15.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 8967]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono nei dettagli le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare al fine di una loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il flurprimidol.

(3)

Gli effetti del flurprimidol sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il flurprimidol, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 aprile 2007.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 31 luglio 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva flurprimidol (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul flurprimidol.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base alle informazioni disponibili, l’esposizione dell’operatore e del lavoratore eccedono i livelli di esposizione ammissibili per gli operatori (AOEL) in tutte le ipotesi e condizioni di impiego esaminate. Inoltre non erano disponibili dati sul profilo di impurezza delle partite impiegate negli studi tossicologici. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il flurprimidol corrisponde ai criteri d’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante le argomentazioni avanzate dal notificante, i problemi emersi permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol corrispondono in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il flurprimidol non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol non deve superare 12 mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il flurprimidol non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol siano revocate entro il 13 luglio 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 13 luglio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  Rapporto scientifico dell’EFSA (2008) 151, Conclusions on the peer review of flurprimidol (ultimato il 31 luglio 2008).

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.