20.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/38 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 ottobre 2009
che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB
(BCE/2009/22)
(2009/768/CE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE) partecipa in TARGET2 per elaborare i pagamenti propri e della propria clientela in TARGET2 e per fornire, attraverso TARGET2, i servizi di regolamento a organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente e che il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo. |
(2) |
Il comitato esecutivo della BCE ha adottato la decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1). |
(3) |
È opportuno apportare alcune modifiche alla decisione BCE/2007/7: a) in vista della nuova versione della SSP; b) per chiarire i principi specifici di ubicazione della sorveglianza che i soggetti che offrono servizi in euro sono tenuti a rispettare; c) per riflettere taluni altri miglioramenti e chiarificazioni di natura tecnica e redazionale; e d) per eliminare le disposizioni che riguardano la migrazione a TARGET2 non più applicabili, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2007/7 è sostituito da quanto segue
«c) |
fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi inclusi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente, che osservino gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (2), e che il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo. |
Articolo 2
L’allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. L’articolo 1 della presente decisione e i paragrafi 1, lettera a), e 2 dell’allegato alla presente decisione entrano in vigore il 23 ottobre 2009.
2. Le restanti disposizioni della presente decisione entrano in vigore il 23 novembre 2009.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.
(2) L’attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” del 20 novembre 2008.»
ALLEGATO
L’allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Requisiti di accesso I soggetti gestori di sistemi ancillari [compresi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)] e che agiscono in tale veste, il cui accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo, sono i soli soggetti idonei a partecipare a TARGET2-ECB.»; |
3) |
l’articolo 7 è modificato come segue: il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salva diversa richiesta del partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella directory di TARGET2.»; è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. I partecipanti prendono atto che la BCE e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti.»; |
4) |
l’articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La BCE apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come banca di regolamento, la BCE apre uno o più sottoconti in TARGET2-ECB da utilizzare per dedicare liquidità.»; |
5) |
è inserito il seguente articolo 12, paragrafo 3: «3. La SSP determina la marca temporale per l’elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l’ordine di pagamento.»; |
6) |
l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 Regole sulla priorità 1. I partecipanti disponenti designano quale ordine di pagamento uno dei seguenti:
Se l’ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento normale. 2. Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di:
Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l’Interfaccia dei sistemi ancillari per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti sono considerate essere ordini di pagamento molto urgenti. 3. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l’ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti. 4. Nel caso di ordini di pagamento urgenti e normali, l’ordinante può modificare la priorità attraverso l’ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.»; |
7) |
l’articolo 15, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Dopo aver ricevuto la richiesta di riserva, la BCE controlla se l’ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità.»; |
8) |
è aggiunto il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata 1. I partecipanti possono predefinire l’ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. 2. I partecipanti possono predefinire attraverso l’ICM l’ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. La BCE deve intendersi autorizzata dai partecipanti a dedicare liquidità per loro conto qualora il sistema ancillare pertinente ne faccia richiesta.»; |
9) |
l’articolo 19 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 19 Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d’attesa 1. Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella entry disposition sono posti in lista d’attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell’articolo 13. 2. Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa, la BCE può utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell’appendice I. 3. Ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti, l’ordinante può modificare la posizione nella lista d’attesa degli ordini di pagamento attraverso l’ICM (vale a dire riordinarli). Gli ordini di pagamento possono essere spostati all’inizio o alla fine della rispettiva lista d’attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l’elaborazione diurna, come stabilito nell’appendice V. 4. Su richiesta dell’ordinante, la BCE può decidere di modificare la posizione nella lista d’attesa di un ordine di pagamento molto urgente (ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6), a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico. 5. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell’ICM sono restituiti immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell’appendice V.»; |
10) |
nell’articolo 31 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue: «2. La BCE congela i saldi nel sotto-conto del partecipante su comunicazione del sistema ancillare (attraverso un messaggio di “start-of-cycle”). Laddove applicabile, la BCE in seguito aumenta o riduce l’ammontare congelato accreditando o addebitando i pagamenti relativi al regolamento tra sistemi al sul sotto-conto o accreditando i trasferimenti di liquidità sul sotto-conto. Tale blocco decade su specifica comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di “end-of-cycle”). 3. Con la conferma del blocco del saldo del sotto-conto del partecipante, la BCE garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell’aumento o della riduzione dei saldi vincolati a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all’ammontare del pagamento. Fatti salvi l’aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la BCE non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della BCE è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.» |
L’appendice I è modificata come segue:
1) |
il paragrafo 2 è modificato come segue:
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2) |
il paragrafo 8 è modificato come segue: nel sottoparagrafo 4, la lettera b), è sostituita dal testo seguente: «b) Modalità utente-applicazione (U2A) La U2A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l’ICM. Le informazioni appaiono in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation o su un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT). Per l’accesso alla modalità U2A l’infrastruttura informatica deve essere in grado di sopportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale gli utenti dell’ICM.»; il sottoparagrafo 5 è sostituito dal seguente:
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L’appendice II è modificata come segue:
Il paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) |
Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2 un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.» |
L’appendice III è modificata come segue:
Nel fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE, il paragrafo 3.6.a. è sostituito da quanto segue:
«3.6.a Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine
Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l’efficacia di un pegno o di un’operazione pronti contro termine ai sensi delle norme saranno valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].»
L’appendice IV è modificata come segue:
Nel paragrafo 1, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:
«b) |
Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all’ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all’ora dell’Europa centrale (CET) (2). |
L’appendice V è sostituita dal testo seguente:
«Appendice V
GIORNATA OPERATIVA
1. |
TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1o maggio, giorno di Natale e 26 dicembre. |
2. |
L’orario di riferimento per il sistema è l’ora locale presso la sede la BCE, ossia l’ora CET. |
3. |
La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma seguente:
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4. |
L’ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19.30 (6) fino alle 18.00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di mantenimento compreso tra le 22.00 e l’1.00. |
5. |
Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 5 dell’appendice IV. |
(1) L’attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” del 20 novembre 2008.»;
(2) L’ora CET tiene conto del cambio d’orario estivo dell’Europa centrale.»
(3) Per operatività diurna si intende l’elaborazione diurna e quella di fine giornata.
(4) Si conclude 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.
(5) Ha inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.
(6) Ha inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.»