda il fulvo (tawny). Il vino deve rispecchiare le caratteristiche di un attento invecchiamento, ossia avere perso gli aromi di frutta fresca ed avere acquisito quelli tipici della maturità. Molti di questi vini presentano tuttavia una spiccata freschezza fruttata, caratteristica del vino più giovane. Questo vino è solitamente ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate, può subire un processo di affinamento in barili di rovere e raggiunge una maturità ottimale prima della vendita. L’alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve.

Fortified wine australiano

Vintage

Il termine «vintage» descrive un vino liquoroso australiano prodotto con uve provenienti da una sola vendemmia. Si tratta di vini di qualità elevata caratterizzati da un affinamento in bottiglia relativamente lungo. Sono generalmente di colore intenso e di corpo pieno e rotondo. Possono fregiarsi della menzione «vintage» accompagnata dall’anno corrispondente. Sono vini capaci di migliorare con l’affinamento in bottiglia ottenuto con una permanenza prolungata in cantina; sono comunque sottoposti a un invecchiamento minimo di venti mesi prima dell’immissione in commercio. L’alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve australiana.

Se è destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il processo di invecchiamento di questo vino deve comportare un passaggio di almeno quattro mesi in fusti di rovere.

Fortified wine australiano

2.

Modifiche dell’elenco dei termini utilizzati per i vini di qualità stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.


(1)  Le parti contraenti riconoscono che il tipo di vino australiano «fortified wine» («vino alcolizzato») è equivalente al prodotto comunitario «vino liquoroso» quale definito nell’allegato I, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.


ALLEGATO VI

Tipo di prodotto di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d)

Termini

Limite di zuccheri residui per i vini tranquilli

Dry

< 4 g/l, o < 9 g/l se l'acidità totale espressa in grammi di acido tartarico per litro è inferiore di < 2 g al contenuto di zuccheri residui

Medium dry

da 4 a 12 g/l

Medium sweet

da 12 a 45 g/l

Sweet

> 45 g/l


Termini

Limite di zuccheri residui per i vini spumanti

Brut nature

< 3 g/l

Extra brut

da 0 a 6 g/l

Brut

da 0 a 15 g/l

Extra dry

da 12 a 20 g/l

Dry

da 17 a 35 g/l

Medium dry

da 35 a 50 g/l

Sweet

> 50 g/l


ALLEGATO VII

Elenco delle varietà di viti e loro sinonimi che contengono o consistono in un’indicazione geografica comunitaria e che possono figurare sull’etichettatura dei vini originari dell’Australia a norma dell’articolo 22, paragrafo 2

1.

Varietà di viti o loro sinonimi:

Alicante Bouchet

Auxerrois

Barbera

Carignan

Carignane

Chardonnay

Pinot Chardonnay

Orange Muscat

Rhine Riesling

Trebbiano

Verdelho

2.

Modifiche dell’elenco delle varietà di viti e loro sinonimi stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30.


ALLEGATO VIII

Definizione di alcuni metodi di produzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera i)

1.

Se sono utilizzati nella designazione e nella presentazione di un vino, i termini che seguono possono riguardare soltanto vini affinati, fermentati o invecchiati in fusti di rovere.

«barrel aged»

«barrel fermented»

«barrel matured»

«oak aged»

«oak fermented»

«oak matured»

«wood aged»

«wood fermented»

«wood matured»

2.

I termini che seguono possono essere utilizzati per la designazione e la presentazione di vini originari dell’Australia alle seguenti condizioni:

botrytis (o termini equivalenti)

il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve avere subito, in condizioni naturali, l’azione della muffa Botrytis cinerea in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini

bottle fermented

deve trattarsi di un vino spumante ottenuto dalla fermentazione in una bottiglia di capacità non superiore a 5 litri e lasciato sulle fecce per un periodo non inferiore a sei mesi

noble late harvested

il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve avere subito, in condizioni naturali, l’azione della muffa Botrytis cinerea in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini

special late harvested

il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve essere stata essiccata in condizioni naturali in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini

3.

Se nella designazione e nella presentazione del vino sono utilizzati altri termini che fanno riferimento alla vinificazione, il vino deve essere stato elaborato in conformità al significato di tali termini, quali intesi e utilizzati generalmente dai vinificatori professionisti del paese produttore.


ALLEGATO IX

Disposizioni di diritto interno relative alla designazione, alla presentazione, all’imballaggio o alla composizione dei vini di cui all’articolo 26

PER L’AUSTRALIA

Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e diritto derivato,

Trade Practices Act 1974,

Australia New Zealand Food Standards Code.

PER LA COMUNITÀ

Titolo V e allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.


ALLEGATO X

Punti di contatto di cui all’articolo 31

Le modifiche dei dati relativi ai punti di contatto devono essere notificate tempestivamente.

a)   AUSTRALIA

The Chief Executive

Australian Wine and Brandy Corporation

National Wine Centre

Botanic Road

ADELAIDE SA 5000

Australia

(PO Box 2733

KENT TOWN SA 5071

Australia)

Tel. (+ 61) (8) 8228 2000

Fax (+ 61) (8) 8228 2022

e-mail: awbc@awbc.com.au

b)   COMUNITÀ

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

(Accordo CE-Australia sul commercio del vino)

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel. (+ 32)(2) 295-3240

Fax (+ 32)(2) 295-7540

e-mail: agri-library@ec.europa.eu


PROTOCOLLO


LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I.

1.

In conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo, la Comunità autorizza l’importazione e la commercializzazione sul proprio territorio di vini originari dell’Australia:

a)

aventi un tenore di minerali che rispecchia i livelli naturalmente riscontrati nei terreni agricoli australiani e la cui presenza sia dovuta a metodi di produzione conformi alle buone pratiche enologiche;

b)

aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 ma superiore a 3,0 grammi per litro, a condizione che il vino rechi un’indicazione geografica protetta di cui all’allegato II;

c)

per quanto concerne i vini designati e presentati, conformemente alla legislazione australiana, con i termini «botrytis» o espressione equivalente, «noble late harvested» o «special late harvested», aventi:

un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol o un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol, senza arricchimento,

un tenore di acido volatile non superiore a 25 millequivalenti/l (1,5 g/l),

un tenore di ossido di zolfo non superiore a 300 mg/l,

a condizione che il vino in questione rechi un’indicazione geografica per l’Australia figurante nell’allegato II;

d)

fatto salvo il primo trattino della lettera c), aventi un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 20 % vol senza arricchimento e, fatte salve le tolleranze previste per il metodo di analisi di riferimento utilizzato, un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall’analisi;

e)

aventi un titolo alcolometrico totale espresso in percentuale del volume, con l’approssimazione di un decimale;

f)

la cui composizione è conforme ai requisiti nuovi o modificati decisi di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o all’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), secondo il caso.

2.

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il vino deve essere accompagnato da un certificato rilasciato dall’Australian Wine and Brandy Corporation o da un altro organismo competente designato dall’Australia che attesti che il vino è stato prodotto conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari australiane.

II.

Conformemente all’articolo 33, lettera b), dell’Accordo, l’Accordo non si applica:

1.

al vino presentato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, oggetto o no di spedizioni distinte, non superi i 100 litri;

2.

a)

ai quantitativi di vino non superiori a 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

b)

ai quantitativi di vino non eccedenti i 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

c)

ai vini che sono di proprietà di privati che traslocano;

d)

ai vini destinati alle fiere, secondo la definizione riportata nelle disposizioni doganali applicabili in materia, purché siano confezionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;

e)

ai quantitativi di vino importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

f)

ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie loro concesse;

g)

ai vini che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

La deroga di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più deroghe previste dal presente paragrafo.


Dichiarazione comune relativa alle future discussioni sulle pratiche enologiche

Tenuto conto dei diversi tipi di regolamentazione che disciplinano, a livello internazionale, le pratiche e i trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione dei vini, le parti contraenti studieranno la maniera di pervenire a un metodo di approvazione di nuove pratiche, di nuovi trattamenti enologici e di nuovi requisiti di composizione dei vini, che sia meno restrittivo e più flessibile delle procedure previste al titolo I dell’Accordo.

Le parti contraenti discuteranno la questione nell’ambito della prima riunione del comitato congiunto successiva alla data della presente dichiarazione comune.


Dichiarazione comune relativa all’etichettatura degli allergeni

1.

Fatto salvo l’articolo 26 dell’Accordo, le parti contraenti riconoscono che:

a)

la Comunità può esigere che nella descrizione e presentazione di un vino siano incluse indicazioni obbligatorie relative agli allergeni, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, come modificata e

b)

l’Australia può esigere che nella descrizione e presentazione di un vino siano incluse indicazioni obbligatorie relative a determinati ingredienti o a determinate sostanze secondo quanto previsto dalla Food Standard 1.2.3 dell’Australia New Zealand Food Standards Code, volume 2 (come modificato).

2.

Fatto salvo l’articolo 4 dell’Accordo:

a)

la Comunità autorizza l’importazione di vino originario del territorio dell’Australia designato e presentato in conformità dei requisiti previsti al paragrafo 1, lettera a), e

b)

l’Australia autorizza l’importazione di vino originario del territorio della Comunità designato e presentato in conformità dei requisiti previsti al paragrafo 1, lettera b).

3.

Le parti contraenti collaborano al fine di armonizzare le rispettive prescrizioni regolamentari in materia di indicazione degli ingredienti del vino.


Dichiarazione comune relativa al dialogo sulle questioni connesse al commercio internazionale del vino

In qualità di maggiori esportatori mondiali di vino, l’Australia e l’Unione europea sono entrambe interessate ad estendere l’accesso ai mercati vinicoli internazionali e a favorirne l’espansione e si sono impegnate a studiare strategie di collaborazione volte a identificare possibili ambiti di azione comune.

Le parti contraenti rafforzeranno il mutuo dialogo su aspetti che potrebbero contribuire ad agevolare ed estendere il commercio mondiale del vino. Tale dialogo potrebbe includere discussioni sull’attuale ciclo di Doha di negoziati commerciali dell’OMC nonché negoziati nell’ambito di altri consessi internazionali legati al commercio mondiale del vino.


Dichiarazione comune relativa all’uso dei metodi di produzione

Le parti contraenti continueranno ad esaminare l’uso di determinati termini che designano metodi di produzione figuranti nell’allegato VIII alla luce di eventuali raccomandazioni formulate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).


Dichiarazione comune relativa all’etichettatura

Le parti contraenti accolgono con favore la soluzione raggiunta nell’ambito del presente Accordo in materia di etichettatura del vino.

Le parti contraenti sottolineano l’importanza che annettono al contesto offerto dal presente Accordo per la soluzione dei problemi che potrebbero sorgere in futuro con riguardo al commercio del vino.


Dichiarazione comune relativa all’articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell’Accordo

Le parti contraenti confermano di aver convenuto che la protezione prevista all’articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell’Accordo include espressioni come «méthode champenoise».


Dichiarazione comune relativa alla certificazione

Le parti contraenti confermano di aver convenuto che le disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata previste all’articolo 27, paragrafo 1, dell’Accordo non si applicano al vino sfuso esportato a destinazione della Comunità.


Dichiarazione comune relativa al vino «Retsina»

Le parti contraenti osservano quanto segue:

conformemente all’allegato I, punto 13, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, il vino chiamato «Retsina» è un vino prodotto unicamente nel territorio della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino «Retsina» alle condizioni definite dalla normativa greca vigente;

conformemente all’allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, l’uso di resina di pino di Aleppo è una pratica enologica autorizzata nella Comunità alle condizioni previste all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione;

i vini recanti l’etichetta «Retsina» e prodotti in Grecia in conformità delle disposizioni sopra menzionate possono continuare ad essere esportati a destinazione dell’Australia.


DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Uso delle indicazioni obbligatorie da parte dell’Australia

La Comunità europea rammenta che l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, prevede fra l’altro che le indicazioni obbligatorie siano raggruppate sul recipiente nello stesso campo visivo. Per i vini originari dell’Australia, la Comunità europea riconosce che la presentazione delle indicazioni obbligatorie in un unico campo visivo soddisfa questo requisito, a condizione che si possano leggere simultaneamente senza dover girare la bottiglia e che si possano distinguere nettamente dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni circostanti. La Comunità europea conferma che le indicazioni obbligatorie possono essere separate tra loro da altre indicazioni scritte o disegni e possono essere presentate su una o più etichette all’interno di un unico campo visivo.

La Comunità europea riconosce inoltre che l’Australia, pur senza esservi obbligata, può anche presentare in quello stesso campo visivo le indicazioni obbligatorie relative all’importatore e al numero della partita.

Uso di determinate indicazioni da parte dell’Australia

La Comunità europea rammenta che le disposizioni comunitarie previste all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, esigono o consentono che siano incluse nell’etichetta del vino indicazioni quali l’indirizzo di determinate persone che hanno partecipato alla commercializzazione del vino. La Comunità europea riconosce inoltre che termini inglesi comuni come «doctor», «mountain» e «sun» possono essere utilizzati ai fini della designazione e presentazione dei vini australiani.

Uso di termini liberi da parte dell’Australia

La Comunità europea rammenta che la legislazione vitivinicola comunitaria, in particolare gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificati, disciplinano le condizioni di utilizzo delle indicazioni obbligatorie e facoltative sul mercato comunitario. La legislazione comunitaria autorizza l’uso di termini diversi da quelli da essa esplicitamente previsti, a condizione che siano precisi, che non sussista alcun rischio di confusione con i termini da essa previsti e che gli operatori possano dimostrarne l’esattezza in caso di dubbio.

Coerentemente con tale normativa, la Comunità europea riconosce che l’Australia può utilizzare termini diversi da quelli disciplinati dal presente Accordo per designare e presentare il proprio vino purché l’uso di tali termini sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia.


SCAMBIO DI LETTERE CONSOLIDATO

Bruxelles, 1 dicembre 2008

Signor…,

Mi pregio far riferimento ai negoziati di recente avviati tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di concludere un Accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino («l’Accordo»).

Con riguardo alla relazione tra l’Accordo e l’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS

Le parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell’Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra con riguardo all’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale («Accordo TRIPS»).

Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette

Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell’Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.

Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche

Le parti contraenti confermano di aver convenuto che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS.

L’Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un’indicazione geografica comunitaria protetta dall'Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell’allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica comunitaria.

L’Australia conferma che, fatto salvo l’articolo 19 dell’Accordo, un’indicazione geografica compresa nell’elenco di cui all’articolo 15 dell’Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica.

Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati

1.

Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all’origine del vino, le parti contraenti convengono quanto segue.

1.1.

I marchi commerciali «Ilya», «Lienert of Mecklenburg», «Lindauer», «Salena Estate», «The Bissy», «Karloff» e «Montana» registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia.

1.2.

In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 5, dell’Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere «Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche» allegato all’Accordo, i marchi commerciali «Stonehaven Limestone Coast», «John Peel», «William Peel», «Old Peel», «South Coast» e «Domaine de Fleurieu», registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato.

1.3.

Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

2.1.

Le parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un’indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell’Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell’ambito dell’Accordo medesimo.

2.2.

Le parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell’ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall’articolo 30 dell’Accordo.

3.

Le parti contraenti prendono atto inoltre che per l’indicazione geografica comunitaria «Vittorio» è attualmente in corso un processo di verifica in Australia con riferimento ai marchi commerciali «Vittoria» e «Santa Vittoria». Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l’elenco delle indicazioni geografiche riportato nell’allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia.

Durata

Le parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l’Accordo.

Mi pregio pertanto di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta che conferma che essa esprime la posizione del governo dell’Australia costituiscano un Accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia.

Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.

Per la Comunità europea

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Bruxelles, 1 dicembre 2008

Signor…,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riguardo alla relazione tra l’Accordo e l’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS

Le parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell’Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra con riguardo all’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (“Accordo TRIPS”).

Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette

Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell’Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.

Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche

Le parti contraenti confermano di aver convenuto che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS.

L’Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un’indicazione geografica comunitaria protetta dall’Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell’allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica comunitaria.

L’Australia conferma che, fatto salvo l’articolo 19 dell’Accordo, un’indicazione geografica compresa nell’elenco di cui all’articolo 15 dell’Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica.

Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati

1.

Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all’origine del vino, le parti contraenti convengono quanto segue.

1.1.

I marchi commerciali “Ilya”, “Lienert of Mecklenburg”, “Lindauer”, “Salena Estate”, “The Bissy”, “Karloff” e “Montana” registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia.

1.2.

In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 5, dell’Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere “Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche” allegato all’Accordo, i marchi commerciali “Stonehaven Limestone Coast”, “John Peel”, “William Peel”, “Old Peel”, “South Coast” e “Domaine de Fleurieu”, registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato.

1.3.

Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

2.1.

Le parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un’indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell’Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell’ambito dell’Accordo medesimo.

2.2.

Le parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell’ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall’articolo 30 dell’Accordo.

3.1.

Le parti contraenti prendono inoltre atto che per l’indicazione geografica comunitaria “Vittorio” è attualmente in corso un processo di verifica in Australia con riferimento ai marchi commerciali “Vittoria” e “Santa Vittoria”. Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l’elenco delle indicazioni geografiche riportato nell’allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia.

Durata

Le parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l’Accordo.»

Mi pregio confermarLe che queste disposizioni esprimono la posizione del governo dell’Australia e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un Accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.

Per l’Australia

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