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15.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2009
concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 8967]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/28/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono nei dettagli le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare al fine di una loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il flurprimidol. |
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(3) |
Gli effetti del flurprimidol sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il flurprimidol, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 aprile 2007. |
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(4) |
Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 31 luglio 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva flurprimidol (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul flurprimidol. |
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(5) |
Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base alle informazioni disponibili, l’esposizione dell’operatore e del lavoratore eccedono i livelli di esposizione ammissibili per gli operatori (AOEL) in tutte le ipotesi e condizioni di impiego esaminate. Inoltre non erano disponibili dati sul profilo di impurezza delle partite impiegate negli studi tossicologici. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il flurprimidol corrisponde ai criteri d’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante le argomentazioni avanzate dal notificante, i problemi emersi permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol corrispondono in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il flurprimidol non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol non deve superare 12 mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5). |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il flurprimidol non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol siano revocate entro il 13 luglio 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 13 luglio 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(4) Rapporto scientifico dell’EFSA (2008) 151, Conclusions on the peer review of flurprimidol (ultimato il 31 luglio 2008).