2.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 237/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio per quanto riguarda un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti di indumenti di protezione per schermidori (giubba e pantaloni tipo Beijing FIE 800N)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 237/01

1.   Notifica delle autorità del Regno Unito

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) stabilisce che se uno Stato membro constata che dei DPI, muniti della marcatura CE e usati conformemente al loro scopo, rischiano di compromettere la sicurezza di persone, animali domestici o beni, esso prende tutti i provvedimenti necessari a ritirare tali DPI dal mercato, vietarne la vendita o la libera circolazione.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificato il provvedimento. Se la Commissione lo ritiene giustificato, ne informa gli Stati membri perché possano adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei dispositivi in questione, secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1.

Il 29 gennaio 2009 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione europea una misura relativa al divieto di immissione sul mercato di indumenti di protezione per schermidori, (giubba e pantaloni di tipo Beijing FIE 800N), prodotti da Wuxi Husheng Sports Goods Plant, Donghu Industrial District, Donghutang, Wuxi, Jiangsu, Cina e importati da Liam Patterson Associates LLP T/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Regno Unito. In base ai documenti presentati alla Commissione gli indumenti di protezione per schermidori in oggetto sono stati sottoposti ad una procedura di certificazione «CE» con rilascio dei seguenti attestati da parte del CRITT Sports et Loisirs (0501):

n. 0501/161/1106/090,

n. 0501/162/1106/089.

2.   Giustificazione del provvedimento notificato

Le autorità del Regno Unito hanno indicato che la loro decisione era basata sul fatto che il prodotto in questione non soddisfaceva i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 89/686/CEE a seguito di un'applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5.

In particolare, le autorità del Regno Unito hanno comunicato che gli indumenti di protezione per schermidori non ottemperavano ai requisiti di resistenza alla penetrazione previsti dalla norma EN 13567:2002.

3.   Parere della Commissione

In data 9 marzo 2009, la Commissione ha scritto al fabbricante e all'organismo notificato che ha rilasciato il relativo attestato di certificazione «CE» invitandoli a comunicarle le loro osservazioni nei confronti del provvedimento preso dalle autorità del Regno Unito.

Nella sua risposta del 2 aprile 2009, il CRITT ha confermato di aver rilasciato i suddetti attestati nel 2006 e ha indicato di aver chiesto al fabbricante, dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione, di restituire i campioni di riferimento e di far pervenire nuovi campioni allo scopo di poter effettuare ulteriori esami.

Tali esami hanno evidenziato che il campione di riferimento sottoposto all'esame nel 2006 era ancora conforme ai requisiti della norma EN 13567 e alla direttiva, mentre i campioni fabbricati nel 2007 non erano conformi ai requisiti di resistenza alla penetrazione stabiliti nella norma. A sostegno di tale affermazione, il CRITT ha fornito la relazione di test corrispondente.

Nella risposta del 6 aprile 2009, il fabbricante ha comunicato la sua volontà di incontrare i rappresentanti della Commissione, ma non ha dato seguito a tale richiesta.

In base alla documentazione disponibile e alle osservazioni delle parti interessate la Commissione ritiene che le autorità del Regno Unito abbiano dimostrato che gli indumenti di protezione per schermidori, giacca e pantaloni di tipo Beijing FIE 800N, non sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE.

Avendo seguito la procedura prescritta, la Commissione emette il parere che il provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito sia giustificato.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

Per la Commissione

Günther VERHEUGEN

Vicepresidente