30.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 28/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino
(2009/49/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino (1), approvato con la decisione 94/184/CE del Consiglio (2), prevede nuovi negoziati sui periodi transitori relativi alle denominazioni di cui all’articolo 8 e all’articolo 11 di tale accordo. |
(2) |
Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo sul commercio del vino tra la Comunità e l’Australia. |
(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (di seguito «l’accordo») è stato siglato dalle due parti il 5 giugno 2007. |
(4) |
Occorre pertanto approvare detto accordo. |
(5) |
Per agevolare l’attuazione e l’eventuale modifica degli allegati dell’accordo, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3). |
(6) |
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, dovranno essere abrogati l’accordo precedente tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino, il relativo protocollo e il relativo scambio di lettere, firmati a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 gennaio 1994 e il 31 gennaio 1994, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino, compresi gli allegati, il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere consolidato (di seguito «l’accordo»).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui, ove opportuno, all’articolo 113, paragrafo 1, o all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell’articolo 29 e dell’articolo 30 dell’accordo medesimo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 86 del 31.3.1994, pag. 3.
(2) GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.
(3) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
30.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 28/3 |
ACCORDO
Tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino
LA COMUNITÀ EUROPEA,
qui di seguito «la Comunità»
da un lato, e
L’AUSTRALIA
dall’altro,
in seguito denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di migliorare le condizioni per lo sviluppo proficuo e armonioso degli scambi e per la promozione della cooperazione commerciale nel settore del vino secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,
RICONOSCENDO che le parti contraenti desiderano allacciare contatti più stretti nel settore vitivinicolo per contribuire ad agevolare i loro scambi commerciali,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
Le parti contraenti convengono, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e promuovere il commercio del vino originario della Comunità e dell’Australia alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
Articolo 2
Portata e campo di applicazione
Il presente Accordo si applica ai vini di cui al codice 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (1).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente Accordo e fatte salve disposizioni contrarie, si intende per:
a) |
«vino originario di», se tale dicitura è usata congiuntamente al nome di una delle parti contraenti, un vino prodotto nel territorio di tale parte contraente soltanto da uve raccolte esclusivamente sul territorio della medesima; |
b) |
«indicazione geografica», un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS; |
c) |
«menzione tradizionale», una denominazione di uso tradizionale che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio; |
d) |
«designazione», i termini utilizzati nell’etichettatura, sui documenti che scortano il trasporto del vino, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità; |
e) |
«etichettatura», il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano il vino, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie; |
f) |
«presentazione», i termini utilizzati sui recipienti compreso il dispositivo di chiusura, sull’etichettatura e sull’imballaggio; |
g) |
«imballaggio», gli involucri protettivi quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale; |
h) |
«Accordo TRIPS», l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, oggetto dell’allegato 1C dell’Accordo OMC; |
i) |
«Accordo OMC», l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio; |
j) |
fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e l’articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il riferimento a una legge, a una normativa o a un regolamento si intende fatto a tale legge, normativa o regolamento quale modificato alla data della firma dell’Accordo. Se alla data della firma una delle parti contraenti notifica all’altra parte contraente di dover adottare leggi, normative o regolamenti per tener fede agli obblighi sottoscritti nell’ambito del presente Accordo, il riferimento alle suddette leggi, normative o regolamenti si intende fatto a tali leggi, normative o regolamenti in vigore alla data in cui la prima parte contraente notifica all’altra parte di avere soddisfatto le condizioni per l’entrata in vigore del presente Accordo. |
Articolo 4
Disposizioni generali
1. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, l’importazione e la commercializzazione del vino sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della parte contraente importatrice.
2. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente Accordo. Esse si adoperano affinché siano conseguiti gli obiettivi in esso stabiliti.
TITOLO I
PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI REQUISITI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEL VINO
Articolo 5
Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione del vino esistenti
1. La Comunità autorizza l’importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari dell’Australia che sono prodotti conformemente:
a) |
a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all’allegato I, parte A, punto 1 nonché |
b) |
ai requisiti in materia di composizione stabiliti al punto I.1 del protocollo dell’Accordo. |
2. L’Australia autorizza l’importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari della Comunità e prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all’allegato I, parte B, punto 1.
3. Le parti contraenti riconoscono che le pratiche e i trattamenti enologici elencati nell’allegato I e i requisiti in materia di composizione stabiliti nel protocollo sono conformi agli obiettivi e ai requisiti previsti all’articolo 7.
Articolo 6
Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati
1. La parte contraente che propone di autorizzare a fini commerciali sul proprio territorio una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione o di modificare pratiche, trattamenti o requisiti esistenti, che non sono autorizzati dall’altra parte contraente in forza dell’articolo 5 e che richiedono modifiche dell’allegato I a norma dell’articolo 11, è tenuta a notificare quanto prima per iscritto la propria proposta all’altra parte e a concederle un periodo ragionevole per presentare le sue osservazioni prima di autorizzare in via definitiva la nuova pratica, il nuovo trattamento enologico o il nuovo requisito in materia di composizione o la modifica dei medesimi.
2. Su richiesta, la parte contraente è inoltre tenuta a fornire un fascicolo tecnico a sostegno della proposta di autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, tenuto conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all’articolo 7, onde facilitarne l’esame all’altra parte contraente.
3. L’altra parte contraente esamina la proposta, di cui al paragrafo 1, di introdurre una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione, o di modificarli, tenendo conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all’articolo 7.
4. Entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore dell’autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, la parte contraente interessata ne dà notifica all’altra parte contraente.
5. La notifica di cui al paragrafo 4 comprende una descrizione della pratica, del trattamento enologico o del requisito in materia di composizione, nuovi o modificati.
6. Qualora non abbia già provveduto a fornire il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2, la parte contraente notificante è tenuta, su richiesta dell’altra parte contraente, a fornirle tale fascicolo tecnico.
7. Il presente articolo non si applica se una parte contraente adegua una pratica o un trattamento enologico di cui all’allegato I, parte C, solamente per tenere conto delle particolari condizioni climatiche di una determinata campagna di commercializzazione, purché l’adeguamento sia di lieve entità e non cambi in maniera sostanziale la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi («adeguamento tecnico»). La parte contraente che intende procedere a un adeguamento tecnico ne dà notifica all’altra parte contraente non appena possibile e comunque prima dell’immissione in commercio sul territorio dell’altra parte.
Articolo 7
Obiettivi e requisiti
1. Le pratiche o trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati, utilizzati per la produzione dei vini rispettano gli obiettivi seguenti:
a) |
tutela della salute umana; |
b) |
protezione dei consumatori dalle pratiche ingannevoli; |
c) |
rispetto delle norme di buona pratica enologica di cui al paragrafo 2. |
2. Una buona pratica enologica è una pratica che soddisfa i requisiti seguenti:
I. |
non è proibita dalle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine; |
II. |
tutela l’autenticità del prodotto in quanto compatibile con il principio in base al quale le caratteristiche tipiche del vino derivano dalle uve da cui è ottenuto; |
III. |
tiene conto della regione di coltivazione dell’uva, e in particolare delle condizioni climatiche e geologiche e delle altre condizioni di produzione; |
IV. |
risponde, tra l’altro, a una ragionevole esigenza, di natura tecnologica o pratica, di accrescere le caratteristiche di serbevolezza, la stabilità del vino o il suo gradimento da parte dei consumatori; |
V. |
garantisce che i trattamenti o le aggiunte si limitino allo stretto necessario per raggiungere l’effetto desiderato. |
Articolo 8
Autorizzazione provvisoria
Fatte salve le misure previste all’articolo 35, i vini prodotti utilizzando una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati da una delle parti contraenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, beneficiano di un’autorizzazione provvisoria ai fini dell’importazione e della commercializzazione sul territorio dell’altra parte.
Articolo 9
Procedura di opposizione
1. Entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa dall’altra parte contraente a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, la parte contraente destinataria della notifica può opporsi per iscritto alla pratica o al trattamento enologico o al requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica, se ritiene che non rispettino l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c). In caso di opposizione di una delle parti contraenti, ciascuna parte contraente può chiedere l’avvio delle consultazioni di cui all’articolo 37. Ove la questione non venga risolta entro 12 mesi dalla data in cui la parte contraente ha ricevuto la notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ciascuna parte contraente può chiedere l’avvio della procedura di arbitrato di cui all’articolo 10.
2. Entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte contraente può chiedere informazioni o un parere all’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) o a un’altra organizzazione internazionale competente. Se viene presentata una richiesta di informazioni o di parere, fermi restando gli altri termini fissati al paragrafo 1, le parti contraenti possono decidere di comune accordo di prorogare di sei mesi il periodo per l’opposizione della parte contraente interessata.
3. Gli arbitri di cui all’articolo 10 stabiliscono se la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettino l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c).
4. In relazione alla richiesta di una parte contraente di autorizzare una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione già autorizzati dall’altra parte contraente a fini commerciali per un paese terzo, i termini fissati al paragrafo 1 sono dimezzati.
Articolo 10
Arbitrato sulle pratiche enologiche
1. Una parte contraente può avviare la procedura di arbitrato a norma dell’articolo 9 notificando per iscritto all’altra parte contraente di avere sottoposto la questione ad arbitrato.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente nomina un arbitro che soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 6 e notifica la propria scelta all’altra parte.
3. Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 2 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.
4. Se le parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 3, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 5, in conformità alla prassi della Corte.
5. L’arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale.
6. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) sono esperti di levatura internazionale e di indubbia imparzialità nel campo dell’enologia.
7. Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell’arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle parti contraenti in qualsiasi momento.
8. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza. In particolare, nelle loro conclusioni gli arbitri illustrano i motivi della decisione presa a norma dell’articolo 9, paragrafo 3.
9. Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.
10. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.
Articolo 11
Modifica dell’allegato I
1. Non appena possibile, e comunque non oltre 15 mesi dalla data della notifica, le parti contraenti modificano l’allegato I o il protocollo in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), per tenere conto di una pratica o di un trattamento enologico o di un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora una parte contraente abbia avviato la procedura di opposizione di cui all’articolo 9, le parti contraenti si attengono all’esito delle consultazioni, a meno che la questione non sia stata sottoposta ad arbitrato, nel qual caso:
a) |
se gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettano gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), le parti contraenti modificano l’allegato I o il protocollo in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), aggiungendovi la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, entro 90 giorni dalla data di tale decisione; |
b) |
se invece gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica non rispettano gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), l’autorizzazione provvisoria di importazione e commercializzazione dei vini originari del territorio della parte contraente notificante, prodotti secondo la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi, come indicato all’articolo 8, scade 90 giorni dopo la data di adozione di tale decisione. |
TITOLO II
PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL LORO UTILIZZO NELLA DESIGNAZIONE E NELLA PRESENTAZIONE
Articolo 12
Denominazioni protette
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 22 e del protocollo, sono protette le seguenti denominazioni:
a) |
per quanto riguarda i vini originari della Comunità:
|
b) |
per quanto riguarda i vini originari dell’Australia:
|
2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari delle parti contraenti al di fuori dei loro territori, l’uso delle denominazioni protette di una delle parti contraenti contemplate nel presente articolo per designare e presentare un vino originario dell’altra parte contraente, tranne nei casi previsti nel presente Accordo.
Articolo 13
Indicazioni geografiche
1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo:
a) |
in Australia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’allegato II, parte A:
|
b) |
nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all’Australia di cui all’allegato II, parte B:
|
2. Le parti contraenti adottano le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato II, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti medesime. Ciascuna parte contraente prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica elencata nell’allegato II per identificare vini non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica.
3. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche qualora:
a) |
sia indicata la vera origine del vino; |
b) |
l’indicazione geografica sia tradotta oppure |
c) |
le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o espressioni simili. |
4. La protezione di cui ai paragrafi 2 e 3 lascia impregiudicata l’applicazione degli articoli 15 e 22.
5. La registrazione di un marchio commerciale per il vino, contenente o consistente in un’indicazione geografica che identifica un vino figurante nell’allegato II, è respinta ovvero, se la normativa nazionale lo consente e a richiesta di una parte interessata, è invalidata per i vini non originari del luogo cui tale indicazione geografica fa riferimento.
6. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche elencate nell’allegato II, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti stabiliscono di comune accordo le condizioni pratiche che permettono di distinguere l’una dall’altra le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
7. Se un’indicazione geografica di cui all’allegato II è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS.
8. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una parte contraente a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte contraente elencata nell’allegato II che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. Le parti contraenti affermano che i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo non riguardano le indicazioni geografiche non elencate nell’allegato II. Ferme restando le disposizioni del presente Accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche, l’Accordo TRIPS si applica alla protezione delle indicazioni geografiche in entrambe le parti contraenti.
Articolo 14
Nomi o riferimenti agli Stati membri e all’Australia
1. In Australia i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e le altre denominazioni utilizzate per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine del vino:
a) |
sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e |
b) |
possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. |
2. Nella Comunità i termini che si riferiscono all’Australia e le altre denominazioni utilizzate per indicare l’Australia ai fini di identificare l’origine del vino:
a) |
sono riservati ai vini originari dell’Australia e |
b) |
possono essere utilizzati in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia. |
Articolo 15
Disposizioni transitorie
La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all’articolo 13 non impedisce all’Australia di utilizzare le seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia e nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, nei periodi transitori qui di seguito indicati:
a) |
nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del presente Accordo per le denominazioni seguenti: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry e White Burgundy; |
b) |
nei 10 anni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo per la denominazione Tokay. |
Articolo 16
Menzioni tradizionali
1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le menzioni tradizionali per la Comunità elencate nell’allegato III:
a) |
non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Australia e |
b) |
possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell’allegato III, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. |
2. L’Australia adotta le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, l’Australia prevede i mezzi legali atti a garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o espressioni simili.
3. La protezione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata l’applicazione degli articoli 17 e 23.
4. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
a) |
alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’allegato III e |
b) |
a una categoria di vini in relazione alla quale la menzione tradizionale è protetta nella Comunità, come indicato nell’allegato III. |
5. L’Australia può permettere sul proprio territorio l’uso di termini identici o simili alle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III per vini non originari del territorio delle parti contraenti, a condizione che i consumatori non siano indotti in errore, che sia dichiarata l’origine del prodotto e che tale uso non costituisca concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 e successive modifiche.
6. Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
7. Fatto salvo il paragrafo 5, l’Australia non consente sul proprio territorio la registrazione o l’uso di un marchio commerciale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III per designare e presentare un vino, a meno che il presente Accordo consenta l’uso di detta menzione tradizionale in relazione a tale vino. Tuttavia la presente disposizione:
a) |
non si applica per i marchi commerciali legalmente registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima della data della firma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia; |
b) |
per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell’allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per i marchi commerciali registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia e |
c) |
non impedisce l’uso dei marchi commerciali di cui alle lettere a) e b) nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano. |
Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto della Comunità di utilizzare la menzione tradizionale di cui trattasi conformemente al paragrafo 1, lettera b).
8. Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7 e l’articolo 23, l’Australia non consente sul proprio territorio l’uso di una ragione sociale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell’allegato III del presente Accordo per designare e presentare un vino. Tuttavia la presente disposizione:
a) |
non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima della data della firma del presente Accordo; |
b) |
per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell’allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo e |
c) |
non impedisce l’uso di tali ragioni sociali nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano. |
Le lettere a), b) e c) non consentono l’uso della ragione sociale in maniera tale da indurre in errore il consumatore.
9. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l’Australia a proteggere una menzione tradizionale elencata nell’allegato III che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.
Articolo 17
Disposizioni transitorie
La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto III, e all’articolo 16 non impedisce all’Australia l’utilizzo delle seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia, nonché nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, in un periodo transitorio di 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spätlese.
Articolo 18
Categorie di vini e denominazioni di vendita
1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le categorie di vini elencate nell’allegato IV, parte A, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato IV, parte B:
a) |
sono riservate ai vini originari della Comunità e |
b) |
possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. |
2. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l’Australia a riservare una categoria di vini o una denominazione di vendita elencata nell’allegato IV che non è o non è più riservata nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE E DESIGNAZIONE
Articolo 19
Principio generale
Nell’etichettatura dei vini non possono essere utilizzati termini falsi o fuorvianti in relazione al carattere, alla composizione, alla qualità o all’origine del vino di cui trattasi.
Articolo 20
Indicazioni facoltative
1. Nel commercio del vino tra le parti contraenti, un vino originario dell’Australia:
a) |
che reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, al Trade Practices Act 1974 e all’Australia New Zealand Food Standards Code e |
b) |
che non reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, al Trade Practices Act 1974 e all’Australia New Zealand Food Standards Code. |
2. Nel commercio del vino tra le parti contraenti, un vino originario della Comunità:
a) |
che reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio nonché al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e del Trade Practices Act 1974 e |
b) |
che non reca un’indicazione geografica di cui all’allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l’utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e del Trade Practices Act 1974. |
3. Le indicazioni facoltative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
a) |
l’anno di vendemmia, che corrisponde all’anno di raccolta dell’uva, a condizione che almeno l’85 % del vino sia ottenuto da uve raccolte nell’anno indicato, eccezion fatta per i vini comunitari ottenuti da uve raccolte in inverno, per i quali è indicato l’anno di inizio della campagna di commercializzazione in corso anziché l’anno di vendemmia; |
b) |
il nome di una varietà di vite o un suo sinonimo in conformità dell’articolo 22; |
c) |
il riferimento a un riconoscimento, a una medaglia o a un concorso e, nel caso di un riconoscimento, di una medaglia o di un concorso australiano, purché il concorso sia stato comunicato all’organismo competente della Comunità; |
d) |
il tipo di prodotto a norma dell’allegato VI; |
e) |
il nome del vigneto; |
f) |
per i vini originari del territorio della Comunità, il nome di un’azienda vinicola, purché le uve siano coltivate e il vino sia vinificato in tale azienda; |
g) |
un colore specifico del vino; |
h) |
il luogo di imbottigliamento del vino; |
i) |
fatte salve le disposizioni di cui all’allegato VIII, il metodo utilizzato per produrre il vino; |
j) |
nel caso della Comunità, una menzione tradizionale elencata nell’allegato III; |
k) |
nel caso dell’Australia, uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell’allegato V; |
l) |
il nome, il titolo e l’indirizzo di una persona che ha partecipato alla commercializzazione del vino. |
Articolo 21
Presentazione
1. Le parti contraenti convengono che, qualora le disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente importatrice impongano di riportare sull’etichetta dei vini determinate indicazioni, possono figurare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie o su altre parti del recipiente altre indicazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia indicato sull’etichetta di un vino come parte integrante della denominazione primaria di vendita uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell’allegato V, il termine deve figurare nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche australiane elencate nell’allegato II, parte B, in caratteri di dimensioni sostanzialmente identiche. Ai fini del presente paragrafo, per «denominazione primaria di vendita» si intende la denominazione del prodotto che figura sulla parte del recipiente o dell’imballaggio destinata a essere presentata al consumatore in condizioni di esposizione normali.
3. Le parti contraenti convengono che le indicazioni di cui al paragrafo 1, compreso uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell’allegato V, possono essere ripetute su qualunque parte del recipiente, a prescindere dal fatto che figurino o meno nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato II.
4. La Comunità conviene che nella designazione e nella presentazione nella Comunità di un vino originario dell’Australia può essere indicato il numero di bicchieri normalizzati di vino, purché tale indicazione sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, al Trade Practices Act 1974 e all’Australia New Zealand Food Standards Code.
Articolo 22
Varietà di vite
1. Ciascuna parte contraente accetta di autorizzare sul proprio territorio che l’altra parte contraente usi il nome di una o più varietà di vite oppure i loro eventuali sinonimi per designare e presentare un vino, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
le varietà di vite o i loro sinonimi figurano nella classificazione delle varietà compilata dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), dall’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o dall’Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI); |
b) |
se il vino non è composto esclusivamente dalla o dalle varietà di vite citate o relativi sinonimi, almeno l’85 % del vino è ottenuto dalla o dalle varietà indicate, previa deduzione del quantitativo corrispondente ai prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per le colture di microrganismi (quantitativo comunque non superiore al 5 % del vino); |
c) |
ogni varietà di vite o relativo sinonimo figurante sull’etichetta rientra nella composizione del vino in proporzione maggiore alle varietà non indicate sull’etichetta; |
d) |
qualora siano citate due o più varietà di vite o relativi sinonimi, le varietà sono indicate in ordine decrescente di percentuale utilizzata nella composizione del vino e in caratteri di qualsiasi dimensione; |
e) |
la o le varietà di vite o i relativi sinonimi figurano nello stesso campo visivo o al di fuori di esso, in funzione della normativa nazionale del paese esportatore; |
f) |
il nome della o delle varietà di vite o dei relativi sinonimi non è utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori sull’origine del vino. A tal fine le parti contraenti possono stabilire le condizioni pratiche di utilizzo del nome. |
2. In deroga al paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto I, le parti contraenti convengono che:
a) |
se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un’indicazione geografica elencata nell’allegato II, parte A, per la Comunità, l’Australia può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio australiano, purché la varietà di vite o il sinonimo figuri nell’allegato VII e |
b) |
se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un’indicazione geografica elencata nell’allegato II, parte B, per l’Australia, la Comunità può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio comunitario, purché la varietà di vite o il sinonimo fosse utilizzato in buona fede prima della data di entrata in vigore del presente Accordo. |
3. In deroga al disposto dell’articolo 12 e del presente articolo, le parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, la denominazione «Hermitage» può essere utilizzata per i vini originari dell’Australia come sinonimo della varietà di vite «Shiraz» per la vendita in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.
4. In deroga al disposto del presente articolo, le parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, il nome della varietà di vite «Lambrusco» può essere utilizzato per i vini originari dell’Australia per designare un tipo di vino tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale denominazione in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.
Articolo 23
Termini utilizzati per i vini di qualità
L’Australia può utilizzare i termini elencati nell’allegato V per designare e presentare un vino originario dell’Australia, secondo le condizioni di utilizzo contenute in tale allegato e in conformità all’articolo 20.
Articolo 24
Vini a indicazione geografica originari dell’Australia
Fatte salve disposizioni più restrittive della legislazione australiana, le parti contraenti convengono di consentire all’Australia di usare un’indicazione geografica elencata nell’allegato II, parte B, per designare e presentare un vino originario dell’Australia, alle seguenti condizioni:
a) |
quando è utilizzata una sola indicazione geografica, almeno l’85 % del vino è ottenuto da uve raccolte nella zona geografica di cui trattasi; |
b) |
quando sono utilizzate fino a tre indicazioni geografiche per il medesimo vino,
|
Articolo 25
Osservanza delle norme di etichettatura
1. Se la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull’etichetta, sui documenti ufficiali o commerciali o nella pubblicità, è contraria alle disposizioni del presente Accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali necessarie in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. Le misure e le azioni di cui al paragrafo 1 si applicano in particolare nei casi seguenti:
a) |
se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o australiana nella lingua o nelle lingue dell’altra parte contraente include una parola che potrebbe indurre in errore riguardo all’origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato; |
b) |
se sui recipienti, sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in forza del presente Accordo figurano designazioni, marchi commerciali, nomi, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali del vino; |
c) |
se viene utilizzato un imballaggio tale da indurre in errore sull’origine del vino. |
Articolo 26
Clausola di standstill
Le parti contraenti non impongono, in virtù delle rispettive disposizioni di diritto interno, condizioni meno favorevoli di quelle stabilite dal presente Accordo o dalle disposizioni di diritto interno in vigore alla data della firma del presente Accordo, in particolare le disposizioni cui fa riferimento l’allegato IX relative alla designazione, alla presentazione, all’imballaggio o alla composizione dei vini provenienti dall’altra parte contraente.
TITOLO IV
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
Articolo 27
Certificazione
1. La Comunità autorizza a tempo indeterminato l’importazione di vino originario dell’Australia in conformità alle disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata, previste all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi. A tal fine e in conformità alle suddette disposizioni, l’Australia:
a) |
trasmette i documenti di certificazione e i bollettini di analisi tramite l’organismo competente oppure |
b) |
qualora l’organismo competente di cui alla lettera a) abbia accertato che i singoli produttori hanno la competenza necessaria per assumersi tali responsabilità:
|
2. In deroga all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, riguardante il formulario semplificato V I 1, sono richieste soltanto le informazioni seguenti:
a) |
nella casella 2 del documento di certificazione, il nome e l’indirizzo dell’importatore o del destinatario; |
b) |
nella casella 6 del documento di certificazione, la «designazione del prodotto» che comporta: il volume nominale (ad esempio 75 cl), la denominazione di vendita (ossia: «vino australiano»), l’indicazione geografica protetta (cfr. l’allegato II, parte B), il termine utilizzato per i vini di qualità (cfr. allegato V), il nome della o delle varietà di vite e l’anno di vendemmia, se figurano sull’etichetta; |
c) |
nella casella 11 del documento di certificazione, il numero di analisi specifico attribuito dall’organismo australiano competente. |
3. Ai fini del presente articolo, l’organismo competente per l’Australia è l’Australian Wine and Brandy Corporation o qualsiasi altro organismo analogo, anche in numero maggiore a uno, designato dall’Australia come organismo competente.
4. Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, la Comunità non sottopone l’importazione dei vini originari dell’Australia a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni nella Comunità il 1o marzo 1994, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.
5. Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, l’Australia non sottopone l’importazione dei vini originari della Comunità a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni in Australia il 1o gennaio 1992, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.
Articolo 28
Certificazione temporanea
1. Le parti contraenti si riservano il diritto di istituire prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione dettate da giustificati motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l’altra parte contraente viene informata adeguatamente e in tempo utile per poter rispettare le prescrizioni supplementari.
2. Le parti contraenti convengono di non prolungare l’applicazione di tali prescrizioni oltre il periodo di tempo necessario per far fronte alla situazione specifica che ne ha richiesto l’adozione per motivi di interesse pubblico.
TITOLO V
GESTIONE DELL’ACCORDO
Articolo 29
Cooperazione tra le parti contraenti
1. Le parti contraenti si tengono in contatto su tutte le questioni relative al presente Accordo, direttamente attraverso i propri organi di rappresentanza oppure tramite il comitato congiunto istituito dall’articolo 30. In particolare, le parti contraenti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo, innanzitutto attraverso i propri organi di rappresentanza o il comitato congiunto.
2. L’Australia nomina quale proprio organo di rappresentanza il Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (o qualsiasi organismo del governo australiano che assuma successivamente le pertinenti funzioni di tale ministero). La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all’altra l’eventuale cambiamento del proprio organo di rappresentanza.
3. L’Australia, rappresentata dal Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, e la Comunità:
a) |
possono stabilire di comune accordo l’opportunità di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data stabilita congiuntamente dalle parti contraenti; |
b) |
possono stabilire di comune accordo le condizioni pratiche di cui all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f); |
c) |
si comunicano reciprocamente per iscritto se intendono adottare nuovi regolamenti o modifiche dei regolamenti vigenti su materie di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino; |
d) |
si comunicano reciprocamente per iscritto ogni altra disposizione legislativa o amministrativa e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente Accordo e si informano reciprocamente delle misure adottate in base a tali decisioni e |
e) |
possono convenire che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo. |
Articolo 30
Comitato congiunto
1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti della Comunità e dell’Australia.
2. Il comitato può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il comitato congiunto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, a turno nella Comunità e in Australia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti contraenti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.
3. Il comitato congiunto può decidere:
a) |
di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data convenuta dalle parti contraenti; |
b) |
le condizioni pratiche di cui all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), e |
c) |
che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo. |
4. Il comitato congiunto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente Accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di:
a) |
provvedere allo scambio di informazioni tra le parti contraenti per il funzionamento ottimale del presente Accordo; |
b) |
formulare proposte su temi di reciproco interesse per le parti contraenti nel settore dei vini e delle bevande spiritose; |
c) |
fissare le tariffe delle spese e degli onorari di cui all’articolo 10, paragrafo 9, e all’articolo 38, paragrafo 7. |
5. Il comitato congiunto può discutere qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore vitivinicolo.
6. Il comitato congiunto può agevolare i contatti tra i rappresentanti dei produttori e del settore vitivinicolo delle parti contraenti.
Articolo 31
Applicazione e funzionamento dell’Accordo
Le parti contraenti designano i punti di contatto figuranti nell’allegato X, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente Accordo.
Articolo 32
Assistenza reciproca tra le parti contraenti
1. Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:
a) |
un vino o una partita di vini ai sensi dell’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi tra l’Australia e la Comunità, non è conforme alle norme che disciplinano il settore vitivinicolo nella Comunità o in Australia ovvero alle norme del presente Accordo e |
b) |
tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra parte contraente e può dar luogo all’adozione di misure amministrative o all’avvio di azioni legali, |
tale parte contraente, tramite il punto di contatto da essa designato, informa immediatamente il punto di contatto o gli altri organismi competenti dell’altra parte contraente.
2. Le informazioni da fornire in conformità al disposto del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, e possibilmente di un’indicazione della natura delle misure amministrative o delle azioni legali eventualmente necessarie. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati in relazione al vino di cui trattasi:
a) |
il nome del produttore e della persona che detiene il vino; |
b) |
la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino; |
c) |
la designazione e la presentazione del vino; |
d) |
informazioni in merito alla violazione delle norme in fatto di produzione e commercializzazione. |
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 33
Vini in transito
I titoli I, II, III e IV non si applicano ai vini:
a) |
in transito sul territorio di una delle parti contraenti oppure |
b) |
originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra le stesse, alle condizioni e secondo le procedure contemplate al punto II del protocollo. |
Articolo 34
Accordo OMC
L’applicazione del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti contraenti a norma dell’Accordo OMC.
Articolo 35
Misure sanitarie e fitosanitarie
1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie oggetto dell’allegato 1 A dell’Accordo OMC.
2. Ciascuna parte contraente si adopera per informare appena possibile l’altra parte, secondo le procedure di cui all’articolo 29, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino commercializzato sul proprio territorio, all’adozione delle misure necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare una linea comune.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, una parte contraente che adotti o intenda adottare misure sanitarie e fitosanitarie urgenti, in quanto ritiene che una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione autorizzati mettano in pericolo la salute umana, si mette in contatto con l’altra parte attraverso i rispettivi organi di rappresentanza o tramite il comitato congiunto, entro i 30 giorni successivi all’adozione o alla proposta di adozione di detta misura urgente, secondo il caso, al fine di concordare una linea comune.
Articolo 36
Ambito di applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio dell’Australia.
Articolo 37
Consultazioni
1. Qualora ritenga che l’altra parte contraente sia venuta meno a un obbligo previsto dal presente Accordo, se non è stato possibile risolvere la questione secondo la procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 1, una parte contraente può chiedere per iscritto l’avvio di consultazioni con l’altra parte. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le parti contraenti si consultano allo scopo di risolvere la questione.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato della questione.
3. Qualora eventuali ritardi dovessero comportare un rischio per la salute umana o compromettere l’efficacia di misure di repressione delle frodi, una parte contraente può adottare adeguate misure conservative provvisorie, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l’adozione di tali misure.
4. Se la questione non è stata risolta nei 60 giorni che seguono il ricevimento della richiesta di consultazioni, le parti contraenti possono, di comune accordo:
a) |
prorogare il periodo di consultazione oppure |
b) |
investire dell’esame della questione un organismo competente. |
Articolo 38
Arbitrato
1. Ove non sia possibile risolvere una questione a norma dell’articolo 37 (se non con un’opposizione a norma dell’articolo 9), le parti contraenti possono sottoporre di comune accordo la questione ad arbitrato, nel qual caso ciascuna di esse notifica all’altra la nomina di un arbitro entro 60 giorni nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 4.
2. Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 1 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.
3. Se le parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 4, in conformità alla prassi della Corte.
4. L’arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) possiedono qualifiche adeguate nel settore che la formazione arbitrale è chiamata a esaminare.
5. Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell’arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle parti contraenti in qualsiasi momento.
6. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza.
7. Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.
8. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.
9. Le parti contraenti possono sottoporre di comune accordo ad arbitrato a norma del presente articolo qualsiasi altra questione relativa al commercio bilaterale del vino.
Articolo 39
Cooperazione nel settore vitivinicolo
1. Le parti contraenti possono modificare di comune intesa il presente Accordo per rafforzare il livello di cooperazione nel settore vitivinicolo. Esse convengono di avviare consultazioni nell’intento di armonizzare le norme in materia di etichettatura dei vini.
2. Nel quadro del presente Accordo, ciascuna parte contraente può formulare suggerimenti intesi ad ampliare il grado di cooperazione, tenuto conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione dell’Accordo stesso.
Articolo 40
Scorte esistenti
I vini che al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo o alla scadenza dei periodi transitori di cui agli articoli 15, 17 o 22, paragrafi 3 e 4, sono stati prodotti, designati e presentati a norma di legge ma secondo modalità vietate dal presente Accordo possono essere commercializzati alle seguenti condizioni:
a) |
se sono stati prodotti ricorrendo a una o più pratiche o uno o più trattamenti enologici non elencati nell’allegato I, i vini possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte; |
b) |
se nella designazione o nella presentazione sono utilizzati termini vietati dal presente Accordo, i vini possono essere commercializzati:
|
Articolo 41
Accordo
Il protocollo e gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
Articolo 42
Lingue facenti fede
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 43
Abrogazione dell’Accordo del 1994
Le parti contraenti convengono di abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, gli strumenti seguenti:
a) |
l’Accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino e il relativo protocollo, fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994; |
b) |
i relativi scambi di lettere fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, intitolati come segue:
|
Articolo 44
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica reciproca per iscritto tra le parti contraenti dell’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente con un preavviso di un anno.
Съставено в Брюксел на първи декември две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas el uno de diciembre de dosmil ocho.
V Bruselu dne prvního prosince dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den første december to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am ersten Dezember zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the first day of December in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le premier décembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì primo dicembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de eerste december tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em um de Dezembro de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la întâi decembrie două mii opt.
V Bruseli dňa prvého decembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne prvega decembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den första december tjugohundraåtta.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Австралия
Por Australia
Za Austrálii
For Australien
Für Australien
Austraalia nimel
Για τηυ Αυστραλία
For Australia
Pour l'Australie
Per l'Australia
Austrālijas vārdā
Australijos vardu
Ausztrália részéről
Għall-Awstralja
Voor Australië
W imieniu Australii
Pela Austrália
Pentru Australia
Za Austráliu
Za Avstralijo
Australian puolesta
För Australien
(1) ATS 1988 n. 30 (senza l’allegato); UNTS 1503, pag. 168 (con l’allegato).
ALLEGATO I
Pratiche enologiche di cui all’articolo 5
PARTE A
Per i vini originari dell’Australia
1. |
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari dell’Australia, alle condizioni stabilite dalle norme australiane e in particolare dall’Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dal Trade Practices Act 1974 e dall’Australia New Zealand Food Standards Code (salvo indicazione contraria del presente allegato), secondo le seguenti prescrizioni:
|
2. |
Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
PARTE B
Per i vini originari della Comunità
1. |
Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e in particolare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (salvo indicazione contraria), secondo le seguenti prescrizioni:
|
2. |
Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
PARTE C
Adeguamenti tecnici di pratiche e trattamenti enologici, di cui all’articolo 6, paragrafo 7
Per la Comunità, pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato I, parte B:
16. |
impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l; |
32. |
aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto di uve o del vino; |
37. |
concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l’osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino. |
Per l’Australia, pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato I, parte A:
nessuno.
(1) Questa pratica enologica è autorizzata dal 1o marzo 1994.
ALLEGATO II
Indicazioni geografiche di cui all’articolo 12
Le indicazioni geografiche contemplate dal presente Accordo sono le seguenti.
PARTE A.
VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. |
Indicazioni geografiche degli Stati membri |
Austria
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Belgio
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Bulgaria
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Cipro
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Repubblica ceca
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Francia
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Germania
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Grecia
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Ungheria
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
Italia
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Lussemburgo
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune) |
Nomi dei comuni o parti di comuni |
Moselle Luxembourgeoise |
Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen |
Malta
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Portogallo
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Romania
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Slovacchia
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť») |
Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón») |
Južnoslovenská |
Dunajskostredský |
|
Galantský |
|
Hurbanovský |
|
Komárňanský |
|
Palárikovský |
|
Šamorínsky |
|
Strekovský |
|
Štúrovský |
Malokarpatská |
Bratislavský |
|
Doľanský |
|
Hlohovecký |
|
Modranský |
|
Orešanský |
|
Pezinský |
|
Senecký |
|
Skalický |
|
Stupavský |
|
Trnavský |
|
Vrbovský |
|
Záhorský |
Nitrianska |
Nitriansky |
|
Pukanecký |
|
Radošinský |
|
Šintavský |
|
Tekovský |
|
Vrábeľský |
|
Želiezovský |
|
Žitavský |
|
Zlatomoravecký |
Stredoslovenská |
Fiľakovský |
|
Gemerský |
|
Hontiansky |
|
Ipeľský |
|
Modrokamenecký |
|
Tornaľský |
|
Vinický |
Tokaj/ská/-ský/ské |
Čerhov |
|
Černochov |
|
Malá Tŕňa |
|
Slovenské Nové Mesto |
|
Veľká Bara |
|
Veľká Tŕňa |
|
Viničky |
Východoslovenská |
Kráľovskochlmecký |
|
Michalovský |
|
Moldavský |
|
Sobranecký |
Slovenia
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Spagna
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
Regno Unito
1. |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate
|
2. |
Vini da tavola a indicazione geografica
|
2. |
Modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
PARTE B.
VINI ORIGINARI DELL’AUSTRALIA
1. |
Indicazioni geografiche dell’Australia
|
2. |
Modifiche dell’elenco delle indicazioni geografiche stabilite di comune accordo dalle parti contraenti secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
ALLEGATO III
Menzioni tradizionali di cui all’articolo 12
1. |
Menzioni tradizionali degli Stati membri
|
2. |
Modifiche dell’elenco delle menzioni tradizionali stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
(1) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.
(2) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.
(3) La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».
ALLEGATO IV
Categorie di vini e denominazioni di vendita di cui all’articolo 12 paragrafo 1, lettera a), punti IV e V
PARTE A
Categorie di vini
— |
vino di qualità prodotto in una regione determinata, |
— |
v.q.p.r.d., |
— |
vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata, |
— |
v.s.q.p.r.d., |
— |
vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata, |
— |
v.f.q.p.r.d., |
— |
vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata, |
— |
v.l.q.p.r.d., |
— |
e i termini e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue della Comunità. |
PARTE B
Denominazioni di vendita
— |
Sekt bestimmter Anbaugebiete, |
— |
Sekt b.A., |
in tedesco.
ALLEGATO V
Termini utilizzati per i vini di qualità di cui all’articolo 23
1. |
Termini utilizzati per i vini di qualità australiani
|
2. |
Modifiche dell’elenco dei termini utilizzati per i vini di qualità stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
(1) Le parti contraenti riconoscono che il tipo di vino australiano «fortified wine» («vino alcolizzato») è equivalente al prodotto comunitario «vino liquoroso» quale definito nell’allegato I, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.
ALLEGATO VI
Tipo di prodotto di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d)
Termini |
Limite di zuccheri residui per i vini tranquilli |
Dry |
< 4 g/l, o < 9 g/l se l'acidità totale espressa in grammi di acido tartarico per litro è inferiore di < 2 g al contenuto di zuccheri residui |
Medium dry |
da 4 a 12 g/l |
Medium sweet |
da 12 a 45 g/l |
Sweet |
> 45 g/l |
Termini |
Limite di zuccheri residui per i vini spumanti |
Brut nature |
< 3 g/l |
Extra brut |
da 0 a 6 g/l |
Brut |
da 0 a 15 g/l |
Extra dry |
da 12 a 20 g/l |
Dry |
da 17 a 35 g/l |
Medium dry |
da 35 a 50 g/l |
Sweet |
> 50 g/l |
ALLEGATO VII
Elenco delle varietà di viti e loro sinonimi che contengono o consistono in un’indicazione geografica comunitaria e che possono figurare sull’etichettatura dei vini originari dell’Australia a norma dell’articolo 22, paragrafo 2
1. |
Varietà di viti o loro sinonimi: Alicante Bouchet Auxerrois Barbera Carignan Carignane Chardonnay Pinot Chardonnay Orange Muscat Rhine Riesling Trebbiano Verdelho |
2. |
Modifiche dell’elenco delle varietà di viti e loro sinonimi stabilite di comune accordo dalle parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all’articolo 29 o all’articolo 30. |
ALLEGATO VIII
Definizione di alcuni metodi di produzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera i)
1. |
Se sono utilizzati nella designazione e nella presentazione di un vino, i termini che seguono possono riguardare soltanto vini affinati, fermentati o invecchiati in fusti di rovere.
|
2. |
I termini che seguono possono essere utilizzati per la designazione e la presentazione di vini originari dell’Australia alle seguenti condizioni:
|
3. |
Se nella designazione e nella presentazione del vino sono utilizzati altri termini che fanno riferimento alla vinificazione, il vino deve essere stato elaborato in conformità al significato di tali termini, quali intesi e utilizzati generalmente dai vinificatori professionisti del paese produttore. |
ALLEGATO IX
Disposizioni di diritto interno relative alla designazione, alla presentazione, all’imballaggio o alla composizione dei vini di cui all’articolo 26
PER L’AUSTRALIA
Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e diritto derivato,
Trade Practices Act 1974,
Australia New Zealand Food Standards Code.
PER LA COMUNITÀ
Titolo V e allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
ALLEGATO X
Punti di contatto di cui all’articolo 31
Le modifiche dei dati relativi ai punti di contatto devono essere notificate tempestivamente.
a) AUSTRALIA
The Chief Executive |
Australian Wine and Brandy Corporation |
National Wine Centre |
Botanic Road |
ADELAIDE SA 5000 |
Australia |
(PO Box 2733 |
KENT TOWN SA 5071 |
Australia) |
Tel. (+ 61) (8) 8228 2000 |
Fax (+ 61) (8) 8228 2022 |
e-mail: awbc@awbc.com.au |
b) COMUNITÀ
Commissione europea
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale |
(Accordo CE-Australia sul commercio del vino) |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
Tel. (+ 32)(2) 295-3240 |
Fax (+ 32)(2) 295-7540 |
e-mail: agri-library@ec.europa.eu |
PROTOCOLLO
LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
I. |
|
II. |
Conformemente all’articolo 33, lettera b), dell’Accordo, l’Accordo non si applica:
La deroga di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più deroghe previste dal presente paragrafo. |
Dichiarazione comune relativa alle future discussioni sulle pratiche enologiche
Tenuto conto dei diversi tipi di regolamentazione che disciplinano, a livello internazionale, le pratiche e i trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione dei vini, le parti contraenti studieranno la maniera di pervenire a un metodo di approvazione di nuove pratiche, di nuovi trattamenti enologici e di nuovi requisiti di composizione dei vini, che sia meno restrittivo e più flessibile delle procedure previste al titolo I dell’Accordo.
Le parti contraenti discuteranno la questione nell’ambito della prima riunione del comitato congiunto successiva alla data della presente dichiarazione comune.
Dichiarazione comune relativa all’etichettatura degli allergeni
1. |
Fatto salvo l’articolo 26 dell’Accordo, le parti contraenti riconoscono che:
|
2. |
Fatto salvo l’articolo 4 dell’Accordo:
|
3. |
Le parti contraenti collaborano al fine di armonizzare le rispettive prescrizioni regolamentari in materia di indicazione degli ingredienti del vino. |
Dichiarazione comune relativa al dialogo sulle questioni connesse al commercio internazionale del vino
In qualità di maggiori esportatori mondiali di vino, l’Australia e l’Unione europea sono entrambe interessate ad estendere l’accesso ai mercati vinicoli internazionali e a favorirne l’espansione e si sono impegnate a studiare strategie di collaborazione volte a identificare possibili ambiti di azione comune.
Le parti contraenti rafforzeranno il mutuo dialogo su aspetti che potrebbero contribuire ad agevolare ed estendere il commercio mondiale del vino. Tale dialogo potrebbe includere discussioni sull’attuale ciclo di Doha di negoziati commerciali dell’OMC nonché negoziati nell’ambito di altri consessi internazionali legati al commercio mondiale del vino.
Dichiarazione comune relativa all’uso dei metodi di produzione
Le parti contraenti continueranno ad esaminare l’uso di determinati termini che designano metodi di produzione figuranti nell’allegato VIII alla luce di eventuali raccomandazioni formulate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
Dichiarazione comune relativa all’etichettatura
Le parti contraenti accolgono con favore la soluzione raggiunta nell’ambito del presente Accordo in materia di etichettatura del vino.
Le parti contraenti sottolineano l’importanza che annettono al contesto offerto dal presente Accordo per la soluzione dei problemi che potrebbero sorgere in futuro con riguardo al commercio del vino.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell’Accordo
Le parti contraenti confermano di aver convenuto che la protezione prevista all’articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell’Accordo include espressioni come «méthode champenoise».
Dichiarazione comune relativa alla certificazione
Le parti contraenti confermano di aver convenuto che le disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata previste all’articolo 27, paragrafo 1, dell’Accordo non si applicano al vino sfuso esportato a destinazione della Comunità.
Dichiarazione comune relativa al vino «Retsina»
Le parti contraenti osservano quanto segue:
— |
conformemente all’allegato I, punto 13, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, il vino chiamato «Retsina» è un vino prodotto unicamente nel territorio della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino «Retsina» alle condizioni definite dalla normativa greca vigente; |
— |
conformemente all’allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, l’uso di resina di pino di Aleppo è una pratica enologica autorizzata nella Comunità alle condizioni previste all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione; |
— |
i vini recanti l’etichetta «Retsina» e prodotti in Grecia in conformità delle disposizioni sopra menzionate possono continuare ad essere esportati a destinazione dell’Australia. |
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Uso delle indicazioni obbligatorie da parte dell’Australia
La Comunità europea rammenta che l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, prevede fra l’altro che le indicazioni obbligatorie siano raggruppate sul recipiente nello stesso campo visivo. Per i vini originari dell’Australia, la Comunità europea riconosce che la presentazione delle indicazioni obbligatorie in un unico campo visivo soddisfa questo requisito, a condizione che si possano leggere simultaneamente senza dover girare la bottiglia e che si possano distinguere nettamente dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni circostanti. La Comunità europea conferma che le indicazioni obbligatorie possono essere separate tra loro da altre indicazioni scritte o disegni e possono essere presentate su una o più etichette all’interno di un unico campo visivo.
La Comunità europea riconosce inoltre che l’Australia, pur senza esservi obbligata, può anche presentare in quello stesso campo visivo le indicazioni obbligatorie relative all’importatore e al numero della partita.
Uso di determinate indicazioni da parte dell’Australia
La Comunità europea rammenta che le disposizioni comunitarie previste all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, esigono o consentono che siano incluse nell’etichetta del vino indicazioni quali l’indirizzo di determinate persone che hanno partecipato alla commercializzazione del vino. La Comunità europea riconosce inoltre che termini inglesi comuni come «doctor», «mountain» e «sun» possono essere utilizzati ai fini della designazione e presentazione dei vini australiani.
Uso di termini liberi da parte dell’Australia
La Comunità europea rammenta che la legislazione vitivinicola comunitaria, in particolare gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificati, disciplinano le condizioni di utilizzo delle indicazioni obbligatorie e facoltative sul mercato comunitario. La legislazione comunitaria autorizza l’uso di termini diversi da quelli da essa esplicitamente previsti, a condizione che siano precisi, che non sussista alcun rischio di confusione con i termini da essa previsti e che gli operatori possano dimostrarne l’esattezza in caso di dubbio.
Coerentemente con tale normativa, la Comunità europea riconosce che l’Australia può utilizzare termini diversi da quelli disciplinati dal presente Accordo per designare e presentare il proprio vino purché l’uso di tali termini sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia.
SCAMBIO DI LETTERE CONSOLIDATO
Bruxelles, 1 dicembre 2008
Signor…,
Mi pregio far riferimento ai negoziati di recente avviati tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di concludere un Accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino («l’Accordo»).
Con riguardo alla relazione tra l’Accordo e l’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS
Le parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell’Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra con riguardo all’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale («Accordo TRIPS»).
Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette
Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell’Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.
Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche
Le parti contraenti confermano di aver convenuto che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS.
L’Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un’indicazione geografica comunitaria protetta dall'Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell’allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica comunitaria.
L’Australia conferma che, fatto salvo l’articolo 19 dell’Accordo, un’indicazione geografica compresa nell’elenco di cui all’articolo 15 dell’Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica.
Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati
1. |
Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all’origine del vino, le parti contraenti convengono quanto segue. |
1.1. |
I marchi commerciali «Ilya», «Lienert of Mecklenburg», «Lindauer», «Salena Estate», «The Bissy», «Karloff» e «Montana» registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia. |
1.2. |
In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 5, dell’Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere «Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche» allegato all’Accordo, i marchi commerciali «Stonehaven Limestone Coast», «John Peel», «William Peel», «Old Peel», «South Coast» e «Domaine de Fleurieu», registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato. |
1.3. |
Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano. |
2.1. |
Le parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un’indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell’Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell’ambito dell’Accordo medesimo. |
2.2. |
Le parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell’ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall’articolo 30 dell’Accordo. |
3. |
Le parti contraenti prendono atto inoltre che per l’indicazione geografica comunitaria «Vittorio» è attualmente in corso un processo di verifica in Australia con riferimento ai marchi commerciali «Vittoria» e «Santa Vittoria». Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l’elenco delle indicazioni geografiche riportato nell’allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia. |
Durata
Le parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l’Accordo.
Mi pregio pertanto di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta che conferma che essa esprime la posizione del governo dell’Australia costituiscano un Accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia.
Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.
Per la Comunità europea
Bruxelles, 1 dicembre 2008
Signor…,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Con riguardo alla relazione tra l’Accordo e l’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS
Le parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell’Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra con riguardo all’articolo 24, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (“Accordo TRIPS”).
Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette
Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell’Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.
Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche
Le parti contraenti confermano di aver convenuto che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS.
L’Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un’indicazione geografica comunitaria protetta dall’Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell’allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica comunitaria.
L’Australia conferma che, fatto salvo l’articolo 19 dell’Accordo, un’indicazione geografica compresa nell’elenco di cui all’articolo 15 dell’Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all’uso dell’indicazione geografica.
Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati
1. |
Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all’origine del vino, le parti contraenti convengono quanto segue. |
1.1. |
I marchi commerciali “Ilya”, “Lienert of Mecklenburg”, “Lindauer”, “Salena Estate”, “The Bissy”, “Karloff” e “Montana” registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia. |
1.2. |
In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 5, dell’Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere “Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche” allegato all’Accordo, i marchi commerciali “Stonehaven Limestone Coast”, “John Peel”, “William Peel”, “Old Peel”, “South Coast” e “Domaine de Fleurieu”, registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato. |
1.3. |
Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano. |
2.1. |
Le parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un’indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell’Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell’ambito dell’Accordo medesimo. |
2.2. |
Le parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell’ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall’articolo 30 dell’Accordo. |
3.1. |
Le parti contraenti prendono inoltre atto che per l’indicazione geografica comunitaria “Vittorio” è attualmente in corso un processo di verifica in Australia con riferimento ai marchi commerciali “Vittoria” e “Santa Vittoria”. Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l’elenco delle indicazioni geografiche riportato nell’allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia. |
Durata
Le parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l’Accordo.»
Mi pregio confermarLe che queste disposizioni esprimono la posizione del governo dell’Australia e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un Accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea.
Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.
Per l’Australia